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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31475/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato alla pena di tre anni e undici giorni di reclusione, in esecuzione per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, che aveva chiesto più misure alternative: affidamento in prova al servizio sociale terapeutico, affidamento in prova ordinario, detenzione domiciliare e semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza terapeutica per difetto della documentazione richiesta e aveva respinto le altre domande ritenendo non verificata l'idoneità del domicilio e ravvisando disinteresse del condannato per la procedura, anche per la mancata interlocuzione con l'Uepe nonostante due rinvii istruttori. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva, in sintesi: 1) violazione di norme costituzionali e processuali e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse considerato una integrazione documentale sul domicilio inviata via PEC dopo l'emersione del problema abitativo e che avrebbe dovuto rinviare l'udienza per acquisire la documentazione, esercitando anche poteri di accertamento sul domicilio; 2) violazione delle norme sull'affidamento in prova e sulla detenzione domiciliare e vizio di motivazione, contestando l'affermazione di inidoneità del domicilio e di disinteresse, sostenendo che il giudice avesse trascurato la sopravvenuta disponibilità di ospitalità presso un diverso indirizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente infondati i due motivi. Ha ribadito che le misure alternative sono rimesse a una valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve apprezzare la meritevolezza del condannato, l'idoneità della misura al reinserimento sociale e, in particolare per l'affidamento in prova, la personalità, lo stile di vita e la pericolosità residua. Ha inoltre riaffermato che affidamento in prova e detenzione domiciliare presuppongono la disponibilità di un domicilio idoneo, necessario per la reperibilità costante del soggetto e per i controlli del servizio sociale; la mancanza di tale requisito può precludere ogni ulteriore giudizio di merito. Nel caso concreto ha considerato congrua e non contraddittoria la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato l'assenza di un domicilio effettivamente idoneo e la tardività dell'integrazione documentale difensiva, depositata dopo l'udienza nella quale la decisione era già stata riservata, senza che in precedenza fosse stata prodotta documentazione utile nonostante i rinvii istruttori. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990

    L'istanza di affidamento in prova terapeutico è inammissibile se priva della documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti nel caso concreto.

  • art. 27 Cost.

    Invocato a sostegno delle richieste alternative e della finalità rieducativa, ma non ha prevalso sulla necessità del domicilio idoneo e sulla valutazione discrezionale del giudice.

  • art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354

    La concessione dell'affidamento in prova richiede un giudizio di meritevolezza e presupposti concreti, tra cui un domicilio idoneo.

  • art. 50, comma 2, Ord. pen.

    Richiamato per la detenzione domiciliare; la misura presuppone la disponibilità di un domicilio idoneo e verificabile.

  • art. 656, comma 6, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in combinazione con le norme sull'esecuzione e la sorveglianza.

  • art. 678, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla procedura davanti al magistrato di sorveglianza.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso per sostenere la necessità di un rinvio e dell'integrazione documentale.

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Le memorie possono essere depositate fino a cinque giorni prima dell'udienza; la produzione successiva è tardiva e non esige valutazione.

  • art. 52 d.lgs. 196 del 2003

    Richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che deve verificare, senza automatismi, la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura al reinserimento sociale.
  • Per l'affidamento in prova al servizio sociale e per la detenzione domiciliare, la disponibilità di un domicilio idoneo e verificabile costituisce un prerequisito essenziale; in sua assenza il giudice può legittimamente rigettare l'istanza senza svolgere ulteriori valutazioni di merito.
  • La nozione di domicilio idoneo implica la costante reperibilità del condannato e la possibilità per il servizio sociale di svolgere interventi e controlli effettivi.
  • L'irreperibilità del condannato o la mancata collaborazione con l'istruttoria possono essere valorizzate come indice di disinteresse per la procedura e come elemento ostativo all'accoglimento della richiesta.
  • La documentazione prodotta oltre il termine utile o dopo che la decisione sia stata già riservata può essere legittimamente ignorata dal giudice, specie se attiene a elementi che non erano stati tempestivamente resi verificabili.
  • La motivazione del provvedimento di sorveglianza è sufficiente quando dia conto, con riferimento alla concreta fattispecie, degli elementi ritenuti decisivi ai fini del rigetto, inclusa la verifica negativa del domicilio e la mancata collaborazione del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeRiti alternativi
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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