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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13377/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

La controversia nasce da ripetuti allagamenti dell'androne e delle scale condominiali di uno stabile in Genova, ritenuti causati dal cattivo deflusso delle acque bianche e nere provenienti da un impianto fognario che transitava nei locali di proprietà dei convenuti. Dopo un accertamento tecnico preventivo, alcuni condomini hanno agito per ottenere la rimessione in pristino dell'impianto e il rimborso delle spese sostenute. Il Tribunale ha rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha condannato i proprietari dell'immobile al pagamento delle somme necessarie alla rimessione in pristino, nonché delle spese di lite e delle spese di ctu. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2043 c.c., assumendo che mancasse prova di dolo o colpa e che fosse coperto da giudicato il rigetto della responsabilità ex art. 2051 c.c.; 2) violazione degli artt. 2043 e 2058 c.c., perché la somma liquidata sarebbe stata quella necessaria per eseguire i lavori e non il corretto contenuto del risarcimento in forma specifica; 3) violazione degli artt. 106 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di manleva verso il precedente proprietario; 4) violazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese in favore del precedente proprietario, ritenuta ingiustificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Ha affermato che la domanda di rimessione in pristino poteva essere correttamente qualificata come azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. mediante reintegrazione in forma specifica; ha escluso che il richiamo del giudice di primo grado all'art. 2051 c.c. producesse un giudicato preclusivo; ha considerato corretta la liquidazione della somma necessaria ai lavori di ripristino, perché corrispondente alla richiesta formulata in causa; ha escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la domanda di manleva era stata rigettata per carenza di prova sull'autore dei lavori; ha infine ritenuto legittima la regolazione delle spese in base alla riforma integrale della decisione di primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La domanda di rimessione in pristino può essere inquadrata come domanda risarcitoria da fatto illecito, anche quando il rimedio richiesto abbia contenuto materiale o ripristinatorio.

  • art. 2051 c.c.

    Il mancato accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c. in primo grado non produce giudicato preclusivo se la qualificazione giuridica non ha condizionato l'istruttoria o se resta possibile l'applicazione dell'art. 2043 c.c. ai fatti accertati.

  • art. 2058 c.c.

    La somma liquidabile può coincidere con il costo necessario per la rimessione in pristino, quando tale importo costituisca il contenuto del ristoro richiesto e accertato in causa.

  • art. 106 c.p.c.

    La domanda di manleva può essere valutata nel merito e rigettata per difetto di prova senza che ciò integri omissione di pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice si sia espresso, anche rigettando implicitamente o esplicitamente la domanda di garanzia/manleva.

  • art. 96 c.p.c.

    La censura sulle spese non è fondata se la regolazione discende correttamente dall'esito complessivo del giudizio e dalla riforma della sentenza di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro dell'ulteriore contributo unificato richiamato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La domanda volta alla rimessione in pristino di uno stato di fatto lesivo non è necessariamente azione reale: può essere interpretata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2043 c.c.
  • Il giudicato interno sulla qualificazione giuridica data in primo grado alla domanda non si forma quando quella qualificazione non ha inciso sull'impostazione e sulla definizione dell'istruttoria, oppure quando i fatti accertati consentono comunque l'applicazione di una diversa norma.
  • La liquidazione del danno può essere parametrata al costo necessario per eseguire i lavori di ripristino, se tale importo corrisponde al contenuto della tutela domandata e al risultato accertato in causa.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la domanda o l'eccezione è stata comunque decisa, anche con rigetto per difetto di prova sull'imputabilità dei fatti.
  • In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, il giudice di appello può ridistribuire d'ufficio le spese di lite secondo l'esito complessivo della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteProprietàParti comuniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti realiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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