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Sentenza

Sentenza n. 313/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio della conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto, con provvedimento dell’1 aprile 2026, la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale. La Prefettura ha successivamente annullato tale provvedimento, ritenendo che la domanda fosse stata presentata oltre il termine previsto dall’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998 e che risultassero soltanto 25 giornate lavorative, anziché le 39 richieste dalla circolare ministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo di avere svolto complessivamente almeno tre mesi di attività lavorativa stagionale e che la circolare non potesse derogare alla legge; 2) errata applicazione dell’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998, poiché il termine per la domanda di rinnovo o conversione non avrebbe natura perentoria; 3) violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento del 12 maggio 2026, facendo salva l’ulteriore attività amministrativa. Ha ritenuto fondato il primo motivo: l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 consente la conversione al lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e disponga di un’offerta di lavoro subordinato. Nel settore agricolo, le 39 giornate lavorative costituiscono la quantificazione amministrativa dei tre mesi, ma la circolare ministeriale ha soltanto funzione interpretativa interna e non può essere applicata in contrasto con la disposizione legislativa. Nel caso concreto, il ricorrente aveva lavorato per 41 giornate nel periodo aprile-novembre 2025, sicché possedeva il requisito minimo, senza necessità di computare l’attività successiva alla scadenza del permesso. Il TAR ha accolto anche il secondo motivo, affermando che l’art. 5, commi 9 e 9-bis, d.lgs. n. 286/1998 disciplina la permanenza e l’attività lavorativa durante l’attesa del rilascio, rinnovo o conversione, mentre il termine previsto dall’art. 5, comma 4, per la presentazione della domanda di rinnovo è ordinatorio e non perentorio: la tardività non determina automaticamente il diniego, imponendo una valutazione sostanziale dei requisiti. Il terzo motivo è stato respinto: secondo il TAR, l’art. 10-bis l. n. 241/1990 riguarda i procedimenti a istanza di parte e, comunque, il provvedimento finale non aveva introdotto motivi ostativi nuovi rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, limitandosi a specificare quelli già indicati. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato

    Il requisito dei tre mesi di attività lavorativa stagionale costituisce il presupposto sostanziale per la conversione. Nel settore agricolo può essere quantificato in 39 giornate lavorative, ma la circolare amministrativa non può derogare o contraddire la norma legislativa.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della Provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza

    Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo ha natura ordinatoria, non perentoria; la sua inosservanza non costituisce automaticamente motivo di diniego, dovendo l’amministrazione esaminare nel merito la sussistenza dei requisiti.

  • art. 5, commi 9 e 9-bis, d.lgs. n. 286/1998

    in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa

    La disposizione consente il soggiorno e lo svolgimento temporaneo dell’attività lavorativa durante il procedimento di rilascio, rinnovo o conversione; non introduce, secondo il TAR, una preclusione automatica alla domanda tardiva.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Non è stato ritenuto violato, perché il procedimento di autotutela è attivato d’ufficio e il provvedimento finale non ha introdotto motivi ostativi nuovi rispetto alla comunicazione procedimentale.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 richiede lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e un’offerta di lavoro subordinato; nel settore agricolo, la quantificazione amministrativa del requisito in 39 giornate lavorative non può essere applicata in contrasto con la disposizione legislativa.
  • Le circolari ministeriali hanno funzione interpretativa e organizzativa interna agli uffici e non costituiscono interpretazione autentica della legge; pertanto, non possono introdurre requisiti sostanziali ulteriori o più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla fonte primaria.
  • Il termine previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è ordinatorio e non perentorio: la sua inosservanza non determina automaticamente il diniego, imponendo all’amministrazione la valutazione concreta dei requisiti per il rilascio o il rinnovo.
  • La tardività della domanda di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno non può essere considerata, di per sé, causa ostativa quando la disciplina applicabile non prevede espressamente una preclusione o una sanzione decadenziale.
  • Nel procedimento di autotutela avviato d’ufficio, la mancata applicazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina violazione del contraddittorio; inoltre, non sussiste un aggravamento procedimentale quando il provvedimento finale si limita a specificare i motivi ostativi già comunicati all’interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentale

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