Cassazione Civile, Ordinanza n. 30287/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di cartelle di pagamento relative a IRPEF, IVA e IRAP per più annualità (2000, 2005, 2006, 2007 e 2008). La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR Lombardia aveva accolto parzialmente l'impugnazione, ritenendo prescritto in cinque anni il credito erariale limitatamente a sanzioni e interessi. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha censurato l'applicazione della prescrizione quinquennale alle sanzioni; con il secondo ha contestato l'applicazione del termine quinquennale agli interessi. Il contribuente non ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli manifestamente infondati. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la riscossione delle sanzioni tributarie si prescrive in cinque anni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, mentre gli interessi moratori soggiacciono al termine quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, c.c. Conseguentemente il ricorso dell'Amministrazione è stato rigettato. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997
il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni
Il termine di prescrizione per la riscossione delle sanzioni tributarie è quinquennale.
art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.
Gli interessi moratori si prescrivono in cinque anni.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, le sanzioni irrogate si prescrivono nel termine breve di cinque anni previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997.
- Gli interessi moratori accessori a crediti tributari soggiacciono alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare la qualificazione del termine di prescrizione per sanzioni e interessi, la Corte può rigettarlo se la soluzione adottata dal giudice di merito è conforme alla giurisprudenza consolidata.
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