Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22494/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società aveva acquistato nel 1994 da un produttore una pressa raccoglitrice agricola e l’aveva quasi subito rivenduta a un terzo. In seguito, il terzo acquirente aveva agito in giudizio contro la rivenditrice per ottenere la risoluzione del contratto di rivendita per vizi del bene, ottenendo anche la manleva da parte del produttore originario. La rivenditrice aveva quindi chiesto al produttore il risarcimento del danno che assumeva di avere subito per effetto di quella risoluzione, individuandolo nel saldo del prezzo di rivendita non incassato. In primo grado la domanda era stata rigettata per prescrizione e difetto di prova del danno; in appello la decisione era stata confermata, ritenendosi inoltre inammissibili le domande di responsabilità extracontrattuale e precontrattuale introdotte solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la declaratoria di inammissibilità delle domande precontrattuale ed extracontrattuale, sostenendo che fossero fondate sui medesimi fatti storici della domanda contrattuale; 2) la motivazione sulla prescrizione, deducendo che il termine non potesse decorrere dalla domanda risolutoria del terzo ma solo dal giudicato della sentenza che l’aveva accolta; 3) la sussunzione della fattispecie nelle norme sui vizi della cosa venduta, anziché nella responsabilità contrattuale/extracontrattuale per il danno da risoluzione della rivendita; 4) l’erronea individuazione del dies a quo della prescrizione e il mancato richiamo al principio secondo cui il danno diventa attuale solo quando la pretesa altrui sia accolta ed eseguibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da due rationes decidendi autonome: la prescrizione dell’azione risarcitoria e il difetto di prova del danno. I motivi di ricorso non superavano tali rationes: il primo era comunque irrilevante perché, anche a voler ammettere le domande precontrattuale ed extracontrattuale, esse sarebbero state soggette a termini prescrizionali più brevi; gli altri motivi non colpivano efficacemente la seconda ratio di merito e comunque la Corte ha osservato che, anche seguendo la tesi della ricorrente sul momento di attualizzazione del danno, il diritto sarebbe stato prescritto perché la sentenza che aveva accolto la domanda del terzo era del 2007, mentre l’azione era stata proposta solo nel 2018. La Corte ha anche reputato inammissibili le censure rivolte a passaggi motivazionali svolti ad abundantiam. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    Le nuove domande introdotte in tale fase sono state considerate inammissibili dalla Corte territoriale se fondate su fatti storici nuovi e diversi rispetto a quelli posti a base della domanda originaria.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta non decisiva perché, rispetto alla prescrizione dell’azione principale, le ulteriori domande sarebbero comunque state irrilevanti o soggette a termini più brevi.

  • art. 132 c.p.c.

    È stato dedotto un vizio di motivazione apparente/inesistente, ma la Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili per mancato confronto con le rationes decidendi.

  • artt. 1490 ss. c.c.

    Il giudice di merito aveva ricondotto la pretesa alla disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta, ritenendo prescritta l’azione.

  • art. 1492 c.c.

    Richiamato come parte della disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta, usata dal primo giudice per qualificare la pretesa.

  • art. 1495 c.c.

    È stata ritenuta applicabile, in via alternativa, la prescrizione annuale decorrente dalla consegna della cosa, poiché la domanda veniva letta come azione collegata ai vizi della vendita.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come base della responsabilità contrattuale del fornitore, ma la Corte ha reputato comunque inammissibili i motivi perché la decisione era già sorretta dalla prescrizione.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una responsabilità precontrattuale del fornitore; la relativa censura è stata ritenuta irrilevante rispetto alla prescrizione.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per fondare una responsabilità extracontrattuale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non incideva sull’esito della causa.

  • art. 1227 c.c.

    Il giudice di merito ha valorizzato il comportamento della danneggiata ai fini del concorso colposo nella produzione del danno e della mancata attivazione tempestiva delle tutele nei confronti del fornitore.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sul dies a quo della prescrizione: il diritto si prescrive da quando può essere fatto valere, ma il danno, secondo il ricorrente, sarebbe divenuto attuale solo con il giudicato della decisione resa nel giudizio promosso dal terzo.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il termine di prescrizione decennale dell’azione risarcitoria contrattuale.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per l’azione extracontrattuale; la Corte non ha accolto la censura perché non idonea a scalfire la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe efficacemente tutte le rationes.
  • La prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può iniziare prima della manifestazione del danno; se il danno deriva dall’accoglimento di una pretesa altrui, esso diventa attuale già con il provvedimento giudiziale suscettibile di esecuzione, non occorrendo il passaggio in giudicato.
  • Le censure che contestano argomentazioni svolte solo ad abundantiam o come obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, perché non incidono sul dispositivo.
  • La qualificazione della domanda e il dies a quo della prescrizione vanno ricostruiti in base al contenuto sostanziale della pretesa e agli eventi che rendono attuale il pregiudizio, ma una diversa ricostruzione è irrilevante se la pretesa risulta comunque prescritta secondo la tesi più favorevole alla parte attrice.
  • L’introduzione in corso di causa di domande fondate su fatti storici nuovi e diversi rispetto a quelli originari integra mutatio libelli ed è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.