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Sentenza

Sentenza n. 368/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: - del provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e SUAPEE del Comune di Sestu, Prot. n. 58053 del 02 dicembre 2025, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dai ricorrenti in data 26/11/2014, prot. n. 21993/14, tesa ad ottenere il rilascio del Permesso di Costruire, ai sensi della L.R. Sardegna n. 4/2009 s.m.i., per i lavori di “demolizione parziale, ricostruzione con ampliamento e contestuale accertamento di conformità” del fabbricato di loro proprietà sito in Sestu, Via Cagliari n. 218; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti rispetto a quelli più sopra impugnata”; - con accertamento e condanna del Comune di Sestu al rilascio ai ricorrenti del permesso di costruire richiesto; - espressamente riservata l’azione di risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell’illegittimità del provvedimento impugnato, da proporsi con separato giudizio, all’esito della presente azione impugnatoria.

Giustizia amministrativa202600141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di costruire per demolizione parziale, ricostruzione con ampliamento e contestuale accertamento di conformità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietari richiedenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale relativo a un’istanza di permesso di costruire presentata ai sensi della L.R. Sardegna n. 4/2009 e successive proroghe. Hanno dedotto l’erroneità del richiamo, operato dall’amministrazione, alla L.R. n. 8/2015 e all’art. 18 della L.R. n. 1/2021, quest’ultimo dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24/2022 e ritenuto comunque non applicabile al procedimento. Hanno inoltre contestato il secondo motivo di diniego, fondato sulla mancata produzione della dichiarazione di assunzione della direzione dei lavori, sostenendo che il documento era già stato depositato e comunque nuovamente trasmesso. Sono stati dedotti eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. I ricorrenti hanno anche sostenuto che l’esito istruttorio favorevole, già comunicato dal Comune, e l’integrale pagamento degli oneri rendessero dovuto il rilascio del titolo edilizio, chiedendo l’annullamento del diniego e l’accertamento dell’obbligo comunale di rilasciare il permesso.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, il Comune, rimasto non costituito, ha rilasciato il permesso di costruire richiesto con atto del 13 febbraio 2026. Il rilascio è stato ritenuto integralmente satisfattivo delle pretese dei ricorrenti e ha fatto venir meno l’interesse alla decisione di merito, determinando la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione ha adottato il provvedimento favorevole solo dopo l’instaurazione del giudizio; sono state liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge, ove dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • L.R. Sardegna n. 4/2009

    Costituiva la base normativa invocata dai ricorrenti per il rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento.

  • L.R. Sardegna n. 8/2015

    È stata richiamata nel diniego comunale, ma i ricorrenti ne hanno contestato l’applicabilità al procedimento.

  • art. 18 L.R. Sardegna n. 1/2021

    È stato richiamato nel diniego, ma i ricorrenti ne hanno contestato l’applicabilità; il testo riferisce inoltre che la disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24/2022.

  • L. n. 241/1990

    È stata invocata dai ricorrenti con riferimento ai principi di buona fede e leale collaborazione dell’amministrazione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 24/2022

    È indicata nel testo come la pronuncia che ha dichiarato incostituzionale l’art. 18 della L.R. Sardegna n. 1/2021.

Massime di principio

  • Il rilascio, nelle more del giudizio, del titolo amministrativo richiesto e integralmente satisfattivo della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell’interesse alla decisione di merito.
  • Quando l’amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente solo dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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