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Sentenza

Sentenza n. 61/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari - del Decreto n. 17 del 3 ottobre 2025 del Sindaco di San Giorgio a Liri con cui lo stesso ha nominato quattro Assessori, nelle persone dei Sigg.ri Achille Migliorelli, Vice Sindaco, Achille Antonio Longo, Rocco Simonelli, e della Sig.ra Maria Fargnoli.

Giustizia amministrativa202600032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Sindaco di nomina di quattro assessori comunali, con un assessore di genere femminile e tre di genere maschile

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il decreto sindacale deducendo la violazione dell’art. 1, comma 137, della l. n. 56/2014, secondo cui nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, nonché degli artt. 3, 51, comma 1, e 97 Cost. Hanno inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento, nonché difetto di istruttoria. Prima della discussione dell’istanza cautelare, le ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso e a ogni pretesa nei confronti dell’amministrazione relativamente all’oggetto della controversia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione depositata dalle ricorrenti non poteva determinare l’estinzione per rinuncia, poiché non erano state osservate le formalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la dichiarazione costituiva un atto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il giudizio è stato quindi definito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei vizi dedotti contro il decreto sindacale. Nulla è stato disposto sulle spese, in considerazione della mancata costituzione del Comune e del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56

    nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico

    Norma invocata dalle ricorrenti quale parametro di legittimità della composizione della giunta; il TAR non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale invocato dalle ricorrenti; non esaminato nel merito.

  • art. 51, comma 1, Cost.

    Parametro costituzionale invocato dalle ricorrenti; non esaminato nel merito.

  • art. 97 Cost.

    Parametro costituzionale invocato dalle ricorrenti; non esaminato nel merito.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso è soggetta alle formalità previste dalla disposizione.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    L’inosservanza delle formalità previste impedisce di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    Una dichiarazione di rinuncia priva delle formalità necessarie per l’estinzione può comunque costituire un atto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso priva delle formalità richieste dal codice del processo amministrativo non determina l’estinzione del giudizio per rinuncia, ma può costituire, se inequivoca, un atto dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Quando il ricorrente manifesta inequivocabilmente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti contro l’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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