Cassazione Penale, Sentenza n. 836/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata sulla violazione dei termini procedurali previsti per la convalida del provvedimento questorile: in particolare si deduce la mancata osservanza del termine minimo di quarantotto ore dalla notifica del DASPO per consentire all'interessato di depositare memorie e deduzioni al G.I.P., nonché l'insufficiente rispetto del termine di ventiquattro ore tra la richiesta di convalida del P.M. e il deposito dell'ordinanza da parte del G.I.P., con conseguente compressione del diritto di difesa e nullità dell'ordinanza e del provvedimento quanto alla prescrizione dell'obbligo di presentazione personale
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto che il termine di quarantotto ore per la presentazione di memorie decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore non è stato rispettato: il DASPO è stato notificato il 7/02/2024 alle 13:50, mentre l'ordinanza di convalida è stata depositata l'8/02/2024 alle 17:42, prima dunque della scadenza delle 48 ore. Il ricorrente aveva depositato memoria il 9/02/2024 alle 11:40 (quindi entro le 48 ore), ma tale memoria non è stata esaminata perché presentata dopo il deposito dell'ordinanza. Per questa ragione la Corte ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 6/02/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione presso la Questura, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto che la cancelleria comunichi il dispositivo al Questore di Rimini. La parte del DASPO relativa al divieto di accesso agli impianti sportivi non è stata annullata e resta efficace
Norme richiamate
art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401
La norma disciplina i provvedimenti del Questore (DASPO) e prevede la convalida giudiziale limitatamente alla prescrizione dell'obbligo di comparire presso uffici di polizia: il divieto di accesso agli impianti sportivi ha natura interdittiva e rientra nella competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza; la convalida riguarda specificamente l'obbligo di presentazione in quanto attinente alla libertà personale
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Norma di rito che indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (mancata osservanza delle norme che disciplinano il giudizio di convalida e nullità derivante dalla violazione dei termini procedurali)
art. 182, cod. proc. pen.
Regola la rilevabilità delle nullità di regime intermedio: la giurisprudenza applicata nel caso precisa che l'inosservanza del termine di 48 ore integra una nullità generale a regime intermedio deducibile solo se è dimostrabile un concreto pregiudizio; tuttavia, se la memoria è presentata nel termine e non è stata esaminata perché il G.I.P. ha depositato l'ordinanza prima, sussiste il pregiudizio e la nullità opera
Massime di principio
- La convalida giudiziale prevista dall'art. 6 L. 401/1989 riguarda principalmente l'obbligo di presentazione presso le forze di polizia; il divieto di accesso agli impianti sportivi ha natura interdittiva e resta di competenza del Questore
- Il destinatario del DASPO ha il diritto di presentare memorie e deduzioni al G.I.P.; la giurisprudenza ritiene che il termine minimo per poter esercitare tale facoltà non possa essere inferiore a 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile
- La convalida non può essere validamente pronunciata prima della decorrenza delle 48 ore se ciò impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa; l'inosservanza del termine può comportare la nullità dell'atto limitatamente alla prescrizione oggetto del contraddittorio (l'obbligo di presentazione)
- Tuttavia la nullità per violazione del termine è di regime intermedio: non sempre invalida l'ordinanza se dall'allegazione non emerge un concreto pregiudizio. Se la difesa ha depositato memorie entro 48 ore ma il giudice ha deciso prima del loro deposito o senza esaminarle, si realizza il pregiudizio e l'atto può essere annullato
- Se la memoria viene depositata prima della decisione e viene effettivamente esaminata e confutata dal giudice, la convalida può ritenersi legittima anche se emessa prima dello scadere delle 48 ore, purché sia dato conto del deposito e la decisione ne risulti informata
- In casi analoghi, per evitare annullamenti parziali, è cruciale per la difesa depositare tempestivamente memorie, chiedere l'accesso al fascicolo e assicurarsi che il giudice prenda in considerazione gli atti prima di adottare la convalida
- L'eventuale annullamento può essere limitato alla parte riguardante l'obbligo di presentazione, senza investire il divieto di accesso agli impianti sportivi, salvo che emergano altre violazioni o carenze probatorie
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