Ordinanza n. 71/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 475/24 del 29.11.2024, R.G. n. 2896/2024, del Tribunale di Ragusa Settore Lavoro e Previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 475/24 del Tribunale di Ragusa, recante ingiunzione di pagamento delle spese legali distratte a favore del difensore
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 475/24 del 29 novembre 2024, con il quale il Consorzio era stato ingiunto di pagare le spese legali, liquidate in complessivi euro 567,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore. Il TAR ha rilevato che la ricorrente agisce quale difensore distrattario e che, in tale qualità, è l’unico soggetto legittimato a chiedere l’esecuzione in ottemperanza del titolo, nei limiti della somma liquidata dal giudice. Tuttavia, nel fascicolo non risultava depositato il decreto ingiuntivo oggetto della domanda, essendo stato depositato un diverso decreto ingiuntivo, n. 195/2024 del 19 aprile 2024. Poiché l’art. 114, comma 2, c.p.a. impone il deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica del provvedimento del quale si chiede l’ottemperanza, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio per consentire la regolarizzazione della documentazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente la domanda di ottemperanza. Ha riconosciuto, in via preliminare, la legittimazione esclusiva del difensore distrattario a chiedere l’esecuzione del giudicato relativo alle spese processuali distratte, nei limiti dell’importo liquidato. Ha ordinato alla ricorrente di depositare entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore, il decreto ingiuntivo n. 475/24 quale titolo esecutivo oggetto dell’ottemperanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026. Il Collegio ha precisato che, in mancanza del deposito, il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
artt. 63 e ss. c.p.a.
Richiamati quali disposizioni relative all’istruttoria nel processo amministrativo.
artt. 112 e ss. c.p.a.
Richiamati quali disposizioni che disciplinano il giudizio di ottemperanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione alla rilevazione della carenza documentale risultante dagli atti di causa.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Il deposito della copia autentica del titolo del quale si chiede l’ottemperanza costituisce un adempimento necessario; la sua omissione può comportare l’inammissibilità del ricorso se non viene sanata nel termine assegnato dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di spese processuali distratte, il difensore distrattario è legittimato in via esclusiva a chiedere l’esecuzione del titolo, nei limiti delle somme liquidate dal giudice.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorrente in ottemperanza deve depositare con il ricorso la copia autentica del provvedimento di cui chiede l’esecuzione, nonché l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
- Quando nel fascicolo sia stato depositato un provvedimento diverso da quello indicato quale titolo dell’ottemperanza, il giudice può assegnare un termine per depositare il titolo corretto e rinviare la trattazione; il mancato adempimento può determinare l’inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →