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Sentenza

Sentenza n. 2025/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale ordinario di Palermo n. 2371/2023, recante condanna al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo l'inerzia del Comune di Palermo nell'esecuzione della sentenza civile n. 2371/2023, notificata all'amministrazione e passata in giudicato per mancata impugnazione. Hanno chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di € 10.852,53, oltre interessi, delle spese di lite liquidate nel giudizio presupposto e dei relativi accessori; la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; nonché la condanna alle spese del giudizio. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, valorizzando il passaggio in giudicato della sentenza civile, attestato dalla Cancelleria, e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Comune di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell'Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, stabilendo un termine di ulteriori sessanta giorni per l'intervento sostitutivo. Ha riconosciuto, quale penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., gli interessi legali sull'importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all'insediamento del commissario. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Comune e liquidate in € 857,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Il TAR ha inoltre precisato che l'incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio e che il relativo compenso sarà liquidato successivamente secondo il d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata individuata negli interessi legali sull'importo dovuto fino all'insediamento del commissario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni concorre a integrare i presupposti per l'azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e i termini per la presentazione della relativa parcella.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza civile passata in giudicato, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto dalla legge per l'adempimento, legittima il creditore a promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, in relazione alle circostanze concrete, mediante applicazione degli interessi legali sull'importo dovuto per il periodo successivo alla notificazione o comunicazione della decisione di ottemperanza e fino all'insediamento del commissario ad acta.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente dal giudice secondo la disciplina del d.P.R. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal semplice deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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