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Ordinanza

Ordinanza n. 314/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una legnaia, alla trasformazione del piano di copertura in unità abitativa con veranda chiusa e alla realizzazione di una cantina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che ha contestato tre categorie di opere abusive: un manufatto destinato a legnaia, qualificato come nuova volumetria e aumento della superficie accessoria; la radicale trasformazione del piano di copertura in un'unità immobiliare residenziale di 154 mq, con mutamento di destinazione d'uso, aumento della superficie utile e dei volumi abitabili, inclusa la chiusura vetrata della veranda; un manufatto destinato a cantina, costituente ampliamento fuori sagoma. In sede cautelare, la questione principalmente controversa è stata individuata nel confronto tra lo stato attuale del fabbricato e il progetto edilizio approvato nel 1974: non è risultato immediatamente chiaro se vi sia stata la realizzazione di un piano aggiuntivo oppure il semplice accorpamento dell'originario sottotetto al piano sottostante. Quanto alle altre opere, il giudice ha rilevato, allo stato degli atti, l'assenza di un titolo edilizio: la legnaia e la cantina non sembrano ricomprese nella concessione edilizia in sanatoria del 2009 e la veranda chiusa non sembra riconducibile alle VEPA previste dall'art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione sino alla definizione del giudizio di merito. Ha ritenuto meritevole di approfondimento la qualificazione della trasformazione del piano di copertura, poiché il raffronto con il progetto del 1974 non consentiva una conclusione immediata e univoca. Sebbene per legnaia, cantina e veranda non emergesse, allo stato, un titolo edilizio idoneo, il Collegio ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse dei ricorrenti alla conservazione della situazione di fatto, evitando la demolizione prima degli approfondimenti propri del merito. La trattazione di merito è stata fissata al 14 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha ritenuto prevalente l'interesse alla conservazione della situazione di fatto fino alla decisione di merito.

  • art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 380/2001

    interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA

    La chiusura della veranda non è apparsa, allo stato, riconducibile alla fattispecie delle VEPA.

  • d.P.R. 380/2001

    La disciplina edilizia è stata applicata alla valutazione della legittimità dell'ordinanza di demolizione e della necessità di titolo per le opere contestate.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando il raffronto tra lo stato attuale di un fabbricato e il titolo edilizio originario non consente di stabilire immediatamente e univocamente la natura dell'intervento, la questione deve essere approfondita nel merito e può giustificare la sospensione dell'ordine di demolizione per preservare la situazione di fatto.
  • Il giudice cautelare può sospendere complessivamente un'ordinanza di demolizione anche quando alcune opere risultino, allo stato, prive di titolo edilizio, se la contestazione riguarda unitariamente più interventi e l'esame di una parte significativa dell'abuso richiede accertamenti incompatibili con una decisione sommaria immediata.
  • La chiusura di una veranda con superfici vetrate non è automaticamente riconducibile alle VEPA: tale qualificazione richiede la verifica della sussistenza dei requisiti normativi di amovibilità e totale trasparenza previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 380/2001.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla conservazione della res adhuc integra può prevalere sull'interesse all'immediata esecuzione della demolizione quando la legittimità e la consistenza dell'abuso non siano ancora adeguatamente chiarite e la demolizione possa pregiudicare irreversibilmente l'utilità della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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