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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37462/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva autorizzato un colloquio visivo tra il detenuto Stimoli (sottoposto a regime 41-bis) e il figlio detenuto in altro istituto. Il ricorso denunciava violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b) Ord. pen., sostenendo che i colloqui visivi tra soggetti sottoposti al regime differenziato devono essere negati per le esigenze di sicurezza e che il parere contrario della DDA di Catania, contenente elementi ostativi (in particolare il sospetto che il detenuto avesse contatti illeciti con l'esterno, evocato da un episodio relativo a un video sui social), non era stato adeguatamente considerato dal Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha effettuato il necessario giudizio di bilanciamento tra diritto all'affettività e esigenze di sicurezza, accertando che il sospetto indicato dalla DDA (la conoscenza del contenuto di un video pubblicato dai nipoti) era spiegabile con la notifica di un provvedimento giudiziario che menzionava il video e non con contatti illeciti. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento giurisprudenziale più recente (es. Cass. sez.1, n. 46809/2024) che ammette, previa valutazione concreta, i colloqui visivi anche se il familiare è sottoposto a misure rigorose, e ha escluso vizi motivazionali nella decisione impugnata. Per la natura pubblica del ricorrente non è stata disposta la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    comma 2-quater, lett. a) e b.

    Regime autorizzativo rigoroso per i colloqui dei detenuti sottoposti al 41-bis, finalizzato a prevenire contatti e scambi di informazioni con l'esterno; tuttavia va bilanciato con il diritto all'affettività, che può essere riconosciuto salvo comprovate esigenze di sicurezza concrete e specifiche.

  • Cass. sez.1, sent. n. 29007/11/06/2021

    sentenza che affermava la non concedibilità di colloqui visivi tra detenuti entrambi sottoposti al 41-bis

    Orientamento precedente che privilegia le esigenze di sicurezza sull'affettività quando entrambi i familiari sono sottoposti al regime differenziato; principio comunque superato dalla giurisprudenza successiva che richiede un bilanciamento concreto.

  • Cass. sez.1, sent. n. 46809/21/11/2024 (Rv. 287288)

    principio riportato in sentenza circa il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare anche se il familiare è sottoposto al medesimo regime, previo giudizio di bilanciamento

    Conferma che il diritto all'affettività inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto e può prevalere salvo specifiche e motivate esigenze di sicurezza emerse dall'accertamento concreto.

  • Cass. Sez. U, sent. n. 3775/21/12/2017 (Tuttolomondo)

    massima sulla natura pubblica della parte ricorrente

    Principio per cui la parte pubblica che soccombe in sede di gravame può essere esentata dalla condanna alle spese processuali; richiamato per negare la condanna alle spese al Ministero.

Massime di principio

  • Il diniego di colloqui visivi con detenuti sottoposti al 41-bis non è automatico: serve un giudizio di bilanciamento concreto tra esigenze di sicurezza e diritto all'affettività.
  • Il parere dell'autorità giudiziaria o della DDA negativo deve contenere elementi concreti e specifici di pericolo: mere ipotesi o riferimenti generici sono insufficienti a giustificare il rifiuto.
  • Quando l'elemento ostativo indicato è spiegabile con fonti lecite (es. provvedimenti notificati che riportano informazioni pubbliche), il sospetto di contatti illeciti può essere escluso e il diritto ai colloqui valutato favorevolmente.
  • La giurisprudenza più recente ha spostato l'asse verso una maggiore tutela del diritto all'affettività anche per detenuti sottoposti a regime differenziato, subordinandone la limitazione a motivazioni di sicurezza effettive e dimostrate.
  • In fase di impugnazione il ricorrente (es. Ministero) deve documentare e descrivere puntualmente gli elementi ostativi e le concrete esigenze di sicurezza che si ritengono pretermesse, altrimenti il ricorso rischia di essere rigettato.

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