Sentenza del 18/07/2019 n. 19343 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2002. La società contribuente ne contestava la tardività, sostenendo che l'atto fosse stato notificato oltre il termine decadenziale, nonché vizi di notifica, omessa relata e carenza di motivazione in relazione alle diverse classificazioni catastali degli immobili. Dopo che la Corte di cassazione aveva stabilito che, per la tempestività della notifica postale, rileva la data di spedizione e non quella di ricezione, il giudice del rinvio aveva comunque ritenuto scaduto il termine il 31 dicembre 2006. Il Comune ha impugnato tale decisione sostenendo che il proprio regolamento ICI prevedeva un termine quinquennale di decadenza, consentito dalla normativa statale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza del giudice del rinvio e disposto un nuovo rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché decidesse nuovamente la controversia nel merito e regolasse anche le spese. La Corte ha riconosciuto la validità del regolamento comunale che prevedeva il termine quinquennale, purché non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. Ha inoltre ribadito che, ai fini della tempestività della notifica effettuata per posta, rileva la data di spedizione dell'atto. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza dell'ICI, ma è stata eliminata la pronuncia che aveva annullato l'accertamento per decadenza.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. i), n. 3
I comuni possono con regolamento determinare un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato l'avviso di accertamento ICI.
La norma consente ai comuni di stabilire con regolamento un termine di decadenza più lungo rispetto a quello ordinario triennale, entro il limite massimo del quinquennio. Non costituisce una proroga generale automatica, ma attribuisce agli enti locali una facoltà regolamentare.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11
Prevede il termine ordinario triennale per l'esercizio del potere di accertamento ICI, salvo che il comune abbia legittimamente previsto, mediante regolamento, un termine più lungo nei limiti consentiti dalla normativa successiva.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Stabilisce un termine quinquennale per l'accertamento dei tributi locali e, secondo la giurisprudenza richiamata, tale termine può trovare applicazione anche con riferimento ad annualità precedenti al 2007.
Art. 360 c.p.c., n. 3
La violazione o falsa applicazione di norme di diritto può riguardare non solo le leggi, ma anche la normativa regolamentare comunale quando questa specifichi o integri la disciplina legislativa con efficacia normativa.
Principio generale in materia di notificazioni a mezzo posta
Per verificare il rispetto del termine decadenziale relativo alla notifica di un avviso di accertamento spedito per posta, rileva la data di spedizione del plico, non quella in cui il contribuente lo riceve.
Massime di principio
- In materia di tributi locali, prima di calcolare la decadenza occorre verificare non solo il termine previsto dalla legge statale, ma anche l'eventuale regolamento comunale applicabile all'epoca, purché adottato validamente e nel limite massimo previsto dalla legge.
- Quando la legge consente al comune di individuare un termine più lungo, il termine regolamentare può prevalere su quello ordinario, ma non può superare il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'imposizione.
- Per le notifiche effettuate a mezzo posta, ai fini del rispetto della decadenza dell'amministrazione, normalmente conta la data di spedizione/consegna del plico all'ufficio postale, non la data di ricezione da parte del contribuente.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare i principi fissati dalla Corte di cassazione e non può riesaminare liberamente le questioni già definite o presupposte dalla sentenza rescindente.
- La cassazione con rinvio non equivale necessariamente alla conferma definitiva dell'accertamento: elimina la sentenza impugnata e impone una nuova decisione, che dovrà esaminare anche gli eventuali ulteriori vizi dell'atto e il merito della pretesa tributaria.
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