Cassazione Civile, Sentenza n. 1573/2020 del 24/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice di pace)
La controversia
Il Ministero della Giustizia, tramite gli agenti della riscossione, notificava il 2 ottobre 2014 una cartella di pagamento per recuperare le indennità forfettarie mensili previste dall’art. 11, comma 3, della L. n. 374/1991, corrisposte al ricorrente per il periodo feriale degli anni 2005 e 2006 durante lo svolgimento delle funzioni di giudice di pace. Con opposizione notificata il 1° dicembre 2014, il ricorrente contestava sia la mancata notificazione del titolo esecutivo, individuato in un provvedimento del coordinatore dell’ufficio del 14 marzo 2012, sia, nel merito, l’obbligo di restituire le indennità, sostenendo di averle percepite legittimamente. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione su entrambi i profili. Il Ministero appellava la decisione, ma limitava l’impugnazione al capo relativo all’omessa notificazione del titolo. Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata l’11 maggio 2017, riformava la decisione: qualificava il provvedimento del coordinatore come mero ordine di servizio, non soggetto a notificazione, e negava il diritto alle indennità per il periodo feriale, ritenendole correlate al servizio effettivamente prestato. Con due motivi di ricorso per cassazione, il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale. La Corte non ne ha esaminato il contenuto, perché ha rilevato preliminarmente l’inammissibilità dell’appello ministeriale quanto al capo relativo all’opposizione agli atti esecutivi e la violazione del giudicato interno quanto al capo sull’opposizione all’esecuzione.
La decisione
La Corte ha qualificato l’opposizione originaria come avente duplice contenuto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per la dedotta omessa notificazione del titolo e opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per la contestazione sostanziale della ripetizione delle indennità. I relativi capi della decisione di primo grado erano soggetti a diversi mezzi d’impugnazione: il capo sull’opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost., mentre quello sull’opposizione all’esecuzione era appellabile. Poiché il Ministero aveva proposto appello anche sul primo capo, il Tribunale avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile ai sensi dell’art. 618, terzo comma, c.p.c. Inoltre, il Ministero non aveva impugnato il capo di primo grado relativo alla spettanza delle indennità; il Tribunale, pronunciandosi comunque su tale questione, aveva quindi violato l’art. 112 c.p.c. e il giudicato interno formatosi per mancata impugnazione. La Corte ha cassato senza rinvio l’intera sentenza del Tribunale, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado, che aveva accolto l’opposizione. Non ha esaminato i singoli motivi del ricorso, dichiarato comunque inammissibile per le ragioni preliminari indicate. Ha compensato integralmente le spese del giudizio d’appello e di cassazione. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, essendo sostanzialmente soccombente un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
In particolare, l’opposizione è da qualificarsi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nella parte in cui denuncia l’omessa notificazione del titolo esecutivo; e costituisce, invece, un’opposizione ex art. 615 c.p.c., quanto alla questione sostanziale relativa alla spettanza dell’indennità mensile di servizio anche in relazione il periodo feriale.
La contestazione del diritto sostanziale del creditore a procedere esecutivamente, qui relativa alla spettanza dell’indennità, integra opposizione all’esecuzione.
art. 617 c.p.c.
In particolare, l’opposizione è da qualificarsi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nella parte in cui denuncia l’omessa notificazione del titolo esecutivo; e costituisce, invece, un’opposizione ex art. 615 c.p.c., quanto alla questione sostanziale relativa alla spettanza dell’indennità mensile di servizio anche in relazione il periodo feriale.
La denuncia dell’omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale degli atti esecutivi e va proposta come opposizione agli atti esecutivi.
art. 618, comma 3, c.p.c.
In applicazione del principio di diritto sopra richiamato, il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile siffatta impugnazione per violazione dell’art. 618 c.p.c., comma 3.
La sentenza che decide un’opposizione agli atti esecutivi non è impugnabile con appello; l’impugnazione proposta con tale mezzo è inammissibile.
art. 111, comma 7, Cost.
Conseguentemente, in ragione del diverso regime di impugnazione, il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto impugnare il primo capo della sentenza con ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, mentre il secondo capo della sentenza avrebbe dovuto essere appellato.
Il capo della decisione che definisce l’opposizione agli atti esecutivi è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, mentre il capo relativo all’opposizione all’esecuzione segue il regime dell’appello.
art. 112 c.p.c.
Pertanto, il Tribunale ha violato l’art. 112 c.p.c., pronunciando su un capo della decisione di primo grado che non gli era stato devoluto.
Il giudice d’appello non può decidere su un capo della sentenza di primo grado non investito dall’impugnazione; la pronuncia oltre i limiti della devoluzione viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poichè risulta sostanzialmente soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
La Corte esclude l’applicazione della disposizione sul contributo unificato aggiuntivo quando risulta sostanzialmente soccombente un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando un’opposizione esecutiva cumula contestazioni sulla regolarità formale degli atti e contestazioni sul diritto sostanziale di procedere a esecuzione, i diversi profili vanno qualificati autonomamente e le relative decisioni sono soggette a distinti regimi d’impugnazione.
- La sentenza che decide un’opposizione agli atti esecutivi deve essere impugnata con il mezzo previsto per tale opposizione e non con appello; la proposizione dell’appello determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
- In presenza di un’opposizione con duplice contenuto, il principio dell’apparenza non consente di uniformare il mezzo d’impugnazione quando la decisione non contiene un’univoca qualificazione della natura dell’opposizione.
- Il giudice d’appello può pronunciarsi soltanto sui capi della decisione di primo grado effettivamente devoluti dall’impugnazione; il capo non impugnato passa in giudicato e non può essere riesaminato.
- La tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, non rilevata dal primo giudice né eccepita dalla controparte, non può essere rilevata in cassazione quando l’inammissibilità dell’impugnazione del Ministero ha determinato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado.
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