Cassazione Civile, Ordinanza n. 21268/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La lite nasce da un’azione proposta per ottenere l’accertamento di un credito e la restituzione di una somma di euro 96.874,64 trasferita mediante bonifico, che la parte attrice assumeva concessa a titolo di mutuo con obbligo verbale di restituzione. La convenuta sosteneva invece che il denaro fosse stato trasferito per l’acquisto di un immobile su disposizione del convivente della stessa, in esecuzione di una donazione indiretta o comunque di un’obbligazione naturale, quindi senza obbligo di restituzione. In primo grado la domanda veniva accolta sulla base di testi e interpello. In appello la convenuta deduceva, tra l’altro, l’erronea ammissione e valutazione di una conversazione telefonica e di documenti prodotti solo in fase cautelare, nonché la violazione del limite di valore per la prova testimoniale ex art. 2721 c.c. Nel ricorso per cassazione vengono articolati due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 345 c.p.c., per non avere la corte territoriale considerato una denuncia-querela e altri documenti che, secondo la ricorrente, smentivano la tesi del mutuo e dimostravano la diversa provenienza/provenienza indiretta della provvista; (2) violazione degli artt. 2735 e 2721 c.c. e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per l’asserita nullità della prova testimoniale ammessa oltre i limiti di valore e per l’omesso scrutinio dell’inattendibilità del teste.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la produzione della denuncia-querela e dei relativi contenuti non avrebbe comunque mutato l’esito, trattandosi di dichiarazioni di un terzo prive di autonoma valenza probatoria e di doglianza diretta, in sostanza, a una nuova valutazione del fatto preclusa in cassazione. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: infondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 2721 c.c., perché i limiti alla prova testimoniale operano nell’interesse delle parti e la relativa nullità è sanata se non eccepita tempestivamente nei modi e tempi dovuti; inammissibile quanto alla censura sull’inattendibilità del teste, perché anche tale doglianza mirava a rimettere in discussione l’apprezzamento delle risultanze istruttorie riservato al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
In appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa non imputabile.
art. 1813 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per escludere la configurabilità del mutuo nella vicenda concreta.
art. 2721 c.c.
I limiti di valore della prova testimoniale non attengono all’ordine pubblico, ma all’interesse delle parti; la nullità è sanata se non eccepita tempestivamente all’assunzione o nella prima difesa successiva.
art. 2735 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione in tema di prova e confessione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare un preteso omesso esame/omessa pronuncia sul punto dell’inattendibilità del teste.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per denunciare violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per dedurre nullità processuale/omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per l’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 183, comma 4, n. 3, c.p.c.
Richiamato per collocare temporalmente la scadenza dei termini istruttori di primo grado.
art. 157, comma 2, c.p.c.
Richiamato nel principio sulla necessità di eccepire tempestivamente la nullità della prova testimoniale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio per ottenere un diverso apprezzamento del fatto, salvo i limiti rigorosi del vizio motivazionale deducibile nei casi consentiti.
- La produzione di documenti o elementi probatori nuovi in appello è inammissibile quando la parte li possedeva già in primo grado e non dimostri una causa non imputabile che ne abbia impedito tempestiva introduzione.
- Le dichiarazioni di un terzo contenute in una denuncia o querela non hanno, di per sé, valore probatorio pieno idoneo a sovvertire l’accertamento di merito già compiuto.
- I limiti di valore alla prova testimoniale previsti dall’art. 2721 c.c. tutelano l’interesse delle parti e non l’ordine pubblico; la loro violazione va eccepita tempestivamente, altrimenti la nullità si sana.
- Una volta sanata la nullità della prova testimoniale, la questione non può essere riproposta per la prima volta in cassazione come vizio di ammissibilità o come critica alla valutazione del merito.
- La deduzione di un’omessa pronuncia non può essere usata per ottenere, in sede di legittimità, un nuovo scrutinio dell’attendibilità dei testimoni e della selezione delle emergenze istruttorie, attività riservate al giudice di merito.
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