Cassazione Civile, Ordinanza n. 09202/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione di un buono postale fruttifero serie "Q/P" emesso il 26/11/1986. La titolare del titolo aveva chiesto che il buono fosse liquidato secondo le condizioni stampate sul titolo, sostenendo che per gli ultimi dieci anni di durata contrattuale dovessero valere i rendimenti originariamente impressi sul buono e non quelli introdotti dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986. Il Tribunale aveva riformato la decisione favorevole di primo grado, ritenendo applicabili anche per l’ultimo decennio i tassi previsti dal d.m. 13 giugno 1986 e rigettando la domanda. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 173, comma 1, cod. postale, 1339 c.c. e del d.m. 13 giugno 1986, per avere il giudice di merito ritenuto operante l’integrazione automatica del contenuto del buono e sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e nullità della sentenza per asserita omessa interpretazione della clausola cartolare relativa ai rendimenti dell’ultimo decennio; 3) violazione dei doveri di correttezza, buona fede e informazione, sostenendo che l’intermediario postale avrebbe dovuto modificare la clausola stampata sul titolo se intendeva applicare i tassi del decreto anche all’ultimo decennio. Ha inoltre richiamato l’art. 47 Cost. e l’art. 1 Prot. 1 CEDU.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile e sufficiente la motivazione del Tribunale, conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di buoni postali fruttiferi serie "Q/P". In particolare, ha ribadito che i decreti ministeriali disciplinanti i buoni integrano il contenuto del titolo ai sensi dell’art. 1339 c.c.; che la conoscibilità delle condizioni è assicurata dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; che non può configurarsi un affidamento tutelabile sulla invariabilità dei rendimenti originari, essendo le variazioni previste ex lege e operanti solo per il futuro; che l’indicazione sul titolo non impone ulteriori obblighi informativi o di modifica materiale da parte di Poste Italiane oltre quelli stabiliti dalla normativa; e che la censura di nullità della sentenza per motivazione è infondata, non ricorrendo alcuna anomalia motivazionale rilevante in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, cod. postale
nella versione di cui all’art. 1 della legge n. 588/1974
La disciplina previgente dei buoni postali consente la variazione dei tassi per effetto dei decreti ministeriali e il relativo contenuto si integra con tali disposizioni.
art. 1339 c.c.
I decreti ministeriali sui buoni postali integrano ab externo il contenuto del titolo; le condizioni fissate dalla normativa entrano automaticamente nel rapporto.
d.m. 13 giugno 1986
Ha rideterminato i rendimenti dei buoni della serie considerata; i tassi da esso previsti si applicano anche all’ultimo decennio della durata del buono.
art. 5 del d.m. 13/6/1986
È stato applicato dal giudice di merito per ritenere corretta l’operazione di Poste Italiane e la disciplina dei rendimenti della serie Q/P.
art. 380-bis c.p.c.
Nel procedimento accelerato, la definizione conforme alla proposta può condurre alla declaratoria di inammissibilità e rileva ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Consente il rinvio, per relationem, alle precedenti decisioni della Corte che fondano la soluzione adottata.
art. 1366 c.c.
L’interpretazione secondo buona fede non consente di valorizzare elementi letterali non significativi o isolati rispetto al contesto complessivo del negozio.
artt. 1342, 1362, 1363, 1374, 1375 c.c.
Le regole ermeneutiche invocate non portano a un diverso esito, poiché il testo del titolo va letto nel suo complesso e alla luce della disciplina legale di settore.
art. 47, comma 1, Cost.
Il richiamo alla tutela del risparmio non sovverte il regime legale dei buoni postali, quando i tassi siano modificabili secondo la disciplina normativa e resi conoscibili dalla Gazzetta Ufficiale.
art. 1 Prot. 1 CEDU
Non è violato quando la variazione dei rendimenti discende da una disciplina legale previsibile e non incide retroattivamente sul diritto del sottoscrittore.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione sussiste solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta il dissenso sulla sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge sono state ritenute infondate alla luce dell’orientamento consolidato sulla disciplina dei buoni postali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza per motivazione è stata esclusa perché la motivazione del Tribunale non presentava anomalie rilevanti.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità legittima la condanna per abuso del processo e la liquidazione di una somma equitativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 2002 c.c.
I buoni postali fruttiferi sono qualificati come documenti di legittimazione, con disciplina integrata da norme speciali e decreti ministeriali.
d.P.R. n. 156/1973
Costituisce la base normativa del regime dei buoni postali, comprensiva delle previsioni sulle serie e sulle modifiche dei rendimenti.
d.P.R. n. 256/1989
Concorre alla disciplina di settore dei buoni postali fruttiferi.
d.lgs. n. 284/1999
La disciplina previgente continua ad applicarsi ai rapporti esistenti fino all’entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, secondo l’orientamento richiamato.
d.m. Tesoro 19 dicembre 2000
Ha segnato il termine di applicazione della disciplina previgente nei rapporti in essere, secondo la giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi la disciplina del titolo non si esaurisce nel testo cartolare, ma si integra con la normativa speciale e con i decreti ministeriali di emissione e modifica dei rendimenti.
- La pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a rendere conoscibili le condizioni economiche del buono, senza che l’intermediario sia tenuto a ulteriori avvisi personalizzati o a modifiche materiali ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
- Quando la normativa consente espressamente variazioni dei tassi, non può fondarsi un affidamento tutelabile sulla loro immutabilità; la variazione opera per il futuro e non integra una lesione retroattiva del diritto del sottoscrittore.
- L’interpretazione del testo del buono deve essere complessiva e sistematica: un’indicazione cartolare isolata non prevale sulla disciplina speciale se il titolo, letto nel suo insieme, rinvia a una diversa serie normativa.
- In cassazione la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per il solo dissenso sulla sufficienza o persuasività della motivazione.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta di inammissibilità può comportare anche la condanna per abuso del processo e il raddoppio del contributo unificato.
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