Cassazione Civile, Ordinanza n. 11490/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di controllo doganale al confine con la Svizzera, una persona fisica fu trovata in possesso di tre orologi di pregio e non rese alcuna dichiarazione in dogana al momento dell'ingresso in Italia. L'Agenzia delle dogane contestò l'illecita introduzione della merce nel territorio dell'Unione, l'evasione dell'IVA all'importazione e dispose il sequestro amministrativo con confisca. Sia il giudice di primo grado sia la commissione tributaria regionale respinsero le difese dell'interessato. Nel ricorso per cassazione furono proposti due motivi: con il primo si dedusse la violazione delle norme sui rapporti tra amministrazione e contribuente, assumendo che l'atto non avesse adeguatamente informato il destinatario delle circostanze sanzionatorie; con il secondo si lamentò la violazione delle norme sull'IVA, sostenendo che gli orologi dovessero considerarsi beni in transito e quindi non imponibili, oltre all'omesso esame della questione e alla violazione dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato, quanto al primo, che l'atto contestato descriveva la condotta e rinviava al processo verbale notificato, nel quale erano compiutamente indicati provenienza della merce, mancata dichiarazione in dogana e circostanze della contestazione. Quanto al secondo, ha affermato che, pur non essendo dovuti dazi doganali per la disciplina dei rapporti con la Svizzera, la merce introdotta era comunque soggetta all'IVA all'importazione ex art. 70 d.P.R. n. 633/1972; ha inoltre rilevato che l'assunto dei beni in transito non corrispondeva ai fatti accertati, essendo stato riscontrato che gli orologi non erano stati dichiarati al passaggio doganale. Conseguentemente, ha ritenuto applicabile anche la confisca prevista dalla disciplina doganale richiamata dall'art. 70 e, non essendo stato adempiuto il debito fiscale, ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, lett. b), L. 27 luglio 2000
La censura del ricorrente sull'obbligo informativo dell'amministrazione è stata ritenuta infondata perché l'atto contestato, tramite rinvio al verbale notificato, descriveva adeguatamente la condotta e le circostanze rilevanti.
art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La merce introdotta nel territorio nazionale, anche se proveniente dalla Svizzera, è soggetta all'IVA all'importazione; il comma 1 richiama inoltre la disciplina doganale per la confisca.
artt. 7 e 9, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati dal ricorrente per sostenere la non imponibilità IVA, sono stati ritenuti non idonei a escludere l'applicazione dell'art. 70 nel caso concreto.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la questione sull'IVA era stata esaminata e, in ogni caso, la censura era formulata confondendo error in iudicando ed error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge.
art. 380 bis.1 c.p.c.
La Corte ha chiarito che la trattazione camerale derivava da tale rito e non dalla disciplina emergenziale COVID.
art. 375, primo comma, c.p.c.
Richiamato per escludere che la controversia rientrasse nelle ipotesi che avrebbero imposto un diverso regime di trattazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 282 d.P.R. n. 43 del 1973
Norma richiamata nella contestazione amministrativa per l'illecita introduzione di merce estera nel territorio unionale.
Massime di principio
- La contestazione amministrativa soddisfa l'obbligo informativo quando l'atto, anche per relationem al verbale di constatazione notificato, rende comprensibili al destinatario i fatti addebitati e le ragioni della sanzione.
- In materia di importazione di beni provenienti da Paesi terzi, l'assenza di dazi doganali non esclude, di per sé, l'assoggettamento all'IVA all'importazione, ove ricorrano i presupposti dell'art. 70 d.P.R. n. 633/1972.
- La qualificazione della merce come 'beni in transito' non può prevalere se è accertato in fatto che il contribuente non ha effettuato alcuna dichiarazione doganale al momento dell'ingresso nel territorio unionale.
- La censura di omessa pronuncia non può essere utilmente prospettata quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione sostanziale, e non può essere confusa con la mera violazione di legge.
- Quando l'IVA all'importazione è dovuta e non viene adempiuta, possono trovare applicazione anche le conseguenze sanzionatorie e la confisca previste dalla disciplina doganale richiamata dalla norma tributaria.
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