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Sentenza

Sentenza n. 11021/2026 - Roma, Sezione 3

per l’ottemperanza, della Sentenza n. 2817/2025 pubbl. il 07/03/2025 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, IV Sez. Lav., passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202602972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione ai fini esecutivi. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, oltre accessori, condannando l'Amministrazione all'erogazione. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, che fosse stato notificato nelle forme prescritte e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione non avesse assolto il proprio onere di fornire elementi idonei a dimostrare l'esecuzione. In sede di ottemperanza non sono più sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. L'Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori; ogni ulteriore domanda è stata rigettata. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    La disposizione costituisce il riferimento normativo del diritto alla carta elettronica riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario; i relativi presupposti non possono essere nuovamente sindacati nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Il TAR è competente per il giudizio di ottemperanza relativo al titolo giudiziale indicato nella decisione.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato, il giudice deve verificare l'esistenza, la definitività e l'esecutività del titolo, nonché il decorso del termine previsto per l'adempimento dell'Amministrazione.
  • I presupposti del diritto già accertato con il giudicato non possono essere nuovamente sindacati nel giudizio di ottemperanza, che è diretto esclusivamente a conseguire l'attuazione concreta della pronuncia.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del debitore pubblico, l'Amministrazione che non fornisca chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione non assolve l'onere di dimostrare l'adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di inutile scadenza del termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta è compatibile con l'ordine rivolto all'Amministrazione di eseguire il giudicato e può essere accompagnata dalla previsione di un ulteriore termine per l'attività sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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