Cassazione Penale, Sentenza n. 16324/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato l'istanza di riparazione ai sensi degli artt. 314 e ss. c.p.p., ritenendo che il ricorrente avesse concorso a dare causa alla propria detenzione cautelare (disposta dal GIP di Velletri in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 648-bis c.p.) nonostante la successiva assoluzione con formula di merito. Il ricorrente censura la violazione dell'art. 314 c.p.p., la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, l'errata valorizzazione di circostanze ritenute non provate dal giudice della cognizione (es. posizione della targhetta del telaio, uso del frullino), la valutazione delle dichiarazioni rese in interrogatorio e l'omessa esplicitazione del nesso causale tra il suo comportamento e l'adozione/mantenimento della misura cautelare; prospetta inoltre, in termini generici, questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio. Ha ritenuto inammissibile/infondato l'incidente di costituzionalità proposto in termini generici, ma fondato il motivo centrale: la Corte di appello aveva frainteso la disciplina di cui all'art. 314 c.p.p., valutando la colpa/dolo del ricorrente in base alla ricostruzione del giudice della cautela invece che sulla base dei fatti accertati nel giudizio di assoluzione. La Cassazione ha indicato i criteri che il giudice del rinvio dovrà seguire: definire preliminarmente i fatti pertinenti come accertati nel giudizio di assoluzione; valutare se il comportamento dell'istante, nel quadro fattuale definitivo, abbia carattere doloso o gravemente colposo e se sia stato almeno concausa nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare; accertare l'incidenza fino al cessare della misura; demandare alla Corte di appello di regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma centrale sull'indennizzo per ingiusta detenzione; esclusione dell'equa riparazione se l'istante ha dato causa, per colpa grave o dolo, alla custodia cautelare subita. La Corte richiama la corretta metodologia applicativa: la valutazione della condotta rilevante per l'esclusione deve partire dai fatti accertati nel giudizio di merito che ha disposto l'assoluzione, non dalla ricostruzione del giudice cautelare.
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma che disciplina il concorso di persone nel reato; è parte della fattispecie per la quale era stata disposta la misura cautelare preventiva nei confronti del ricorrente.
art. 648-bis cod. pen.
Norma che incrimina il riciclaggio; indicata quale reato a base della custodia cautelare successivamente oggetto di assoluzione.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assoluzione per insufficienza di prove; la Corte osserva che il mero richiamo all'assoluzione ai sensi di tale disposizione non giustifica automaticamente la valutazione ex post del comportamento come causa colposa della detenzione senza considerare il quadro fattuale del giudizio di merito.
art. 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
La Corte ricorda che l'art. 5 CEDU è evocato dal ricorrente, ma chiarisce che l'obbligo di indennizzo secondo la CEDU riguarda la detenzione formalmente illegittima; la disposizione nazionale (art. 314 c.p.p.) che esclude l'indennizzo in caso di colpa grave dell'istante non è ritenuta in contrasto con l'art. 5.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 4, lett. b
Richiamata in relazione alla recente modifica dell'art. 314 c.p.p.; la Corte segnala la giurisprudenza che valuta la rilevanza di reticenze o mendaci dichiarazioni anche dopo tale modifica, ma ribadisce i limiti della valorizzazione delle dichiarazioni alla luce del giudizio di assoluzione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve fondare la valutazione della condotta rilevante ai sensi dell'art. 314 c.p.p. sui fatti accertati nel giudizio di merito che ha portato all'assoluzione, e non sulla ricostruzione compiuta dal giudice che adottò la misura cautelare.
- La valutazione deve avere una prospettiva 'ex ante' correttamente intesa: non ricostruire nuovamente la legittimità della misura cautelare, ma verificare, nel quadro fattuale definitivo, se il comportamento dell'istante abbia avuto carattere doloso o gravemente colposo e se sia stato concausa della adozione o del mantenimento della misura.
- Non ogni discrepanza tra dichiarazioni dell'indagato e atti d'indagine integra automaticamente condotta colposa: reticenze o mendaci dichiarazioni possono assumere rilievo solo se valutate in funzione della situazione fattuale definitivamente accertata e, in caso di dichiarazioni successive discordanti, con le cautele richieste dalla giurisprudenza.
- Il nesso causale tra condotta dell'istante e adozione/mantenimento della misura cautelare deve essere esplicitato con chiarezza dal giudice della riparazione; omissioni o descrizioni vaghe sono motivo di annullamento.
- La valutazione dell'eventuale colpa o dolo deve estendersi anche alla fase del mantenimento della misura fino al suo cessare, non limitandosi al solo momento dell'adozione.
- Le questioni di legittimità costituzionale prospettate in modo generico e non ancorate a parametri costituzionali specifici sono inammissibili; l'invocazione dell'art. 5 CEDU richiede un'argomentazione comparativa precisa per fondare un vizio di incompatibilità.
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