Cassazione Civile, Ordinanza n. 13377/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
La controversia nasce da ripetuti allagamenti dell'androne e delle scale condominiali di uno stabile in Genova, ritenuti causati dal cattivo deflusso delle acque bianche e nere provenienti da un impianto fognario che transitava nei locali di proprietà dei convenuti. Dopo un accertamento tecnico preventivo, alcuni condomini hanno agito per ottenere la rimessione in pristino dell'impianto e il rimborso delle spese sostenute. Il Tribunale ha rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha condannato i proprietari dell'immobile al pagamento delle somme necessarie alla rimessione in pristino, nonché delle spese di lite e delle spese di ctu. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2043 c.c., assumendo che mancasse prova di dolo o colpa e che fosse coperto da giudicato il rigetto della responsabilità ex art. 2051 c.c.; 2) violazione degli artt. 2043 e 2058 c.c., perché la somma liquidata sarebbe stata quella necessaria per eseguire i lavori e non il corretto contenuto del risarcimento in forma specifica; 3) violazione degli artt. 106 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di manleva verso il precedente proprietario; 4) violazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese in favore del precedente proprietario, ritenuta ingiustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Ha affermato che la domanda di rimessione in pristino poteva essere correttamente qualificata come azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. mediante reintegrazione in forma specifica; ha escluso che il richiamo del giudice di primo grado all'art. 2051 c.c. producesse un giudicato preclusivo; ha considerato corretta la liquidazione della somma necessaria ai lavori di ripristino, perché corrispondente alla richiesta formulata in causa; ha escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la domanda di manleva era stata rigettata per carenza di prova sull'autore dei lavori; ha infine ritenuto legittima la regolazione delle spese in base alla riforma integrale della decisione di primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La domanda di rimessione in pristino può essere inquadrata come domanda risarcitoria da fatto illecito, anche quando il rimedio richiesto abbia contenuto materiale o ripristinatorio.
art. 2051 c.c.
Il mancato accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c. in primo grado non produce giudicato preclusivo se la qualificazione giuridica non ha condizionato l'istruttoria o se resta possibile l'applicazione dell'art. 2043 c.c. ai fatti accertati.
art. 2058 c.c.
La somma liquidabile può coincidere con il costo necessario per la rimessione in pristino, quando tale importo costituisca il contenuto del ristoro richiesto e accertato in causa.
art. 106 c.p.c.
La domanda di manleva può essere valutata nel merito e rigettata per difetto di prova senza che ciò integri omissione di pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice si sia espresso, anche rigettando implicitamente o esplicitamente la domanda di garanzia/manleva.
art. 96 c.p.c.
La censura sulle spese non è fondata se la regolazione discende correttamente dall'esito complessivo del giudizio e dalla riforma della sentenza di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro dell'ulteriore contributo unificato richiamato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La domanda volta alla rimessione in pristino di uno stato di fatto lesivo non è necessariamente azione reale: può essere interpretata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2043 c.c.
- Il giudicato interno sulla qualificazione giuridica data in primo grado alla domanda non si forma quando quella qualificazione non ha inciso sull'impostazione e sulla definizione dell'istruttoria, oppure quando i fatti accertati consentono comunque l'applicazione di una diversa norma.
- La liquidazione del danno può essere parametrata al costo necessario per eseguire i lavori di ripristino, se tale importo corrisponde al contenuto della tutela domandata e al risultato accertato in causa.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la domanda o l'eccezione è stata comunque decisa, anche con rigetto per difetto di prova sull'imputabilità dei fatti.
- In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, il giudice di appello può ridistribuire d'ufficio le spese di lite secondo l'esito complessivo della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13357/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13358/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13361/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13362/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13365/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13369/2025 del 20/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →