Sentenza del 13/03/2017 n. 2039 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Studi di settore - Obbligo del contraddittorio preventivo - Sussiste - Omessa attivazione - Illegittimità dell'avviso di accertamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento standardizzato, deducendo l'omessa o solo apparente instaurazione del contraddittorio preventivo. L'Ufficio si era limitato a trasmettere un questionario, senza esaminare né considerare concretamente le spiegazioni e gli elementi forniti dal contribuente per adeguare il risultato statistico alla sua effettiva situazione reddituale.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, negli accertamenti fondati su parametri o studi di settore, il contraddittorio preventivo è un elemento essenziale del procedimento. Poiché l'elaborazione statistica costituisce una presunzione soggetta ad approssimazioni, l'Amministrazione deve confrontarsi realmente con il contribuente e valutare le sue osservazioni. La mera trasmissione di un questionario, accompagnata dall'ignoranza delle ragioni dedotte, non integra un contraddittorio effettivo; ne consegue l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
Norme richiamate
Norme in materia di accertamento mediante parametri e studi di settore
Il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento.
L'accertamento standardizzato non può fondarsi automaticamente sul risultato statistico: l'Ufficio deve consentire un confronto effettivo e adeguare la presunzione alla concreta realtà economica del contribuente.
Principio del giusto procedimento amministrativo
Il contribuente deve poter esporre le proprie ragioni e l'Amministrazione deve valutarle realmente. Un contraddittorio solo formale, privo di esame delle osservazioni, non soddisfa tale principio.
Massime di principio
- Negli accertamenti basati su studi di settore o parametri, il contraddittorio preventivo deve essere effettivo e non può ridursi all'invio di un questionario o a una richiesta meramente formale di informazioni.
- L'Amministrazione deve esaminare e motivare la valutazione delle spiegazioni, dei documenti e delle circostanze specifiche rappresentate dal contribuente.
- Poiché gli studi di settore sono elaborazioni statistiche, il loro risultato non è automaticamente applicabile alla singola impresa senza un riscontro con la concreta realtà economica.
- L'omessa valutazione delle ragioni del contribuente può determinare l'illegittimità e l'annullamento dell'avviso di accertamento.
- In situazioni analoghe, è importante conservare e produrre tempestivamente documenti e osservazioni idonei a dimostrare perché il risultato dello studio di settore non rappresenti la reale capacità reddituale.
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