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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18859/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto del 1991 per la realizzazione di 18 pozzi in più zone del territorio dell'ex Consorzio Alto Calore. L'appaltatrice, operante anche quale mandataria di un A.T.I., conveniva in giudizio le società subentrate al consorzio chiedendo: la risoluzione del contratto per fatto e colpa del committente, il risarcimento dei danni da inadempimento, nonché il pagamento di somme asseritamente dovute per interessi da ritardato pagamento di un SAL, rimborso di spese di esproprio anticipate e revisione prezzi. Il Tribunale riconosceva solo parte delle pretese economiche, rigettando la domanda di risoluzione e il risarcimento; la Corte d'appello confermava. In cassazione la società appaltatrice deduceva due motivi: 1) omesso esame di circostanze di fatto decisive, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito all'appaltatrice i ritardi esecutivi senza valutare complessivamente il comportamento delle parti; 2) error in procedendo e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello qualificato come domanda nuova, proposta solo in appello, la richiesta di rimborso delle spese di esproprio, benché tale domanda fosse stata già formulata in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato la presenza di una "doppia conforme" e, quindi, la necessità per il ricorrente di indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, onere non assolto. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo sufficiente e che la censura fosse in realtà volta a contestare l'interpretazione della domanda; ha inoltre ribadito che la domanda di restituzione conseguente alla risoluzione del contratto, non proposta in primo grado, non può essere introdotta per la prima volta in appello perché costituisce domanda nuova. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale è denunciabile solo se effettivamente sussiste un errore di procedura; nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello non era mancante.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo riformulato, il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono proporsi domande nuove; la richiesta di restituzione/rimborso formulata per la prima volta in secondo grado è inammissibile.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento richiede una valutazione complessiva del comportamento delle parti, ma la censura in cassazione deve confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato nel contesto della valutazione del comportamento delle parti ai fini della risoluzione del contratto.

  • art. 1458 c.c.

    La risoluzione produce effetti retroattivi e comporta l'obbligo restitutorio, ma la restituzione non può essere disposta d'ufficio senza specifica domanda di parte.

  • art. 23 del capitolato speciale d'appalto

    Secondo i giudici di merito, nulla era dovuto all'appaltatrice a titolo di rimborso spese di esproprio se la procedura espropriativa non si era conclusa al momento della risoluzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 375 c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non sono indicate e confutate specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello, dimostrando che siano diverse.
  • La domanda di restituzione conseguente alla risoluzione del contratto, pur essendo effetto naturale della retroattività della risoluzione, non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice: occorre una specifica domanda della parte interessata.
  • La richiesta di restituzione o rimborso formulata per la prima volta in appello integra domanda nuova ed è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., quando in primo grado la pretesa sia stata azionata su un diverso titolo giuridico.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza, riportando gli elementi processuali e testuali indispensabili a dimostrare l'errore denunciato e a confutare l'interpretazione della domanda data dai giudici di merito.
  • La censura di vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o del compendio probatorio, ma deve evidenziare l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dal vigente art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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