Sentenza del 15/01/2020 n. 554 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento ICI per le annualità 2001-2006. La società eccepiva: illegittimità formale degli atti per omessa allegazione delle delibere e altri atti richiamati; carenza dei poteri del soggetto sottoscrittore (art.11 D.Lgs. 504/1992); mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento; nullità o invalidità delle delibere comunali che avrebbero determinato aliquote non conformi ai limiti di legge (anni 2005-2006) e adottate oltre i termini; prescrizione o decadenza dell'azione impositiva (soprattutto per 2001); mancanza di soggettività passiva per periodi in cui i beni erano sequestrati/confiscati; correttezza del ravvedimento operoso per alcune annualità e richiesta di rimborso per somme versate in eccedenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili i diversi motivi: la mancata allegazione delle delibere comunali non è rilevante perché esse sono atti pubblici e conoscibili; l'indicazione del responsabile del procedimento non era richiesta a pena di nullità per gli atti impugnati; la censura sulle delibere comunali era inammissibile per difetto di autosufficienza (testo delle delibere non trascritto/allegato); molte doglianze costituivano riesame di merito non consentito in sede di legittimità; la questione della prescrizione/decadenza non è stata adeguatamente dedotta in cassazione; la perdita della soggettività passiva durante il periodo di sequestro è infondata: il sequestro non comporta perdita della titolarità ai fini ICI, che sorge solo con la confisca definitiva. Pertanto il ricorso è stato rigettato e le spese restano a carico della ricorrente.
Norme richiamate
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 7
L'obbligo di allegazione agli atti impositivi riguarda solo gli atti richiamati non conosciuti o non conoscibili; le delibere comunali, soggette a pubblicità, si presumono conoscibili e quindi non devono essere allegate a pena di nullità.
D.Lgs. n. 504 del 1992 (ICI), art. 11
Regola i termini per l'accertamento e le modalità di notifica; la Corte ricorda che l'omessa presentazione della dichiarazione comporta il decorso del termine decadenziale a partire dall'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
D.Lgs. n. 504 del 1992 (ICI), art. 6
Limita l'aliquota massima per talune fattispecie (es. 4 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali); le censure sulle delibere che superano tali limiti devono essere provate con il testo delle delibere stesse.
D.Lgs. n. 504 del 1992 (ICI), art. 10 e art. 1, art. 3
Definiscono obbligo di dichiarazione (termine collegato alla dichiarazione dei redditi) e la nozione di soggetto passivo (proprietario o titolare di diritto reale). Da ciò deriva che il sequestro provvisorio non elimina la soggettività passiva; solo la confisca definitiva può incidere sulla titolarità ai fini d'imposta.
D.Lgs. n. 546 del 1992 (processo tributario), art. 21, art. 11, art. 19, art. 57
Norme procedurali del processo tributario citate nella vicenda: art.21 (formale allegazione dei documenti), art.11 (competenze e termini), art.19 e art.57 (competenza e modalità di decisione). La Corte ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per carenza di specificità o per essere richieste di riesame di merito.
L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 161 e comma 171
Stabilisce il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati; si applica anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore e all'ICI. Nel caso di omessa dichiarazione il dies a quo decorre dall'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36 comma 4-ter (convertita L. 28 febbraio 2008, n. 31)
Ha introdotto, con efficacia limitata alle cartelle di ruolo consegnate agli agenti della riscossione dal 1 giugno 2008, l'indicazione del responsabile del procedimento a pena di nullità; la Corte osserva che tale sanzione non si applica agli atti anteriori.
L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5
Principio che legittima il potere del giudice (anche tributario) di disapplicare atti amministrativi illegittimi che costituiscono presupposto per l'imposizione, purché gli atti siano investiti dai motivi di impugnazione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13
Norma sulle sanzioni tributarie richiamata dalla ricorrente con riferimento al ravvedimento operoso; la Corte ha ritenuto la censura un tentativo di riesame di merito non consentito in cassazione.
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 3
Norma Imu richiamata per analogia sui termini di versamento (paralleli a quelli ICI) usata nella ricostruzione del decorso dei termini per l'accertamento.
Massime di principio
- Le delibere comunali e gli atti amministrativi generali soggetti a pubblicità legale si presumono conoscibili: non è obbligatorio allegarli agli avvisi di accertamento salvo che si tratti di atti non conosciuti o non conoscibili.
- Per impugnare efficacemente una delibera comunale in sede di cassazione è necessario l'atto di autosufficienza: trascrivere o allegare il testo integrale della delibera e i criteri interpretativi che ne dimostrino l'illegittimità; altrimenti la censura è inammissibile.
- L'indicazione del "responsabile del procedimento" non era, per gli atti anteriori al 1/6/2008, prescrizione a pena di nullità: la nullità per omissione di tale elemento è stata introdotta solo successivamente e con efficacia limitata.
- I termini decadenziali per l'accertamento: se la dichiarazione è stata presentata ma il versamento omesso, il termine quinquennale decorre dall'anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato; se la dichiarazione è omessa, il termine di decadenza decorre dall'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (quindi il primo dei cinque anni è il secondo anno successivo al periodo di imposta).
- Il sequestro (misura cautelare) non determina la perdita della titolarità dell'immobile ai fini della soggettività passiva ICI: la soggettività passiva si perde solo con una confisca definitiva che trasferisca la titolarità.
- In cassazione non è consentito il riesame del merito sui fatti o sui calcoli (es. tempestività del ravvedimento, computo delle somme) salvo che la censura configuri un vizio di diritto specifico e motivato; molte censure che consistono in valutazioni di fatto sono quindi inammissibili.
- Il giudice tributario ha il potere (e il dovere) di disapplicare d'ufficio atti amministrativi presupposti all'imposizione se la loro illegittimità è dedotta e dimostrata nel ricorso; tuttavia la disapplicazione non può essere fondata su censure non adeguatamente specificate o senza produzione dei testi rilevanti.
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