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Sentenza

Sentenza n. 3799/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento Fasc.1-OMISSIS-/Area 1 Bis emesso in data 09.02.2024 e notificato da Questi in data 13.02.2024 con cui gli è stato confermato il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;

Giustizia amministrativa202401887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di conferma del divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 9 febbraio 2024, adottato sulla base del parere della Questura, con cui il Prefetto di Caserta ha confermato il divieto di detenzione di armi originariamente disposto nel 2002. L’amministrazione ha ritenuto persistente l’inaffidabilità del destinatario valorizzando un episodio del 2001, posto a base di un procedimento penale conclusosi nel 2010 con sentenza di non doversi procedere per prescrizione, nonché l’assenza di ulteriori reati commessi nel periodo successivo. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo in particolare il difetto di istruttoria e l’erronea attribuzione della condotta lesiva: dagli atti delle indagini preliminari risultava infatti che le lesioni erano state materialmente cagionate da altra persona, mentre il ricorrente era stato coinvolto quale concorrente morale nel reato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Il giudice ha precisato che il divieto di detenzione di armi non presuppone un accertato abuso delle armi, essendo sufficiente una valutazione prognostica sull’affidabilità del soggetto, fondata anche su fatti non definitivamente accertati in sede penale. Tale valutazione è però sindacabile quando risulti manifestamente illogica, irragionevole, travisata o carente sul piano istruttorio e motivazionale. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva fondato il provvedimento esclusivamente sull’episodio del 2001, attribuendo al ricorrente la materiale causazione delle lesioni, sebbene egli fosse stato coinvolto soltanto quale concorrente morale. La valutazione negativa si fondava quindi su un comportamento diverso da quello effettivamente tenuto, con conseguente difetto di istruttoria riflesso sulla motivazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. 773/1931

    L’affidabilità del soggetto rispetto all’uso delle armi costituisce presupposto per il rilascio o il mantenimento delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.

  • art. 39 R.D. 773/1931

    Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica di inaffidabilità, senza necessità di un accertato abuso delle armi.

  • art. 43 R.D. 773/1931

    Il diniego o la revoca delle autorizzazioni in materia di armi possono fondarsi su fatti e situazioni complessivamente sintomatici del rischio di abuso, nei limiti di una valutazione istruita e motivata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi può essere adottato anche in assenza di un accertato abuso delle armi, quando una valutazione prognostica complessiva faccia ritenere che il soggetto non offra affidamento di non abusarne.
  • La valutazione prefettizia in materia di armi è ampia e discrezionale, ma deve essere fondata su un’istruttoria corretta e su una motivazione coerente con i fatti concretamente riferibili all’interessato; il giudice può sindacarla in presenza di illogicità manifesta, travisamento, carenza istruttoria o carenza motivazionale.
  • L’amministrazione può valorizzare autonomamente la dimensione obiettiva di fatti sottoposti a procedimento penale, anche quando il giudizio penale si sia concluso per prescrizione; tuttavia, deve ricostruire correttamente il ruolo e la condotta effettivamente tenuti dalla persona interessata.
  • È illegittimo il divieto di detenzione di armi motivato esclusivamente mediante l’attribuzione all’interessato di una condotta materiale lesiva che, secondo gli atti disponibili, sia stata invece posta in essere da altro soggetto, mentre l’interessato abbia partecipato al fatto con un ruolo diverso.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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