Ordinanza n. 17/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con cui si dispone la revoca/rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per lavoratore straniero nell'ambito del decreto flussi 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca o rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per lavoratore straniero nell'ambito del decreto flussi 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il lavoratore straniero ha impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione ha disposto la revoca o il rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale richiesto nell'ambito del decreto flussi 2023, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La vicenda riguarda la mancata disponibilità del lavoratore al completamento della procedura di ingresso o di emersione. Il datore di lavoro ha dichiarato, nelle osservazioni al preavviso di revoca o rigetto, che la mancata assunzione era dipesa dalla mancata presentazione dei lavoratori presso l'azienda agricola. Il testo non esplicita ulteriori motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., disponendo il riesame della posizione da parte dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e previa garanzia del contraddittorio con il ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che la mancata disponibilità del lavoratore al completamento della procedura possa costituire causa di forza maggiore, accertabile dall'Amministrazione anche mediante autodichiarazione ora per allora del datore di lavoro, salvo che emergano elementi idonei a porne ragionevolmente in dubbio l'attendibilità. In caso di esito positivo del riesame, dovrà essere rilasciato il titolo di soggiorno richiesto. È stata fissata per la prosecuzione la camera di consiglio del 23 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta mediante una misura propulsiva consistente nel riesame della posizione da parte dell'Amministrazione, con termine di 30 giorni e garanzia del contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle procedure relative al nulla osta al lavoro subordinato stagionale o all'emersione del lavoro straniero, la mancata disponibilità del lavoratore al completamento della procedura può integrare una causa di forza maggiore, da valutare concretamente dall'Amministrazione.
- La causa di forza maggiore può essere accertata dall'Amministrazione anche mediante un'autodichiarazione ora per allora del datore di lavoro, purché non emergano elementi che ne mettano motivatamente in dubbio l'attendibilità.
- Quando la posizione del lavoratore presenti profili analoghi a fattispecie già esaminate e sussista un ragionevole fumus di illegittimità del rigetto o della revoca, la tutela cautelare può consistere nell'ordine di riesame entro un termine determinato e previa garanzia del contraddittorio.
- Qualora il riesame amministrativo si concluda positivamente, l'Amministrazione deve rilasciare all'interessato il titolo di soggiorno richiesto.
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