Cassazione Penale, Sentenza n. 33478/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo: l'appello cautelare della Procura era inammissibile per difetto di interesse poiché contestava solo la gravità indiziaria e non le esigenze cautelari effettivamente rilevate dal primo giudice. Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 03/03/2023 che aveva applicato nei confronti di Angeletti il divieto di dimora nel Comune di Santa Marinella per la ritenuta gravità indiziaria in ordine a reati di corruzione. La difesa deduceva difetti di motivazione, contestava la sussistenza della gravità indiziaria e l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra utilità e prestazioni, nonché la inammissibilità dell'appello cautelare della Procura per mancata deduzione delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello cautelare davanti al tribunale; quadro procedurale entro cui si è svolto il gravame della Procura.
artt. 318 e 321 cod. pen.
Norme penali relative alla corruzione (e agli atti contrari ai doveri d'ufficio): sono i reati per cui era indagato il ricorrente e rispetto ai quali è stata valutata la gravità indiziaria.
artt. 110, 319 e 321 cod. pen.
Richiamati nella istruzione dell'accusa per ricondurre condotte in concorso e qualificare i profili corruttivi; la Corte ha però deciso sul piano processuale sull'inammissibilità dell'appello.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Principio dell'interesse ad impugnare: la Corte lo utilizza per affermare che il pubblico ministero non ha interesse all'appello se non deduce argomentazioni necessarie a ottenere la misura (qui mancavano doglianze sulle esigenze cautelari).
art. 292 cod. proc. pen.
Indica gli elementi che il giudice deve considerare prima di applicare misure cautelari; se l'appello del PM viene accolto il giudice dell'appello deve motivare anche sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado rigetta una richiesta cautelare motivando anche per mancata sussistenza delle esigenze cautelari, il pubblico ministero che impugna deve dedurre espressamente anche tale profilo; altrimenti l'appello può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- L'appello cautelare devolve soltanto i profili effettivamente impugnati: il giudice dell'appello non può statuire su questioni non devolute dalle parti.
- L'inammissibilità per difetto di interesse o per altri motivi di carattere preclusivo e non sanabile deve essere rilevata d'ufficio e può essere dichiarata anche in sede di Cassazione, con annullamento senza rinvio se il vizio incide sull'intero gravame.
- Quando il pubblico ministero chiede il ripristino o l'aggravamento di una misura cautelare, è necessario che l'atto di appello contenga censure complete e specifiche sia sulla gravità indiziaria sia sulle esigenze cautelari, altrimenti l'impugnazione rischia di non produrre alcun effetto pratico.
- Se il tribunale dell'appello accoglie il gravame cautelare proposto deve motivare su tutti gli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen., in particolare sulla sussistenza dei gravi indizi e sulle esigenze cautelari.
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