Cassazione Civile, Ordinanza n. 28106/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2011. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che il giudicato penale non si applicasse automaticamente nel processo tributario e che l'amministrazione non potesse utilizzare, per quantificare i redditi derivanti da reato, le risultanze delle indagini preliminari senza spiegare lo scostamento rispetto alle valutazioni del giudice penale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2792 e 2730 c.c., dell'art. 14, comma 4, L. 537/1993 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito efficacia privilegiata alla sentenza di patteggiamento e avesse escluso senza adeguata valutazione il materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari, utilizzabile nel giudizio tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non produce giudicato nel processo tributario, ma costituisce un elemento di prova liberamente valutabile; parimenti, il materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari è utilizzabile per provare la pretesa fiscale, ferma la valutazione del giudice tributario. Poiché la CTR aveva valorizzato in modo privilegiato il patteggiamento e non aveva considerato le ulteriori risultanze investigative richiamate dall'amministrazione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2727 c.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione delle regole sulle presunzioni, in rapporto alla valutazione del materiale probatorio tributario.
art. 2792 c.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo di violazione di legge; nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su questa norma.
art. 2730 c.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso; la Corte non sviluppa una specifica lettura della norma.
art. 14, comma 4, L. 24 dicembre 1993 n. 537
norma richiamata nel motivo quale base della determinazione dei redditi derivanti da reato; la Corte ne fa applicazione nel senso dell'utilizzabilità, nel processo tributario, degli elementi probatori acquisiti nelle indagini penali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata quale parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 444 c.p.p.
la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) è considerata elemento di prova indiscutibile, ma non coperto da giudicato nel giudizio tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato, ma costituisce un elemento di prova che il giudice di merito può valorizzare o disattendere con adeguata motivazione.
- Il giudice tributario può utilizzare, ai fini dell'accertamento della maggiore pretesa fiscale, il materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari svolte in sede penale, restando ferma la sua libera valutazione.
- È viziata la decisione tributaria che attribuisca valore privilegiato alla definizione penale concordata senza considerare le ulteriori risultanze investigative poste a base dell'accertamento fiscale.
- Quando l'accertamento tributario è fondato su elementi provenienti dal procedimento penale, il confronto tra tali elementi e l'esito del giudizio penale non esclude l'autonoma valutazione del giudice tributario sulla fondatezza della pretesa impositiva.
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