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Sentenza

Sentenza n. 753/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - dell’Ordinanza n. 11 dell’8/02/2024 emanata dal Comune di Curno, pubblicata dall’8/02/2024 al 23/02/2024, avente ad oggetto “Misure di contrasto al gioco d'azzardo patologico. Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 tulps e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui art.110 6°comma, installati es. autor. ex art.86 e 88 tulps”; - di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile.

Giustizia amministrativa202400289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che ha limitato dalle ore 9:00 alle ore 23:00, tutti i giorni festivi compresi, l’orario di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro ex art. 110, comma 6, TULPS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 7, TUEL per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico. Ha dedotto, anzitutto, difetto di istruttoria, sostenendo che il Comune non avrebbe adeguatamente acquisito e valutato gli elementi territoriali rilevanti, non avrebbe previamente interlocuito con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dall’Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, avrebbe utilizzato dati riferiti principalmente alla provincia o al territorio nazionale anziché al Comune di Curno, avrebbe confuso gli importi giocati con la spesa effettiva e non avrebbe dimostrato l’efficacia della limitazione oraria. Ha inoltre dedotto violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, assumendo che non fosse dimostrata scientificamente la necessità della misura, che gli studi di settore ne avrebbero evidenziato l’inefficacia e che la limitazione avrebbe favorito il gioco illegale e online, determinando una disparità di trattamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che l’art. 50, comma 7, TUEL consente al sindaco di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi presso i quali sono installati apparecchi da gioco anche con finalità di prevenzione e contrasto della ludopatia, trattandosi di attività fruibili dalla collettività e riconducibili alla nozione di pubblico servizio ai fini della disposizione. Ha escluso che l’Intesa della Conferenza Unificata del 2017 imponesse il preventivo coordinamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, poiché non recepita dal decreto ministeriale previsto dalla legge e quindi priva di efficacia cogente; in ogni caso, il Comune aveva trasmesso all’Agenzia la bozza dell’ordinanza senza ricevere osservazioni. Ha ritenuto adeguata l’istruttoria, fondata su dati relativi sia alla provincia sia specificamente al Comune di Curno, concernenti la raccolta e la spesa di gioco, la diffusione degli apparecchi e l’incremento degli utenti trattati dai servizi per le dipendenze. La diffusione della ludopatia è stata inoltre qualificata come fatto notorio o nozione di comune esperienza, mentre ai fini della legittimità della misura rileva soprattutto la tendenza crescente del fenomeno e non soltanto il numero assoluto dei soggetti presi in carico. Il giudice ha ritenuto congrua anche la motivazione dell’ordinanza, riferita alla tutela della salute pubblica, dei soggetti vulnerabili e della quiete pubblica, nonché ai costi sociali ed economici della ludopatia. La limitazione a quattordici ore giornaliere è stata giudicata proporzionata e ragionevole, poiché costituisce un contemperamento tra gli interessi economici degli operatori e l’interesse pubblico alla prevenzione delle dipendenze, senza pretendere di eliminare ogni forma di gioco patologico. È stata esclusa la disparità di trattamento rispetto al gioco online o illegale, sia perché il Comune non dispone del potere di intervenire su tali forme di gioco, sia perché slot machine e videolottery presentano caratteristiche e rischi specifici che ne giustificano una disciplina mirata. È stata inoltre ritenuta ragionevole l’applicazione uniforme della fascia oraria alle sale dedicate e agli esercizi promiscui, per evitare lo spostamento degli utenti da una tipologia di esercizio all’altra. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni e la delicatezza degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 7, d.lgs. 267/2000

    Il sindaco (...) coordina e riorganizza (...) gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (...) al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti

    La disposizione attribuisce al sindaco il potere di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi con apparecchi da gioco anche per finalità di prevenzione e contrasto della ludopatia e di tutela della salute e della quiete pubblica.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 267/2000

    È richiamato quale fondamento del potere dei Comuni di individuare autonomamente gli interessi della collettività locale, concorrente con il potere di regolazione degli orari previsto dall’art. 50, comma 7, TUEL.

  • art. 110, comma 6, TULPS

    Individua gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro cui si riferisce la disciplina oraria comunale.

  • art. 86 TULPS

    Riguarda le autorizzazioni delle sale pubbliche da gioco e costituisce, insieme all’art. 110 TULPS, il presupposto dell’attività interessata dalla limitazione oraria.

  • art. 1, comma 936, legge 208/2015

    Prevede il decreto ministeriale di recepimento dell’Intesa in materia di gioco; in assenza di tale recepimento, l’Intesa del 2017 è stata ritenuta una mera proposta non cogente e non parametro di legittimità dell’ordinanza.

  • art. 7, comma 8, d.l. 158/2012

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al divieto di accesso al gioco dei minori, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • L’art. 50, comma 7, TUEL consente al sindaco di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installati apparecchi con vincita in denaro anche per finalità di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico, in funzione della tutela della salute e della quiete pubblica.
  • L’Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017 sulla disciplina del gioco non costituisce un parametro cogente di legittimità delle ordinanze comunali sugli orari quando non sia stata recepita con il decreto ministeriale previsto dall’art. 1, comma 936, della legge n. 208/2015; pertanto, l’assenza di un preventivo coordinamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non determina, di per sé, l’illegittimità dell’ordinanza.
  • La diffusione della ludopatia può costituire fatto notorio o nozione di comune esperienza; in ogni caso, un’ordinanza limitativa degli orari è adeguatamente istruita quando richiama dati attendibili, territorialmente pertinenti o comunque rappresentativi, relativi alla diffusione del gioco, alla raccolta e alla spesa e all’andamento degli utenti dei servizi per le dipendenze. Ai fini della legittimità della misura rileva anche la tendenza crescente del fenomeno e non soltanto il numero assoluto dei soggetti diagnosticati o presi in carico.
  • La limitazione dell’orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi può essere ritenuta proporzionata quando lasci comunque un’ampia fascia di esercizio quotidiano e realizzi un ragionevole bilanciamento tra gli interessi economici degli operatori e l’interesse pubblico alla prevenzione della ludopatia, senza che sia necessario dimostrare l’eliminazione integrale del fenomeno.
  • Non sussiste disparità di trattamento rispetto al gioco online o ad altre forme di gioco quando il Comune interviene soltanto sulle tipologie di gioco rientranti nella propria competenza regolatoria e la differenziazione è giustificata dalle specifiche modalità di fruizione e dalla maggiore pericolosità attribuita a slot machine e videolottery nel determinare forme di dipendenza compulsiva.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseOrdinanze contingibili e urgentiMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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