Sentenza n. 519/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione e al ricalcolo dell'importo dell'assegno ad personam riassorbile conferito ex art. 8, comma 1, lett. a) n. 2 L. n. 124/2015, nonché ex art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 177/2016, spettante a seguito della soppressione del Corpo forestale dello Stato e del transito del ricorrente, con decorrenza dal primo gennaio 2017, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con inclusione, nell'importo da usare quale parametro per la determinazione dell'assegno ad personam, di tutte le voci retributive fisse e continuative della retribuzione precedentemente spettante per la qualifica rivestita e, in ogni caso, con inclusione delle somme alle quali il ricorrente aveva diritto a titolo di indennità di aeronavigazione o volo, di indennità di pronto intervento aereo e di emolumento fisso aggiuntivo di polizia, quali voci retributive fisse e continuative percepite in costanza di appartenenza al Corpo forestale dello Stato, i cui importi avrebbero dovuto essere computati e compresi nella determinazione del trattamento retributivo anteriore al fine della determinazione dell'importo dell'assegno ad personam; e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate sino al momento dell'effettivo pagamento, oltre interessi legali, previo scorporo dei successivi ed eventuali riassorbimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dell’assegno ad personam riassorbibile spettante a seguito del transito dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ex vice sovrintendente del Corpo forestale dello Stato transitato dal 1° gennaio 2017 nei ruoli speciali antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’assegno ad personam previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 2, l. n. 124/2015 e dall’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 177/2016, nonché il pagamento delle differenze retributive. Ha dedotto che l’Amministrazione aveva inizialmente utilizzato come parametro la retribuzione corrispondente alla qualifica inferiore di assistente capo, anziché quella spettante quale vice sovrintendente, e aveva poi riassorbito gli incrementi derivanti dal tardivo corretto inquadramento come capo squadra AIB, sebbene tali incrementi non fossero successivi miglioramenti economici o progressioni maturati dopo il transito. Ha inoltre sostenuto che nella base di calcolo dovessero essere incluse le indennità di aeronavigazione, di volo e di pronto intervento aereo, nonché l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia, in quanto voci fisse e continuative della retribuzione precedentemente goduta. Ha dedotto anche la violazione del divieto di reformatio in peius della retribuzione. Le Amministrazioni hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che il ricorrente avrebbe potuto conoscere la misura dell’assegno dai cedolini, e nel merito hanno contestato la natura fissa e continuativa delle indennità e affermato che il ricorrente non avrebbe provato una riduzione del trattamento economico.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo applicabile il termine ordinario di prescrizione, anziché il termine decadenziale per l’impugnazione degli atti, poiché la domanda riguardava l’accertamento di un diritto soggettivo nell’ambito della giurisdizione esclusiva sui rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. La tardività non è stata comunque provata, anche perché le Amministrazioni non avevano prodotto un formale atto di inquadramento. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha accertato che la retribuzione di partenza doveva essere quella spettante al vice sovrintendente del Corpo forestale dello Stato e non quella dell’assistente capo, qualifica inferiore. Ha inoltre ritenuto illegittimo il riassorbimento degli incrementi retributivi conseguenti al tardivo corretto inquadramento come capo squadra AIB, precisando che possono essere riassorbiti soltanto i miglioramenti economici derivanti da successive progressioni economiche o di carriera maturate dopo il transito. Le indennità di aeronavigazione, di volo e di pronto intervento aereo e l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia sono stati qualificati come voci fisse e continuative, perché collegati a professionalità e condizioni operative abituali, stabilmente attribuiti in presenza dei relativi presupposti, inclusi tra le competenze fisse del cedolino e rilevanti ai fini pensionistici. Essi devono quindi essere inclusi nella base di calcolo dell’assegno ad personam nella misura precedentemente goduta. Il ricorrente ha assolto l’onere probatorio mediante cedolini e tabelle comparative; le Amministrazioni, pur disponendo dei dati necessari, non hanno fornito conteggi alternativi. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento delle differenze retributive, con scorporo degli eventuali riassorbimenti e corresponsione degli interessi legali. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. a), n. 2, l. n. 124/2015
Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione
La disposizione tutela la continuità retributiva del personale transitato e impone di calcolare l’assegno sulla differenza tra il trattamento effettivamente percepito nella posizione di provenienza e quello della posizione di assegnazione, considerando le voci fisse e continuative. Il riassorbimento riguarda i successivi miglioramenti economici, non gli incrementi derivanti dalla correzione di un inquadramento iniziale errato.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 177/2016
Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco … compete, a decorrere dall’effettivo transito, l’assegno ad personam di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge
Conferma l’applicazione al personale transitato nei vigili del fuoco della garanzia economica prevista dalla legge delega.
art. 15 d.lgs. n. 177/2016
È stato richiamato per la corrispondenza tra le qualifiche del personale transitato e l’inquadramento nei ruoli speciali antincendio boschivo; il corretto parametro era la qualifica di vice sovrintendente, non quella inferiore di assistente capo.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico; la domanda di accertamento del diritto è soggetta al termine ordinario di prescrizione e non al termine decadenziale dell’azione di annullamento.
art. 29 c.p.a.
Il termine decadenziale per l’azione di annullamento non si applica alla domanda di accertamento di diritti soggettivi proposta nell’ambito della giurisdizione esclusiva.
art. 2697 c.c.
Il dipendente che reclama differenze retributive deve provare i fatti costitutivi del diritto; l’onere è stato assolto mediante cedolini e prospetti comparativi, mentre le Amministrazioni non hanno fornito conteggi contrari pur disponendo dei dati necessari.
artt. 5, 6 e 13 l. n. 78/1983
Le indennità di aeronavigazione, di volo e di pronto intervento aereo, collegate a specifiche professionalità e condizioni operative, possono costituire voci fisse e continuative quando siano stabilmente attribuite in presenza dei relativi presupposti.
art. 11 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395
Ha esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, incluso il Corpo forestale dello Stato, le indennità previste dalla l. n. 78/1983.
art. 52, comma 2, d.P.R. n. 164/2002
Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia
L’emolumento fisso aggiuntivo di polizia, stabilmente attribuito al personale destinatario delle indennità di aeronavigazione o volo, rientra tra le voci fisse e continuative da considerare nella base dell’assegno.
art. 1869 d.lgs. n. 66/2010
Il rilievo pensionistico delle indennità costituisce elemento coerente con la loro qualificazione come componenti fisse e continuative della retribuzione.
Massime di principio
- Nella determinazione dell’assegno ad personam previsto per il personale transitato da un’amministrazione a un’altra, la retribuzione di partenza deve corrispondere alla posizione giuridica ed economica effettivamente posseduta al momento del transito; un errore iniziale di inquadramento non può ridurre il parametro di calcolo né giustificare il riassorbimento degli incrementi derivanti dalla sua successiva correzione.
- Il riassorbimento dell’assegno ad personam può operare sui miglioramenti economici acquisiti dopo il transito per effettive progressioni economiche o di carriera, ma non sugli incrementi retributivi conseguenti alla rettifica di un inquadramento erroneamente attribuito dall’amministrazione fin dall’origine.
- Ai fini dell’assegno ad personam, una voce retributiva è fissa e continuativa quando sia certa nell’an e nel quantum e sia collegata stabilmente alla professionalità o alle condizioni operative abituali del dipendente; non è necessario che l’attribuzione sia irreversibile o indipendente dalle mansioni svolte. Sono invece escluse le componenti occasionali, temporanee, saltuarie o condizionate a eventi specifici o al raggiungimento di risultati.
- Le indennità di aeronavigazione, di volo e di pronto intervento aereo e l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia, quando stabilmente percepiti in ragione di una specifica professionalità operativa, costituiscono voci fisse e continuative e devono essere incluse nella base di calcolo dell’assegno ad personam previsto per il personale transitato dal Corpo forestale dello Stato.
- Le controversie aventi a oggetto l’accertamento di diritti soggettivi retributivi del personale in regime di diritto pubblico, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non sono soggette al termine decadenziale dell’azione di annullamento, ma al termine ordinario di prescrizione; la parte che eccepisce la tardività deve provarla.
- Nel giudizio relativo a differenze retributive, il dipendente assolve l’onere probatorio mediante documentazione stipendiale e prospetti di raffronto sufficienti a evidenziare la minore retribuzione; se l’amministrazione dispone dei dati necessari ma non produce conteggi alternativi, non può limitarsi a contestazioni generiche.
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