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Sentenza

Sentenza n. 426/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 3420 del 2023.

Giustizia amministrativa202502407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 3420 del 2023, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero, ma l'Amministrazione non vi aveva dato esecuzione. Il ricorso evidenziava inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era irrevocabile, ritualmente notificato all'Amministrazione debitrice e definitivamente eseguibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., mediante liquidazione degli interessi legali sul valore della Carta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino alla scadenza del termine per l'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico-formativo riconosciuto alla docente dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, dopo la notificazione del titolo in forma esecutiva, consente l'attivazione dell'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 147, comma 1, lettera a), l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lettera a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora per assicurare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata liquidata mediante interessi legali sul valore della Carta per il periodo indicato in sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato all'amministrazione debitrice, legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento entro un termine assegnato, verificato il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva su richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere riconosciuta quando sussista un ulteriore rischio di inadempimento e può essere parametrata agli interessi legali sul valore della prestazione dovuta, per il periodo compreso tra l'ordine giudiziale e la scadenza del termine assegnato al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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