Ordinanza n. 112/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della determina del Responsabile del Settore IV Ambiente e Territorio del Comune di Santa Cesarea Terme e di tutti gli atti ad essa prodromici e conseguenti, contraddistinta dal n. 152 Registro di settore del 18.12.2025. n. 395 Registro Generale del 18.12.2025 – Comune di Santa Cesarea Terme, pubblicata sull’Albo Pretorio del medesimo Comune in data 29.12.2025 e avente ad oggetto: “SERVIZIO ORMEGGIO NATANTI E IMBARCAZIOINI DA DIPORTO E ANNESSA AREA COMUNALE - APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE”; 2) delle operazioni di gara e dei relativi verbali e in particolare: il verbale di gara n. 1 del 17/11/2025, relativo alla seduta pubblica; il verbale di gara n. 2 del 20/11/2025, relativo alla seduta riservata; il verbale di gara n. 3 del 24/11/2025, relativo alla seduta riservata; il verbale di gara n. 4 del 27/11/2025, relativo alla seduta riservata; il verbale di gara n. 5 dell’11/12/2025, relativo alla seduta riservata, nel quale è stata formulata la graduatoria innanzi indicata, con particolare riferimento all’attribuzione dei punteggi, alla formazione della graduatoria e al posizionamento al quarto posto della ricorrente; 3) della graduatoria, dell’assegnazione dei punteggi e dei criteri di formazione; 4) dell’approvazione dell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico Due Mari Noleggio di Paiano Antonio & C. S.a.s., risultata prima in graduatoria; 5) dell’aggiudicazione del servizio di ormeggio di natanti e imbarcazioni da diporto in località Porto Miggiano alla Due Mari Noleggio di Paiano Antonio & C. S.a.s., con P. IVA 0438657075, quale prima in graduatoria, per la durata di dieci (10) anni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di rilascio del relativo titolo concessorio; 6) del bando e di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, ivi inclusa la determina a contrarre n. 100 e n. di r.g. 259 del 17.09.2025 del Comune di Santa Cesarea Terme con cui è stata avviata la procedura di gara aperta per l’affidamento dell’area demaniale marittima e annessa area di proprietà comunale secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa (OEV), approvando lo schema del bando pubblico e l’annessa modulistica, tanto in ragione della piena efficacia della concessione demaniale marittima in essere sino al 2033 in favore di Onda Blu S.r.l., mai revocata; e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, noto o ignoto, inclusa la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25.06.2015, con cui è stato approvato il regolamento dell’approdo turistico di Porto Miggiano, che disciplina le destinazioni d’uso delle aree a terra e a mare, come meglio specificato nell’allegata planimetria e dall’art. 3 e 4 del predetto regolamento; la successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.07.2025 che ha modificato e integrato il suddetto Regolamento; l’atto di Giunta Comunale n. 149 del 19.12.2024, che ha assegnato al Responsabile del 3° e 4° Settore, quale responsabile del demanio marittimo il seguente atto di indirizzo: “Per le c.d.m. con finalità turistico-ricreativo in essere avviare la procedura prodromica alla predisposizione del bando pubblico e quindi tutte le attività necessarie a tale scopo, compresa quella inerente l’incameramento di eventuali pertinenze demaniali, laddove esistenti, ai sensi dell’art. 49 CdN e quella diretta a verificare la sussistenza o meno di investimenti non ammortizzati attraverso interpello diretto al concessionario; A) Per le c.d.m. per finalità diverse per servizi e attività portuali, attività produttive, attività sportive dilettantistiche esercitate da soggetti che perseguono finalità sociali senza scopo di lucro, avviare immediatamente procedura pubblica per la riassegnazione delle aree, predisponendo apposito bando; B) Per c.d.m. per uso abitativo ed altri usi particolari senza finalità turistico-ricreative, previa verifica dei requisiti di legge e della destinazione ed uso delle aree già in concessione compatibili con il pubblico interesse, disporre il rinnovo della c.d.m. in essere per una durata non inferiore ad anni 6, dettando specifiche condizioni di utilizzo per non escludere la libera fruizione per le parti che favoriscano, laddove possibile, l’accesso al mare alla collettività; Che le concessioni demaniali marittime con finalità di cui alla lettera b) e per le quali è necessario avviare immediatamente la procedura pubblica per la riassegnazione delle aree, predisponendo apposito bando risultano essere: C. d.m. n. 03/2007 del 20.12.2007 intestata alla società Onda Blu per occupazione specchio acqueo per ormeggio per 4.225,00 mq in località Porto Miggiano scaduta il 31.12.2024; D. C.d.m. n. 56/2007 del 29.10.2007 intestata alla società Cooperativa Giovanile a r.l. per occupazione di una grotta di 6.70 mq in località Porto Miggiano scaduta il 31.12.2024; E. C.d.m. n. 90/2007 del 04.08.2011 intestata alla società Cooperativa Giovanile a r.l. per occupazione specchio acqueo per ormeggio per 4.615,00 mq in località Porto Miggiano scaduta il 31.12.2024;”; la determinazione dirigenziale n. 126 e n. di R.G. n. 330 del 13.11.2025 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice composta da Presidente; l’atto “ricognitorio della concessione demaniale marittima di Proroga Scadenza” del 12.02.2024 ed ogni atto noto o ignoto di data postuma rispetto alle originarie previsioni contrattuali intercorse tra il Comune di Santa Cesarea Terme e la società concessionaria Onda Blu S.r.l. e di ogni atto che incida negativamente nella sfera giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di gara, graduatoria e aggiudicazione a operatore economico concorrente della concessione demaniale marittima per la gestione organizzata dell'attività diportistica e l'ormeggio di natanti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune ha indetto e svolto una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione, ai sensi degli artt. 36 e 37 del codice della navigazione, di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, contestando in particolare la graduatoria, l'attribuzione dei punteggi, i criteri di valutazione del bando, l'ammissione e la valutazione dell'offerta tecnica della prima classificata e l'aggiudicazione decennale. I primi cinque motivi presupponevano la persistente efficacia fino al 2033 della concessione demaniale della ricorrente. Gli ulteriori motivi censuravano i criteri di gara e i giudizi della commissione sulle offerte tecniche. Il ricorso era stato introdotto con il rito speciale degli appalti, ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a., mentre la controinteressata ha eccepito l'applicabilità del rito ordinario, trattandosi di concessione di bene demaniale marittimo e non di gara per l'affidamento di un servizio pubblico soggetto al d.lgs. 36/2023.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris, riservando ogni ulteriore valutazione sul rito e sul merito. Ha ritenuto che i primi cinque motivi non considerassero adeguatamente l'atto comunale del 12 febbraio 2024, denominato atto ricognitorio della concessione demaniale marittima proroga scadenza, con il quale la scadenza della concessione della ricorrente era stata fissata al 31 dicembre 2024; tale atto non risultava tempestivamente impugnato. Le censure relative ai criteri di valutazione e ai giudizi della commissione non sono apparse manifestamente fondate, in ragione della loro genericità, della mancata dimostrazione dell'effettivo interesse alla loro delibazione da parte della concorrente classificatasi quarta e della discrezionalità tecnica della commissione nella valutazione delle offerte tecniche, suscettibile di sindacato giurisdizionale solo entro limiti circoscritti. Il Collegio ha inoltre disposto, per la prosecuzione del giudizio, la conversione dal rito speciale degli appalti al rito ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a., rilevando che la conversione non impediva la decisione sull'istanza cautelare, poiché erano stati rispettati i termini ordinari dell'art. 55, comma 5, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 36 e 37 cod. nav.
La procedura riguardava il rilascio di una concessione demaniale marittima, con finalità turistico-ricreative e per la gestione organizzata dell'ormeggio di natanti, non l'affidamento di un servizio pubblico.
artt. 119 e 120 c.p.a.
Il rito speciale degli appalti è stato ritenuto non applicabile alla controversia relativa al rilascio di una concessione demaniale marittima non direttamente soggetta al d.lgs. 36/2023.
art. 55, comma 5, c.p.a.
La conversione del rito non ha impedito la trattazione dell'istanza cautelare, poiché risultavano rispettati i termini ordinari per la camera di consiglio.
art. 32, comma 1, c.p.a.
Il giudice ha disposto la conversione del rito speciale in rito ordinario per la prosecuzione del giudizio.
d.lgs. 36/2023
Il decreto legislativo non è stato ritenuto direttamente applicabile alla procedura di rilascio della concessione demaniale marittima oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Una controversia relativa al rilascio di una concessione demaniale marittima ai sensi degli artt. 36 e 37 cod. nav., anche se preceduta da una procedura competitiva, non rientra automaticamente nel rito speciale previsto dagli artt. 119 e 120 c.p.a. per gli affidamenti di contratti pubblici, quando non riguarda l'affidamento di un servizio pubblico direttamente soggetto al codice dei contratti pubblici.
- La conversione dal rito speciale al rito ordinario può essere disposta ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a.; essa non impedisce la decisione sull'istanza cautelare se, rispetto alla camera di consiglio, sono comunque rispettati i termini previsti dall'art. 55, comma 5, c.p.a.
- Le censure fondate sulla persistente efficacia di una precedente concessione demaniale non presentano fumus boni iuris quando un successivo atto dell'amministrazione ne abbia fissato la scadenza a una data anteriore e tale atto non sia stato tempestivamente impugnato.
- In sede cautelare, le contestazioni relative ai criteri di gara e ai giudizi della commissione sulle offerte tecniche non evidenziano una manifesta illegittimità se sono formulate genericamente, senza dimostrare l'effettivo interesse alla loro valutazione, soprattutto quando il concorrente si sia classificato in posizione arretrata nella graduatoria.
- Le valutazioni della commissione di gara sulle offerte tecniche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo entro limiti circoscritti, senza che il giudizio giurisdizionale possa sostituirsi alle valutazioni tecniche dell'organo competente in assenza di manifesti profili di irregolarità.
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