Sentenza n. 567/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della ordinanza emanata dal Direttore dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Avigliana in data -OMISSIS-, che ha intimato alla Società ricorrente di demolire ripristinando lo stato autorizzato le opere realizzate in -OMISSIS-; annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato autorizzato relativa a muretti e terrapieni realizzati nelle aree esterne di un fabbricato e a pannelli ciechi applicati sui cancelli
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva qualificato come interventi edilizi abusivi, realizzati in assenza di permesso di costruire, denuncia sismica e autorizzazione paesaggistica, la sistemazione delle aree esterne mediante modellazione del terreno, terrapieni e muretti a secco di lunghezza complessiva di circa 90 metri e altezza variabile, nonché l’apposizione di pannelli metallici ciechi sui cancelli, successivamente rimossi. L’area era sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, lettere c) e d), d.lgs. 42/2004. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3, 6, 22, 32, 33, 93 e 94 d.P.R. 380/2001, dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 e dell’art. 27 del regolamento edilizio comunale, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto o insufficienza di istruttoria e motivazione e sviamento. Ha sostenuto che le opere fossero semplici arredi da giardino o muretti e fioriere rientranti nell’edilizia libera, che non ricorressero i presupposti della ristrutturazione edilizia, della nuova costruzione o della variazione essenziale, che non fosse necessaria l’autorizzazione paesaggistica e che non si trattasse di opere strutturali soggette alla disciplina sismica. In corso di causa la società ha presentato una SCIA in sanatoria e un’istanza paesaggistica, qualificata dal Comune come inaccoglibile perché non conforme al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica applicabile alle opere già eseguite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla contestazione relativa alla violazione della disciplina sismica e lo ha respinto quanto alla qualificazione delle opere come edilizia libera e alla necessità del preventivo titolo paesaggistico. Le opere non rientrano nell’edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lettere e-ter ed e-quinquies, d.P.R. 380/2001, né nelle nozioni di muretto o fioriera del glossario del D.M. 2 marzo 2018, perché la loro estensione, lunghezza complessiva e permanenza eccedono la posa di elementi minimali di arredo. Il giudice ha ritenuto non decisivo stabilire se gli interventi dovessero essere qualificati come nuova costruzione o come ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA, poiché, in area paesaggisticamente vincolata, l’art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001 consente comunque la repressione demolitoria degli interventi abusivi, indipendentemente dal titolo edilizio astrattamente necessario. Le opere sono state ricondotte alle voci B.18 e B.21 dell’Allegato B al d.P.R. 31/2017, riguardanti rispettivamente interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza e realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni e muri di contenimento; la loro esecuzione in area vincolata senza il preventivo vaglio paesaggistico giustifica quindi l’ordine di demolizione. Diversamente, il TAR ha rilevato che la valenza strutturale dei muretti non era stata adeguatamente indagata né provata, anche alla luce delle tavole depositate relative all’andamento del terreno ante e post operam; pertanto non era dimostrata la violazione degli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 380/2001
Le opere contestate non rientrano nell’edilizia libera relativa alla pavimentazione e finitura degli spazi esterni o agli elementi di arredo delle aree pertinenziali, perché la loro estensione e permanenza eccedono l’ambito degli interventi minimali.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La qualificazione delle opere come interventi soggetti a SCIA, anziché come nuova costruzione, è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione, stante la presenza del vincolo paesaggistico e l’omissione del preventivo vaglio paesaggistico.
art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001
Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
In area paesaggisticamente vincolata, la repressione demolitoria dell’abuso edilizio opera indipendentemente dal titolo edilizio concretamente necessario per l’intervento.
artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001
La violazione degli obblighi relativi alle opere strutturali in zona sismica deve essere adeguatamente accertata e provata; nel caso concreto tale prova è mancata.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Gli interventi incidenti su beni paesaggisticamente vincolati sono subordinati al preventivo controllo paesaggistico, secondo il procedimento applicabile.
artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004
Per opere paesaggisticamente rilevanti già eseguite, l’istanza deve essere ricondotta al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, non al procedimento semplificato preventivo per opere di lieve entità.
d.P.R. 31/2017, Allegato B, voci B.18 e B.21
La sistemazione articolata delle aree pertinenziali, la modellazione del suolo e la realizzazione o modifica di muri di contenimento e cancelli rientrano tra gli interventi soggetti a previo vaglio paesaggistico semplificato, ove ricorrano i presupposti del vincolo.
art. 136, lettere c) e d), d.lgs. 42/2004
Il vincolo paesaggistico vigente sull’area costituisce il presupposto per l’applicazione della disciplina di controllo paesaggistico e della repressione dell’abuso edilizio.
Massime di principio
- Muretti, terrapieni e opere di sistemazione esterna non possono essere qualificati come edilizia libera quando, per estensione complessiva, lunghezza e carattere permanente, incidono in modo non minimale sull’assetto dell’area pertinenziale e trascendono la funzione di semplice arredo.
- Per opere edilizie abusive realizzate in area paesaggisticamente vincolata, la repressione demolitoria può essere esercitata indipendentemente dalla corretta qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA o altro intervento edilizio, poiché l’art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001 rende decisiva la presenza del vincolo e l’assenza del necessario controllo paesaggistico.
- La realizzazione di opere riconducibili alla sistematica configurazione delle aree pertinenziali, alla modellazione del terreno o alla costruzione e modifica di muri di contenimento e cancelli in area vincolata richiede il preventivo assoggettamento al procedimento paesaggistico previsto dalla normativa applicabile.
- La contestazione della violazione della disciplina sismica non può fondarsi sulla mera presenza di muretti o opere di contenimento: l’amministrazione deve accertarne e dimostrarne concretamente la valenza strutturale e la conseguente riconducibilità agli obblighi di denuncia e autorizzazione previsti dal d.P.R. 380/2001.
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