Cassazione Civile, Sentenza n. 19975/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Con avviso relativo all'anno d'imposta 2007 l'Agenzia ha rettificato IRES, IRAP e IVA della società, ritenendo i ricavi effettivi molto superiori a quelli dichiarati in base allo studio di settore TD414; la consequenziale rideterminazione dei ricavi ha determinato maggior imponibile e maggiore IVA. La CTP e la CTR hanno però respinto le censure erariali. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione articolando sei motivi, tutti fondati su presunte violazioni processuali e di valutazione della prova: inversione o travisamento dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), mancata indicazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, vizio di motivazione e motivazione apodittica (art. 36 D.Lgs. 546/1992), ultrapetizione e uso errato del parametro economico, nonché violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei criteri sulle presunzioni (artt. 2727-2729 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di doglianza: la CTR non ha invertito il riparto degli oneri probatori previsto per gli studi di settore (sul contribuente grava dimostrare le circostanze che giustificano un reddito inferiore al parametro; sull'Amministrazione grava dimostrare l'applicabilità dello standard), ha adeguatamente valutato gli elementi di fatto acquisiti in giudizio (anche in chiave indiziaria) e ha fornito sufficiente motivazione spiegando il percorso logico (attività caratterizzata dalla ricerca e importazione di nuove tecnologie, immobilizzazioni immateriali giustificanti i costi plurimilionari, scarsa maturità del mercato e copertura perdite da parte del gruppo). Le censure che chiedevano un diverso apprezzamento del materiale probatorio rientrano nel sindacato di merito, non nelle maglie di Cassazione; le denunce di vizio di motivazione sono infondate poiché la sentenza regionale esponeva le ragioni del convincimento.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova; la Corte osserva che la violazione si configura solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa da quella cui gravava. Nel caso degli studi di settore l'onere di dimostrare elementi giustificativi di scostamento grava sul contribuente.
art. 115 c.p.c.
Principio del libero convincimento; la Cassazione ricorda che per censurare l'apprezzamento in sede di legittimità bisogna dimostrare che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri.
art. 116 c.p.c.
Consente al giudice di valutare le prove e attribuire maggiore o minore attendibilità agli elementi offerti; tale valutazione è di merito e in generale insindacabile in Cassazione.
art. 360 c.p.c. (n. 3, n. 4, n. 5)
art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Limiti del sindacato di legittimità: n.3 per violazione di norme processuali che incidono sul riparto degli oneri probatori; n.4 per nullità della motivazione; n.5 per vizio di motivazione nei limiti consentiti dalla giurisprudenza e dalla riforma.
art. 10, legge 146/1998
Richiamato dalla parte per profili processuali; la Corte non ha riconosciuto che la norma supportasse una censura efficace contro la valutazione di merito compiuta dal giudice regionale.
artt. 2727-2729 c.c.
Regole sulle presunzioni; la Corte sottolinea che la valutazione della rilevanza degli indizi è devoluta al giudice di merito e la CTR ha legittimamente individuato e motivato il valore indiziario degli elementi considerati.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
Obbligo di motivazione delle commissioni tributarie; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse adeguata e non apodittica, avendo illustrato il percorso logico-giuridico seguito.
art. 61 D.Lgs. n. 546/1992
art. 61 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 36 per i parametri motivazionali delle sentenze tributarie; la Corte verifica la sufficienza della motivazione alla luce di tali norme.
art. 70 D.Lgs. n. 546/1992
art. 70 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato in tema di competenze e limiti del giudice tributario; la censura relativa alla mancata censura di primo grado su un tema richiamato in appello è stata ritenuta infondata.
art. 112 c.p.c.
Principio del contraddittorio e dei limiti del giudice; la Corte rileva che per censurare violazioni di tale norma occorre dimostrare che il giudice abbia agito fuori dai limiti delle proprie funzioni.
art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c.
Richiamato rispetto all'illustrazione delle critiche mosse in grado d'appello; la Corte ha valutato che la CTR ha esposto sufficientemente le ragioni del rigetto.
art. 54 D.L. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012
art. 54 D.L. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012
Riforma che ha inciso sull'art. 360 c.p.c. (nuovo n.5) e sui limiti del sindacato di legittimità in tema di motivazione; la Corte applica i criteri restringenti derivanti dalla riforma.
Massime di principio
- In accertamenti tributari basati su studi di settore l'onere di allegare e provare circostanze che giustifichino uno scostamento dal parametro grava sul contribuente; l'Amministrazione deve provare l'applicabilità dello standard.
- La valutazione del giudice di merito sull'attendibilità e sul valore probatorio degli elementi e delle presunzioni è in larga parte insindacabile in Cassazione, salvo vizi specifici di motivazione o violazioni delle regole processuali sostanziali.
- Per far valere in Cassazione un vizio relativo all'art. 115 o 116 c.p.c. occorre provare che il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti o su elementi ufficiali al di fuori dei poteri riconosciuti; una diversa valutazione delle prove è vizio di merito non sanabile in Cassazione.
- Il vizio di motivazione sussiste solo quando la decisione sia priva di alcuna esplicitazione delle ragioni del convincimento; la mera dissociazione o richiesta di diverso apprezzamento del materiale probatorio non basta a fondare la nullità.
- Le doglianze che mirano a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti (ribaltamento del giudizio di merito) sono inammissibili in sede di legittimità; occorre censurare errori di diritto o carenze motivazionali strutturali.
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