Ordinanza n. 237/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza n. 2026/02040 del 27.04.2026, adottata dal Settore Polizia annonaria, attività produttive ed ecologia del Comune di Bari, recante “Indebita occupazione di suolo pubblico a fine di commercio – Via N. -OMISSIS- – -OMISSIS- S.r.l. – Ordine di ripristino dello stato dei luoghi e chiusura temporanea dell’esercizio”, adottata e dichiarata esecutiva in data 27.04.2026 e notificata in data 28.04.2026 - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e chiusura temporanea dell’esercizio per indebita occupazione di suolo pubblico a fine di commercio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza comunale con cui è stata contestata l’indebita occupazione di suolo pubblico mediante arredi esterni dell’esercizio e ne sono stati ordinati il ripristino e la chiusura temporanea. L’attività si svolgeva su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e affacciata sulla via pubblica. La contestazione amministrativa si fondava sulla scadenza, nell’anno 2023, del precedente titolo autorizzatorio, mai rinnovato. La ricorrente ha proposto domanda cautelare di sospensione, mentre risultava pendente un’istanza di rinnovo dell’autorizzazione, per la quale il Comune aveva avviato il procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990 e trasmesso la pratica agli uffici competenti per i pareri previsti dal nuovo Regolamento OTSP.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il fumus boni iuris non fosse ravvisabile, poiché risultava documentalmente che il titolo autorizzatorio fosse carente da alcuni anni, essendo scaduto nel 2023 e mai rinnovato. La pendenza della nuova istanza autorizzatoria non determina, allo stato, la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza, dovendo la richiesta essere valutata dall’Amministrazione secondo la nuova disciplina regolamentare. Il giudice ha precisato che l’attività potrà riprendere soltanto nel rispetto delle disposizioni vigenti e previa disponibilità del necessario titolo. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, che il TAR ha esaminato e respinto.
art. 7 l. n. 241/1990
Richiamato con riguardo all’avvio del procedimento amministrativo relativo alla nuova istanza autorizzatoria.
Massime di principio
- La pendenza di un procedimento diretto al rinnovo o al rilascio di un’autorizzazione non sostituisce il titolo abilitativo mancante e non impedisce, di per sé, l’adozione o l’esecuzione di misure amministrative conseguenti alla scadenza del precedente titolo.
- In sede cautelare, la carenza documentale del titolo autorizzatorio per un periodo significativo esclude il fumus boni iuris necessario alla sospensione dell’atto repressivo, anche quando sia pendente una nuova istanza ancora da esaminare.
- La prosecuzione o la ripresa di un’attività soggetta ad autorizzazione è subordinata all’ottenimento e al rispetto del titolo previsto dalla disciplina vigente; l’istruttoria amministrativa in corso non attribuisce anticipatamente tale facoltà.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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