Cassazione Civile, Ordinanza n. 06586/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente medico aveva agito per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute per prestazioni lavorative rese oltre l'orario settimanale di 38 ore, svolte con preventiva autorizzazione del dirigente di unità operativa e ritenute indispensabili per garantire l'assistenza agli utenti e il funzionamento dei servizi. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di varie norme di diritto sostanziale e di interpretazione contrattuale, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe travisato la domanda: non si sarebbe chiesto soltanto il compenso per lavoro straordinario ex art. 2108 c.c., ma il pagamento della retribuzione di risultato, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto compensare il superamento dell'orario per il raggiungimento degli obiettivi, con conseguente inadempimento dell'azienda e diritto anche al risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che lo stesso ricorrente aveva prospettato una domanda diretta al conseguimento di un bene della vita consistente nella retribuzione e nella relativa maggiorazione per lavoro straordinario, mentre il giudice di merito non poteva estendere la decisione a un diverso bene della vita, quale la retribuzione di risultato. Ha quindi reputato corretta la lettura della domanda data dalla Corte territoriale e conforme all'orientamento secondo cui, nella dirigenza medica del lavoro pubblico privatizzato, il lavoro straordinario non genera diritti retributivi ulteriori rispetto a quelli previsti a titolo di retribuzione di risultato o per specifiche attività aggiuntive. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2108 c.c.
Invocato dal ricorrente per il compenso del lavoro straordinario; la Corte ribadisce che, per la dirigenza medica nel lavoro pubblico privatizzato, lo straordinario non dà luogo a ulteriori diritti retributivi oltre quelli contrattualmente previsti.
art. 36, comma 1, Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, ma non ritenuto idoneo a superare la disciplina speciale applicabile alla dirigenza medica pubblica privatizzata.
art. 15, d.lgs. n. 502/1992
Norma richiamata nel motivo come parte del quadro regolatorio del rapporto dirigenziale medico nel servizio sanitario.
d.P.R. n. 384/1990
Richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del rapporto di impiego sanitario.
art. 24 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente quale disciplina della dirigenza pubblica e del relativo trattamento economico.
artt. 1362, 1366, 1367 e 1375 c.c.
Invocati per sostenere una diversa interpretazione della domanda e della disciplina contrattuale collettiva.
art. 65 del CCNL di comparto
È la clausola interpretata dalla Corte territoriale nel senso che la retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro per il perseguimento degli obiettivi assegnati.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo in tema di onere della prova dell'inadempimento e del diritto al compenso.
art. 1218 c.c.
Richiamato dal ricorrente per fondare l'allegato inadempimento dell'azienda datrice di lavoro.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato dalla Corte per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il controllo sulla domanda proposta non può trasformarsi in una diversa qualificazione del bene della vita azionato: il giudice deve attenersi al petitum e alla causa petendi come risultanti dall'atto introduttivo, senza sostituire alla domanda proposta un diverso diritto sostanziale.
- Per la dirigenza medica nel lavoro pubblico privatizzato, lo svolgimento di prestazioni oltre l'orario ordinario stabilito dalla contrattazione collettiva non comporta, di regola, un autonomo diritto al compenso per lavoro straordinario diverso e ulteriore rispetto alle voci retributive contrattualmente previste, tra cui la retribuzione di risultato e le specifiche attività aggiuntive.
- Quando il ricorso si fonda su un preteso travisamento della domanda, il motivo è infondato se la censura mira in realtà a ottenere il riconoscimento di un diritto diverso da quello originariamente azionato.
- La retribuzione di risultato non può essere automaticamente equiparata al compenso per lavoro straordinario, se la disciplina collettiva e il regime della dirigenza medica privatizzata la configurano come voce compensativa del superamento dell'orario in funzione del raggiungimento degli obiettivi.
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