Cassazione Penale, Sentenza n. 27668/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società aveva impugnato l'ordinanza del 17/12/2024 del Tribunale della Libertà di Milano che aveva rigettato il riesame dei decreti del GIP del 17 e 31/10/2024, con cui era stato disposto il sequestro preventivo dell'area di cantiere di proprietà della ricorrente (Milano, via Lepontina 4/Via Valtellina 38). I decreti del GIP avevano ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine a più capi di imputazione (tra cui lottizzazione abusiva e violazioni edilizie/urbanistiche ex d.P.R. n. 380/2001 e altre norme penali) e avevano ordinato il sequestro per impedire la prosecuzione dei reati e per consentire la futura confisca. La ricorrente articolava quattro motivi di ricorso contro l'ordinanza di rigetto del riesame.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia all'impugnazione, dichiarata con atto sottoscritto dal legale rappresentante della società e depositato tempestivamente l'11/06/2025 (firma autenticata). La Corte di Cassazione ha ritenuto che la rinuncia costituisca una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da farsi nelle forme previste dall'art. 589 c.p.p.; essendo sussistenti i requisiti formali e temporali, il ricorso è inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende, in mancanza di elementi che dimostrino l'assenza di colpa.
Norme richiamate
art. 589 c.p.p.
Definisce la forma e le condizioni della rinuncia all'impugnazione: atto formale, irrevocabile e recettizio; la rinuncia valida rende inammissibile l'impugnazione.
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d)
Prevede, tra le cause di inammissibilità, la rinuncia all'impugnazione; richiamato come base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia)
Norme edilizie e urbanistiche richiamate nei capi di imputazione (articoli e lettere indicate nei decreti GIP) per contestare violazioni edilizie e lottizzazione abusiva; nella sentenza è citato in relazione ai reati che hanno giustificato il sequestro preventivo.
codice penale, artt. 110 e 81
Articoli richiamati nei capi per la cooperazione nei reati (110) e per le circostanze aggravanti/parte generale (81), indicati nei capi di imputazione sottostanti al sequestro.
legge n. 241/1990, art. 19, comma 6
Richiamata nel capo C tra le norme urbanistico-amministrative contestate; utilizzata per delineare profili di responsabilità amministrativa/penale connessi all'attività edilizia.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata sul punto della condanna alla Cassa delle Ammende: stabilisce che l'ammenda è dovuta salvo prova di assenza di colpa, dunque giustifica l'obbligo di versamento di Euro 500 in mancanza di elementi esonerativi.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è un atto formale, irrevocabile e recettizio: una volta validamente dichiarata secondo art. 589 c.p.p. rende l'impugnazione inammissibile.
- Per le persone giuridiche la rinuncia deve essere effettuata dal legale rappresentante o da soggetto legittimato in forma che ne garantisca la provenienza (firma eventualmente autenticata) e deve essere depositata nei termini previsti.
- L'inammissibilità per rinuncia comporta automaticamente conseguenze economiche (spese processuali e, salvo prova dell'assenza di colpa, pagamento alla Cassa delle Ammende).
- Non esistono equipollenti alla rinuncia formale: tentativi informali o espedienti procedurali non sostituiscono l'atto previsto dalla norma; pertanto chi intende ritirare l'impugnazione deve curare la forma e i termini con attenzione.
- Prima di dichiarare la rinuncia è opportuno verificare l'esistenza di elementi che consentano di ottenere l'esenzione dall'ammenda (prove dell'assenza di colpa) per evitare la condanna alla Cassa delle Ammende.
- In caso di impugnazione contro provvedimenti che dispongono misure reali (sequestro preventivo), la rinuncia estingue la possibilità di ottenere il riesame dall'organo superiore: valutare preventiva tutela cautelare alternativa prima della rinuncia.
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