Cassazione Penale, Sentenza n. 37740/2024 del 14/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima Sezione penale della Cassazione che aveva retrodatato la cessazione della sua condotta associativa al 2012 e aveva quindi applicato il regime sanzionatorio più favorevole (legge n.125/2008) anziché la legge n.69/2015. Costa ha censurato un presunto errore di fatto per non aver tratto conseguenze sulla recidiva dall'avvenuta retrodatazione (sostiene che la sentenza Cass. Sez. 2 del 11/05/2016, divenuta irrevocabile posteriormente, avrebbe impedito l'aumento per recidiva) e ha chiesto altresì che fosse riconosciuto il vincolo della continuazione con quel precedente irrevocabile, denunciando contraddittorietà e illogicità nella decisione impugnata.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure sollevate non costituissero né errore materiale né errore di fatto rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma fossero valutazioni e critiche logiche sulla decisione della Corte di legittimità, cioè vizi di giudizio esclusi dal rimedio straordinario. In particolare le questioni sulla recidiva e sulla continuazione sono state considerate valutazioni ermeneutiche della sentenza impugnata e non inesatte percezioni degli atti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Delimita il ricorso straordinario alla correzione di errori materiali e di fatto; esclude dal rimedio il sindacato sulle valutazioni e sui giudizi motivazionali della Corte di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso straordinario.
legge n. 125 del 2008
Rilevata come norma che poteva determinare un regime sanzionatorio più favorevole rispetto a norme successive qualora le condotte si fossero cessate entro il periodo da essa disciplinato (principio della legge penale più favorevole).
legge n. 69 del 2015
Norma che ha modificato il regime sanzionatorio successivamente; la Corte ha ritenuto non applicabile se la fattispecie si colloca temporalmente in epoca precedente e trova applicazione la legge più favorevole.
Cass. Sez. 2, sent. 11/05/2016 (richiamata nel ricorso)
Sentenza definitiva richiamata dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un precedente giudicato da collegare per la continuazione; la Corte ha considerato la valutazione della continuità come questione di merito non sindacabile tramite il rimedio straordinario.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali o di fatto di natura percettiva (svista, equivoco) che abbiano inciso sul processo formativo della volontà; non è uno strumento per riesaminare valutazioni giuridiche o critiche logiche della motivazione della Cassazione.
- Le censure che consistono nel ritenere illogica o contraddittoria la valutazione della Corte di legittimità (es. sulla sussistenza della recidiva o della continuazione) rientrano nel sindacato di merito e sono quindi inammissibili con il ricorso straordinario.
- La retrodatazione della cessazione della condotta può rilevare per determinare il regime sanzionatorio applicabile (applicazione della legge penale più favorevole), ma la contestazione delle conseguenze giuridiche di tale retrodatazione deve dimostrare un errore percettivo concreto nella motivazione della Cassazione per essere ammissibile in sede straordinaria.
- Se l'obiettivo è ottenere un riesame di scelte valutative già compiute dalla Corte di cassazione (riconoscimento della continuazione, calcolo della recidiva, apprezzamento probatorio), è necessario cercare altri rimedi processuali o rispettare i limiti dei rimedi straordinari previsti dalla legge.
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