Sentenza n. 88/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 178/2024, pubblicata il 28 febbraio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo, quale giudice del lavoro, che riconosceva il diritto alla RPD tramite Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo n. 178/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a percepire la componente accessoria della retribuzione denominata RPD per l’anno scolastico 2021/2022, nel valore nominale di euro 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente. Il Ministero si è costituito depositando una relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale dalla quale risultava che, per ragioni organizzative e finanziarie, non era stato inizialmente possibile effettuare il pagamento. Successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero ha integralmente corrisposto quanto dovuto. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio mediante l’esecuzione della sentenza da ottemperare. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato il merito virtuale del ricorso e lo ha ritenuto fondato, rilevando l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione. Ha inoltre accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, comprovato dalla certificazione di mancata impugnazione, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione, previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente durante il processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può esaminare il merito virtuale della domanda di ottemperanza e applicare il principio della soccombenza virtuale.
- L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato del titolo e, nei confronti della pubblica amministrazione, il perfezionamento della notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.
- L’esecuzione sopravvenuta e integrale del giudicato da parte dell’amministrazione non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, quando il ricorso era fondato al momento della sua proposizione.
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