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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24652/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, contestando: (a) l'inidoneità della condotta ad integrare il reato di cui all'art. 337 c.p., deduzione ritenuta dalla Corte di legittimità una mera doglianza di fatto; (b) l'insussistenza del reato di lesioni, anch'essa censura in fatto; (c) in via finale, la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 585 c.p. in relazione all'art. 576, n. 1 e n. 5-bis c.p., motivo reputato comunque non ammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, mentre il terzo motivo sulle aggravanti non evidenziava vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice la cui integrazione è stata contestata dal ricorrente con una censura ritenuta di merito e quindi non scrutinabile in cassazione.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato per le aggravanti oggetto dell'ultimo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile perché la motivazione di merito era adeguata e non illogica.

  • art. 576, n. 1 c.p.

    Norma invocata in combinazione con l'art. 585 c.p. per la contestazione delle aggravanti.

  • art. 576, n. 5-bis c.p.

    Norma invocata in combinazione con l'art. 585 c.p. per la contestazione delle aggravanti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che, sotto l'apparente denuncia di errori di diritto, si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del fatto o della prova.
  • La contestazione dell'idoneità della condotta a integrare il reato e della sussistenza del reato di lesioni, se fondata su mere doglianze fattuali, non supera il vaglio di ammissibilità in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua.
  • La censura sulle circostanze aggravanti è inammissibile quando non evidenzi manifesta illogicità o mancanza di motivazione della decisione di merito, poiché il giudizio sulla loro sussistenza resta non sindacabile nel merito in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

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