Cassazione Civile, Ordinanza n. 29903/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia riguarda lo scioglimento della comunione su un'area di sedime già oggetto di precedenti gradi di giudizio. In primo grado il tribunale aveva disposto la divisione del bene, attribuendo l'area per intero a una delle parti con obbligo di conguaglio. Dopo un primo rinvio della Cassazione, la corte territoriale in sede di rinvio ha nuovamente sciolto la comunione, assegnando l'intero bene all'altro condividente, con diverso conguaglio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 720, 1116 e 1118 c.c. e vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che, poiché erano state accertate quote millesimali maggiori in suo favore, il bene non comodamente divisibile avrebbe dovuto essere assegnato al condividente titolare della quota maggiore e non al quotista minoritario; ha inoltre contestato che il giudice di rinvio avesse valorizzato una situazione del bene precedente alla demolizione dell'edificio, affermando che, dopo la demolizione, esisteva soltanto un bene indiviso con quote ideali proporzionali al valore delle unità immobiliari. Il resistente ha eccepito anche la tardività del ricorso e ha resistito nel merito.
La decisione
La Corte ha preliminarmente escluso conseguenze processuali per il decesso del ricorrente, ha ritenuto tempestivo il ricorso e ha respinto l'eccezione di tardività, ma nel merito ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che l'art. 720 c.c. non impone in modo inderogabile l'assegnazione del bene non comodamente divisibile al compartecipe con quota maggiore, poiché il giudice può motivatamente discostarsene. Ha inoltre precisato che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge e vizio di motivazione, mirava in sostanza a sollecitare un riesame del merito e della valutazione delle circostanze fattuali, non consentito in cassazione, e che mancavano i requisiti di specificità/autosufficienza quanto ai fatti dedotti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 720 c.c.
Nel procedimento divisionale il giudice ha un potere discrezionale e può motivatamente non assegnare il bene non comodamente divisibile al condividente titolare della quota maggiore.
art. 1116 c.c.
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla divisione della comunione, ma la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta al riesame del merito.
art. 1118 c.c.
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione decisiva ai fini dell'esito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, è denunciabile in cassazione solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non sono più proponibili censure volte a sollecitare un riesame del percorso motivazionale, salvo il difetto assoluto o meramente apparente di motivazione.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
È la norma che ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo l'ambito del vizio motivazionale deducibile.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Norma di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nel riferimento alla specificità/autosufficienza e alla prova dei fatti dedotti, senza un'autonoma statuizione sul riparto dell'onere probatorio.
Massime di principio
- Nella divisione della comunione, il criterio di preferenza per l'assegnazione del bene non comodamente divisibile al condividente con quota maggiore non è assoluto: il giudice può derogarlo, purché dia una motivazione logica e adeguata.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. consente solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è ammesso usare tale motivo per ottenere una nuova valutazione del merito o della motivazione.
- La deduzione formale di violazione di legge non è sufficiente se, in concreto, la censura mira a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito: in tal caso il motivo è inammissibile.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti, con puntuale indicazione dei fatti e degli elementi su cui si fondano; in difetto, la doglianza non è scrutinabile.
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