Sentenza n. 6683/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento a) del provvedimento prot. m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI, R.0001321 del 31/05/2022 ricevuto a mezzo pec in pari data, con cui il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha respinto “l'istanza di riconoscimento della classe di concorso per il SOSTEGNO nella scuola secondaria II grado (classe di concorso ADSS), presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla sig.ra Profico Cosima[...]"; b) per quanto occorra, del parere tecnico, di data e protocollo sconosciuto, eventualmente acquisito nell'istruttoria, ancorché non menzionato nel provvedimento, nel quale sarebbero ravvisate differenze sostanziali nei percorsi formativi e/o professionalizzanti seguiti in Romania rispetto ai corrispondenti percorsi formativi e/o professionalizzanti previsti in Italia; c) per quanto occorra, altresì, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019, a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sul istituzionale del Ministero con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUOUFFICIALE.U.0005636; d) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto; per l'accertamento della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso per il SOSTEGNO, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea; nonché per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di docente ovvero alla verifica in concreto delle capacità professionali della ricorrente o, in subordine, mediante l'attivazione di procedure compensative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva respinto l'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, della qualifica professionale per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, conseguita in Romania. Ha chiesto anche l'accertamento della validità dei titoli, la condanna in forma specifica al riconoscimento oppure, in subordine, la verifica concreta delle capacità professionali o l'attivazione di misure compensative. L'impugnazione comprendeva, per quanto occorresse, il parere tecnico eventualmente acquisito, l'avviso ministeriale del 2 aprile 2019 e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere perso l'interesse attuale alla decisione poiché ha conseguito la specializzazione ambita frequentando il percorso INDIRE.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35 c.p.a. La decisione è dipesa dalla dichiarazione espressa del difensore della ricorrente circa l'assenza di un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo, il giudice ha ritenuto di non poter esaminare il merito della controversia in presenza della sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate in ragione delle circostanze complessive e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Costituiva la base normativa dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania, ma non è stata applicata nel merito a causa dell'improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, quando risulti venuto meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
- Il principio dispositivo impedisce al giudice amministrativo di decidere nel merito una controversia quando la parte ricorrente abbia dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di giusti motivi desunti dalle circostanze complessive e dalla peculiarità della fattispecie.
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