Sentenza del 21/03/2023 n. 8080 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento di contributi consortili relativi all'anno 2010; questioni principali riguardavano la sussistenza del beneficio per gli immobili della contribuente, la presenza e/o impugnazione degli atti generali del consorzio (perimetro di contribuenza, piano di classifica, statuto) e l'onere della prova; in primo grado la contribuente aveva prodotto una perizia dalla quale risultava che il consorzio non aveva eseguito lavori nei Comuni di Poggibonsi e Sovicille nell'anno considerato
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi, dichiarato inammissibile il terzo e assorbito il sesto, ma ha ritenuto fondati i motivi 4 e 5 (omessa e carente valutazione critica da parte della CTR sulla perizia di parte e sulle specifiche censure del Consorzio). Ne è conseguita la cassazione parziale della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione per nuovo esame, con condanna alle spese di questo giudizio
Norme richiamate
art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4
Disciplina i requisiti formali del ricorso per cassazione; la Corte ricorda che l'inadempimento ai doveri di sinteticità e chiarezza porta all'inammissibilità solo se l'esposizione è oscura o pregiudica l'intelligibilità delle censure
art. 112 c.p.c.
Richiama il principio che la sentenza deve essere completa e affrontare le questioni rilevanti: l'omessa pronuncia su specifiche censure può integrare motivo di cassazione ove lacunosa la motivazione
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Limiti del sindacato di legittimità; in particolare il n.5 dopo la riforma non consente un sindacato esteso sulla motivazione se non quando il minimo costituzionale è violato (motivazione totalmente mancante, apparente o incomprensibile). Il n.4 riguarda error in procedendo per omessa pronuncia su punti decisivi
art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova: la Corte distingue tra attribuzione errata dell'onere e diversa valutazione dell'esito probatorio; la seconda è sindacabile in Cassazione solo per i vizi previsti dall'art. 360 c.p.c.
art. 111 Cost.
Principio di ragionevole durata del processo e economia processuale richiamato per giustificare la decisione della Corte di decidere nel merito ove la questione di diritto è manifestamente infondata e non richiede accertamenti di fatto
artt. 857, 860, 862 c.c. e R.D. n. 215/1933
Richiamati in relazione alla nozione di beneficio fondiario e alle regole sulla proprietà e servitù; la Consulta pratica della Corte evidenzia che il beneficio può essere anche generale ma deve essere parametrato all'immobile
L.R. Toscana n. 34/1994, art. 54 e artt. 2,3,4,15,16
Normativa regionale richiamata riguardo ai consorzi e alle loro funzioni; la Corte osserva che le opere possono produrre benefici anche a livello dell'area comprensoriale
Massime di principio
- In materia di contributi di bonifica, la produzione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza da parte del consorzio crea una presunzione iuris tantum del beneficio per i fondi ricompresi; il contribuente può però provare l'assenza del beneficio con mezzi idonei (es. perizia tecnica)
- Se il consorzio intende sottrarsi all'onere di dimostrare il beneficio deve almeno produrre il piano di classifica; in assenza di tale produzione grava sul consorzio provare il beneficio specifico derivante dalle opere
- La perizia di parte, anche nel processo tributario, può acquisire valore decisivo ma il giudice è tenuto a motivare perché la ritiene convincente: una motivazione meramente adesiva o priva di autonoma valutazione è nulla e legittima la cassazione
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è oggi limitato: si censura la motivazione solo se inesistente, apparente o incomprensibile, o se vi è un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili
- La diversa valutazione delle prove di fatto da parte del giudice di merito non costituisce di per sé violazione dell'art. 2697 c.c.; la cassazione può intervenire se sussiste un vizio motivazionale o procedurale rilevante
- Quando la Corte di legittimità riscontri l'omessa pronuncia su questioni decisive ma la questione di diritto sia manifestamente infondata e non richieda nuovi accertamenti di fatto, può decidere nel merito senza rinvio; diversamente deve cassare e rinviare per nuovo giudizio
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