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Sentenza

Sentenza del 15/01/2020 n. 554 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento ICI per le annualità 2001-2006. La società eccepiva: illegittimità formale degli atti per omessa allegazione delle delibere e altri atti richiamati; carenza dei poteri del soggetto sottoscrittore (art.11 D.Lgs. 504/1992); mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento; nullità o invalidità delle delibere comunali che avrebbero determinato aliquote non conformi ai limiti di legge (anni 2005-2006) e adottate oltre i termini; prescrizione o decadenza dell'azione impositiva (soprattutto per 2001); mancanza di soggettività passiva per periodi in cui i beni erano sequestrati/confiscati; correttezza del ravvedimento operoso per alcune annualità e richiesta di rimborso per somme versate in eccedenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili i diversi motivi: la mancata allegazione delle delibere comunali non è rilevante perché esse sono atti pubblici e conoscibili; l'indicazione del responsabile del procedimento non era richiesta a pena di nullità per gli atti impugnati; la censura sulle delibere comunali era inammissibile per difetto di autosufficienza (testo delle delibere non trascritto/allegato); molte doglianze costituivano riesame di merito non consentito in sede di legittimità; la questione della prescrizione/decadenza non è stata adeguatamente dedotta in cassazione; la perdita della soggettività passiva durante il periodo di sequestro è infondata: il sequestro non comporta perdita della titolarità ai fini ICI, che sorge solo con la confisca definitiva. Pertanto il ricorso è stato rigettato e le spese restano a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 7

    L'obbligo di allegazione agli atti impositivi riguarda solo gli atti richiamati non conosciuti o non conoscibili; le delibere comunali, soggette a pubblicità, si presumono conoscibili e quindi non devono essere allegate a pena di nullità.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992 (ICI), art. 11

    Regola i termini per l'accertamento e le modalità di notifica; la Corte ricorda che l'omessa presentazione della dichiarazione comporta il decorso del termine decadenziale a partire dall'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992 (ICI), art. 6

    Limita l'aliquota massima per talune fattispecie (es. 4 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali); le censure sulle delibere che superano tali limiti devono essere provate con il testo delle delibere stesse.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992 (ICI), art. 10 e art. 1, art. 3

    Definiscono obbligo di dichiarazione (termine collegato alla dichiarazione dei redditi) e la nozione di soggetto passivo (proprietario o titolare di diritto reale). Da ciò deriva che il sequestro provvisorio non elimina la soggettività passiva; solo la confisca definitiva può incidere sulla titolarità ai fini d'imposta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992 (processo tributario), art. 21, art. 11, art. 19, art. 57

    Norme procedurali del processo tributario citate nella vicenda: art.21 (formale allegazione dei documenti), art.11 (competenze e termini), art.19 e art.57 (competenza e modalità di decisione). La Corte ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per carenza di specificità o per essere richieste di riesame di merito.

  • L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 161 e comma 171

    Stabilisce il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati; si applica anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore e all'ICI. Nel caso di omessa dichiarazione il dies a quo decorre dall'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

  • L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36 comma 4-ter (convertita L. 28 febbraio 2008, n. 31)

    Ha introdotto, con efficacia limitata alle cartelle di ruolo consegnate agli agenti della riscossione dal 1 giugno 2008, l'indicazione del responsabile del procedimento a pena di nullità; la Corte osserva che tale sanzione non si applica agli atti anteriori.

  • L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5

    Principio che legittima il potere del giudice (anche tributario) di disapplicare atti amministrativi illegittimi che costituiscono presupposto per l'imposizione, purché gli atti siano investiti dai motivi di impugnazione.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13

    Norma sulle sanzioni tributarie richiamata dalla ricorrente con riferimento al ravvedimento operoso; la Corte ha ritenuto la censura un tentativo di riesame di merito non consentito in cassazione.

  • D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 3

    Norma Imu richiamata per analogia sui termini di versamento (paralleli a quelli ICI) usata nella ricostruzione del decorso dei termini per l'accertamento.

Massime di principio

  • Le delibere comunali e gli atti amministrativi generali soggetti a pubblicità legale si presumono conoscibili: non è obbligatorio allegarli agli avvisi di accertamento salvo che si tratti di atti non conosciuti o non conoscibili.
  • Per impugnare efficacemente una delibera comunale in sede di cassazione è necessario l'atto di autosufficienza: trascrivere o allegare il testo integrale della delibera e i criteri interpretativi che ne dimostrino l'illegittimità; altrimenti la censura è inammissibile.
  • L'indicazione del "responsabile del procedimento" non era, per gli atti anteriori al 1/6/2008, prescrizione a pena di nullità: la nullità per omissione di tale elemento è stata introdotta solo successivamente e con efficacia limitata.
  • I termini decadenziali per l'accertamento: se la dichiarazione è stata presentata ma il versamento omesso, il termine quinquennale decorre dall'anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato; se la dichiarazione è omessa, il termine di decadenza decorre dall'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (quindi il primo dei cinque anni è il secondo anno successivo al periodo di imposta).
  • Il sequestro (misura cautelare) non determina la perdita della titolarità dell'immobile ai fini della soggettività passiva ICI: la soggettività passiva si perde solo con una confisca definitiva che trasferisca la titolarità.
  • In cassazione non è consentito il riesame del merito sui fatti o sui calcoli (es. tempestività del ravvedimento, computo delle somme) salvo che la censura configuri un vizio di diritto specifico e motivato; molte censure che consistono in valutazioni di fatto sono quindi inammissibili.
  • Il giudice tributario ha il potere (e il dovere) di disapplicare d'ufficio atti amministrativi presupposti all'imposizione se la loro illegittimità è dedotta e dimostrata nel ricorso; tuttavia la disapplicazione non può essere fondata su censure non adeguatamente specificate o senza produzione dei testi rilevanti.

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