Cassazione Civile, Ordinanza n. 37228/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione relativa al 2008, l'Amministrazione finanziaria iscriveva a ruolo, tramite cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud, crediti IRPEF e IVA indicati dal contribuente come crediti d'imposta riferiti al 2007, applicando sanzioni e interessi. Il contribuente contestava la pretesa sostenendo che la tardività della dichiarazione era imputabile al ritardo del professionista incaricato, che l'aveva trasmessa il 26 gennaio 2009 oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione, richiamando la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione tardiva può valere per i debiti esposti ma non per i crediti, salvo istanza di rimborso. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunciava violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che, essendo la dichiarazione omessa o ultratardiva, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere a un accertamento con avviso motivato e non con controllo automatizzato. Con il secondo motivo deduceva omessa motivazione su fatto decisivo, sostenendo che la sentenza non avrebbe considerato che l'Amministrazione era stata comunque posta in condizione di verificare l'esistenza del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura era eccentrica rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva fondato la decisione sulla correttezza del controllo automatizzato in sé, ma sul principio per cui, in caso di dichiarazione tardiva o ultratardiva, i crediti d'imposta non possono essere automaticamente utilizzati in compensazione o riconosciuti in sede di controllo, restando necessario, al più, un'espressa istanza di rimborso; solo se nella dichiarazione tardiva sia stata formulata specificamente la domanda di rimborso, la dichiarazione può valere come titolo. La Corte ha anche richiamato la disciplina e la giurisprudenza in materia IVA, precisando però che nel caso concreto mancava qualsiasi allegazione sulla prova dei requisiti sostanziali della detrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato con il vecchio testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non più vigente ratione temporis, e comunque privo dell'indicazione di un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. Nessuna spesa è stata liquidata per la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate; è stato altresì dato atto dell'obbligo del contribuente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente il controllo automatizzato della dichiarazione, ma la censura sul suo uso era irrilevante rispetto alla ratio della decisione di merito, centrata sul regime della dichiarazione tardiva e dei crediti d'imposta.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente quale base del controllo in materia IVA; la Corte non ha accolto la doglianza sulla sua violazione perché non pertinente alla ratio decidendi.
art. 2, comma 7, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
La dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni deve considerarsi omessa; da ciò deriva che i crediti ivi indicati non possono essere utilizzati automaticamente, residuando il rimborso con espressa istanza, salvo domanda di rimborso già contenuta nella dichiarazione tardiva.
abrogato art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La tardiva presentazione della dichiarazione vale come titolo per la riscossione delle imposte dovute sugli imponibili indicati, ma non consente all'erario di tener conto dei crediti d'imposta per il rimborso se manca un'espressa istanza.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il motivo di ricorso è inammissibile se non indica un fatto storico decisivo e se è formulato secondo il testo anteriore alla riforma del 2012, non applicabile alla sentenza impugnata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria depositata in vista dell'adunanza camerale non può introdurre nuovi fatti o nuove questioni, ma solo sviluppare le questioni già dedotte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi presentata oltre il termine di novanta giorni è equiparata a dichiarazione omessa; ne consegue che i crediti d'imposta ivi esposti non possono essere automaticamente riconosciuti o utilizzati in compensazione, salvo che il contribuente abbia formulato una specifica istanza di rimborso, anche all'interno della dichiarazione tardiva.
- In presenza di dichiarazione tardiva, l'erario può utilizzare la dichiarazione quale titolo per la riscossione delle imposte dovute sugli imponibili dichiarati, ma non può riconoscere il credito d'imposta in assenza di una domanda espressa del contribuente.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua un preciso fatto storico, controverso e decisivo, e non può essere validamente integrato con una memoria successiva che introduca nuovi fatti o nuove difese.
- La censura che attacca la modalità di accertamento è infondata quando non si confronta con la reale ratio della decisione di merito, specie se il giudice di appello abbia deciso sulla base della disciplina sostanziale dei crediti emergenti da dichiarazioni tardive e non sulla legittimità astratta del controllo automatizzato.
- In materia IVA, la neutralità dell'imposta consente il riconoscimento della detrazione anche in assenza di dichiarazione annuale solo se il contribuente dimostra il rispetto di tutti i requisiti sostanziali per l'esercizio del diritto; in mancanza di tale prova, il credito non può essere riconosciuto.
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