Sentenza n. 7080/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 01132/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In primo grado, autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto agrivoltaico da 3,51348 MWp; in appello, sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 1132/2026, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso per tardivo deposito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e società)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva impugnato l’autorizzazione unica rilasciata alla società agricola il 29 aprile 2026, efficace dal 22 maggio 2026, per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico. Il TAR aveva dichiarato irricevibile il ricorso, notificato il 23 giugno 2026 e depositato il 17 luglio 2026, perché depositato oltre il termine dimidiato di quindici giorni previsto dall’art. 119, comma 1, lett. l-bis), c.p.a. In appello il Comune ha dedotto: (1) che la disposizione processuale rinvia ai procedimenti e ai provvedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 190/2024, non genericamente agli impianti FER, e che l’autorizzazione era stata richiesta e rilasciata ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003; (2) che, in base al regime transitorio, il procedimento sarebbe rimasto assoggettato alla normativa previgente, contestando che la mancata verifica di completezza al 30 dicembre 2024 determinasse l’applicazione automatica del nuovo regime; (3) che sussistevano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., data la novità e l’incertezza interpretativa della norma, l’assenza di precedenti e la qualificazione dell’autorizzazione operata dall’amministrazione; (4) la contraddittorietà della sentenza che aveva ritenuto chiara la disposizione pur svolgendo un’ampia motivazione; (5) l’illegittimo richiamo a ragioni di prudenza non previste dalla legge; (6) l’erronea condanna alle spese, chiedendone la compensazione per la novità della questione e per la natura processuale della decisione; (7) la rimessione al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a. in caso di riforma della declaratoria di irricevibilità. Il Comune ha inoltre riproposto i motivi di merito originari, rimasti non esaminati. Ha chiesto in via cautelare la sospensione della sola condanna alle spese di primo grado, pari a 3.000 euro ciascuno in favore della Provincia e della società, oltre accessori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha deciso l’appello con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dopo aver verificato il decorso di almeno venti giorni dall’ultima notificazione, la completezza del contraddittorio e l’assenza di esigenze istruttorie. Ha respinto i primi due motivi: il d.lgs. n. 190/2024 era applicabile al procedimento, poiché alla sua entrata in vigore, il 30 dicembre 2024, non era ancora stata completata la verifica documentale richiesta dall’art. 15, comma 2. La procedura era quindi soggetta al nuovo regime; perciò risultava irrilevante sia stabilire se il rinvio dell’art. 119, comma 1, lett. l-bis), c.p.a. fosse tipologico o riferito alla disciplina normativa, sia la qualificazione giuridica adottata dall’amministrazione, dovendosi applicare oggettivamente la disciplina corretta. La disposizione processuale era in vigore dall’11 dicembre 2025 e si applicava al ricorso notificato nel giugno 2026: il deposito del 17 luglio era oltre il termine dimidiato di quindici giorni, sicché la declaratoria di irricevibilità del TAR era corretta. Ha respinto congiuntamente il terzo, quarto e quinto motivo: non sussistevano oggettive ragioni di incertezza sull’applicabilità della norma, dato il suo tenore letterale e la pacifica applicabilità del d.lgs. n. 190/2024; l’ampiezza della motivazione giudiziale non prova, di per sé, incertezza normativa. L’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. è eccezionale e va interpretato restrittivamente, poiché deroga alla perentorietà dei termini e alla parità delle parti. Ha respinto il motivo sulle spese: la condanna del Comune seguiva la regola generale della soccombenza; non ricorrevano i presupposti legali per la compensazione, né un’incertezza oggettiva e marcata tale da giustificare l’eccezione. La richiesta di rimessione al TAR ex art. 105 c.p.a. è stata assorbita, essendo infondati i motivi diretti contro la declaratoria di irricevibilità. I motivi di merito riproposti non sono stati esaminati, perché permane la decisione processuale di irricevibilità. L’appello è stato integralmente respinto; la domanda cautelare sulla condanna alle spese non ha avuto autonoma decisione, essendo il giudizio definito nel merito. Il Comune è stato condannato alle spese d’appello, liquidate in 2.000 euro per ciascuna parte costituita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. l-bis), c.p.a.
Ne consegue, quindi, l’applicazione anche della normativa processuale di cui all’art. 119, comma 1, lett. l-bis), c.p.a., in vigore dall’11 dicembre 2025, rispetto al ricorso di primo grado notificato in data 23 giugno 2026 e depositato in data 17 luglio 2026, ossia oltre il termine dimidiato di quindici giorni dalla sua notificazione.
Il rito abbreviato e il termine dimidiato di quindici giorni si applicano al ricorso contro un provvedimento relativo a un impianto FER assoggettato al d.lgs. n. 190/2024; il deposito oltre tale termine rende il ricorso irricevibile.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 190/2024
Anche la disciplina di diritto transitorio prevede l’applicabilità del d.lgs. n. 190 del 2024 ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso (30 dicembre 2024), con la sola eccezione dei procedimenti per i quali alla medesima data risulti già compiuta “la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto”.
Il nuovo regime si applica ai procedimenti in corso al 30 dicembre 2024, salvo che a quella data sia già stata completata la verifica di completezza della documentazione.
principio del tempus regit actum
Lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo non può che avvenire avendo riferimento alla statuizione di fatto e di diritto che all’amministrazione si prospetta al tempo della relativa adozione, e cioè secondo il principio del tempus regit actum, sicché la pubblica amministrazione deve considerare, ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo anche le modifiche normative e di fatto che siano intervenute durante il procedimento e non anche attestarsi su quelle esistenti al momento della presentazione dell’istanza.
La legittimità dell’atto va scrutinata in base alla situazione normativa e fattuale esistente al momento della sua adozione; l’amministrazione deve quindi considerare anche le modifiche intervenute durante il procedimento.
art. 37 c.p.a.
L’art. 37 c.p.a. prevede che il giudice “può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”.
La rimessione in termini per errore scusabile richiede oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto; nel caso deciso, la norma non vi era applicabile perché l’incertezza oggettiva mancava.
art. 26 c.p.a.
La statuizione di condanna si fonda correttamente sul principio della soccombenza che costituisce la regola generale in materia di liquidazione delle spese di lite (art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c.).
La regola generale per la liquidazione delle spese nel processo amministrativo è la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Nel caso di specie, la parte ricorrente è risultata soccombente e il giudice di primo grado non ha fatto altro che applicare la regola generale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
La parte soccombente è condannata alle spese secondo la regola generale; l’applicazione di tale regola non è censurabile in assenza di statuizioni abnormi o manifestamente irrazionali o illogiche.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Per poter procedere con la compensazione (art. 92, comma 2, c.p.c.), è necessario che ricorra una delle fattispecie previste dalla legge (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto a questioni dirimenti), oltre ad eventuali “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rispetto a quelle tipizzate dall’art. 92 c.p.c., che consentono la compensazione integrale delle spese di lite.
La compensazione delle spese è ammessa solo in presenza delle ipotesi previste dalla legge o di analoghe gravi ed eccezionali ragioni; la mera natura processuale dell’esito non la impone.
art. 60 c.p.a.
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. ricorrono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare (c.d. giudizio immediato), tenuto conto che: a) risultano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso; b) sono depositate in giudizio le prove dell’avvenuta notificazione dell’appello a mezzo di posta elettronica certificata, con conseguente completezza del contraddittorio; c) non ricorrono esigenze istruttorie da soddisfare in sede impugnatoria.
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata all’esito dell’udienza cautelare quando siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, il contraddittorio sia completo e non vi siano esigenze istruttorie.
art. 105 c.p.a.
In considerazione dell’infondatezza dell’appello, il settimo motivo di impugnazione, contenente la mera richiesta di rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., può conseguentemente ritenersi assorbito.
La richiesta di rimessione al giudice di primo grado resta assorbita quando l’appello è infondato e non viene riformata la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando la disciplina transitoria assoggetta al d.lgs. n. 190/2024 i procedimenti in corso, il nuovo regime si applica salvo che, alla data di entrata in vigore, sia già stata completata la verifica di completezza della documentazione; la disciplina applicabile si determina in base ai presupposti oggettivi, non alla qualificazione giuridica eventualmente attribuita dall’amministrazione.
- Se il provvedimento relativo a un impianto FER ricade nel d.lgs. n. 190/2024, trova applicazione il rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. l-bis), c.p.a.; il ricorso deve essere depositato entro quindici giorni dalla notificazione, a pena di irricevibilità.
- La rimessione in termini per errore scusabile richiede oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto. L’istituto, derogando alla perentorietà dei termini processuali e alla parità delle parti, ha carattere eccezionale e va interpretato restrittivamente; la sola ampiezza della motivazione di una decisione non dimostra incertezza normativa.
- La compensazione delle spese richiede una delle ipotesi previste dalla legge o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Quando il giudice applica la regola generale della soccombenza, la relativa statuizione non richiede una motivazione specifica, salvo che risulti abnorme o manifestamente irrazionale o illogica.
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