Corte di giustizia, Sentenza C-232/22
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 giugno 2023. — Cabot Plastics Belgium SA contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 44 – Luogo delle prestazioni di servizi – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 11, paragrafo 1 – Prestazione di servizi – Luogo di collegamento fiscale – Nozione di “stabile organizzazione” – Struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici – Idoneità a ricevere e a utilizzare i servizi ai fini delle esigenze proprie della stabile organizzazione – Prestazioni di servizi di lavoro per conto terzi e prestazioni accessorie – Impegno contrattuale esclusivo tra una società prestatrice di uno Stato membro e la società destinataria stabilita in uno Stato terzo – Società giuridicamente indipendenti. — Causa C-232/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, ai fini IVA, il luogo delle prestazioni resta in linea di principio quello della sede dell’attività economica del destinatario extra-UE. La deroga fondata sulla stabile organizzazione richiede che il destinatario disponga nello Stato membro di una propria struttura di mezzi umani e tecnici, effettivamente accessibile e utilizzabile come se fosse propria. Un rapporto contrattuale esclusivo con il prestatore, anche se inserito in un gruppo e accompagnato da servizi logistici o accessori, non è sufficiente a integrare tale stabile organizzazione.
IVA: determinazione del luogo delle prestazioni di servizi e nozione di stabile organizzazione quando il destinatario extra-UE si avvale, in via esclusiva, dei mezzi di un prestatore giuridicamente distinto stabilito nello Stato membro
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 44 della direttiva IVA e dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011, un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione debba considerarsi titolare di una stabile organizzazione nello Stato membro del prestatore quando: 1) prestatore e destinatario sono società giuridicamente indipendenti ma appartenenti allo stesso gruppo; 2) il prestatore si impegna contrattualmente a utilizzare in via esclusiva propri mezzi umani e tecnici per le prestazioni rese al destinatario; 3) il prestatore svolge anche prestazioni accessorie o supplementari che agevolano l’attività del destinatario; 4) i beni e il personale appartengono formalmente al prestatore.
Principio di diritto
L’articolo 44 della direttiva IVA e l’articolo 11 del regolamento n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede dell’attività economica è situata fuori dell’Unione, non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro del prestatore, giuridicamente distinto, se in tale Stato non ha una propria struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa essere considerata la sua stabile organizzazione. Ciò vale anche quando il prestatore si impegna contrattualmente in via esclusiva a impiegare i propri mezzi per il destinatario e svolge prestazioni accessorie o supplementari a beneficio di quest’ultimo, poiché tali elementi non bastano, da soli, a trasformare i mezzi del prestatore nei mezzi del cliente né a dimostrare che il cliente possa ricevervi e utilizzare i servizi come propri.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2008/8/CE
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
- Articolo 44 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 11, paragrafo 1, regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
IVA e stabile organizzazione nel caso Cabot Plastics Belgium SA
La sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla cour d’appel de Liège, riguarda la corretta individuazione del luogo di imposizione IVA di servizi di lavoro per conto terzi resi da una società belga a favore di una società svizzera del medesimo gruppo. Il tema centrale è la nozione di "stabile organizzazione" del destinatario extra-UE ai sensi dell’articolo 44 della direttiva IVA e dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011.
Fatti e procedimento principale
La Cabot Switzerland GmbH, con sede in Svizzera, era registrata ai fini IVA in Belgio per attività di vendita di prodotti a base di carbonio. Aveva concluso con Cabot Plastics Belgium SA un contratto di lavoro per conto terzi in base al quale la società belga utilizzava le proprie attrezzature e il proprio personale per trasformare materie prime in prodotti destinati alla Cabot Switzerland.
La controversia nasce dal fatto che l’amministrazione fiscale belga ha ritenuto che la Cabot Switzerland disponesse di una stabile organizzazione in Belgio, con conseguente localizzazione in Belgio delle prestazioni rese dalla Cabot Plastics e conseguente debenza dell’IVA in tale Stato membro. La società prestatrice ha contestato l’accertamento, sostenendo che il luogo delle prestazioni fosse la Svizzera, dove la destinataria aveva la sede dell’attività economica.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, che prevede come regola generale il luogo della sede dell’attività economica del soggetto passivo destinatario dei servizi;
- l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011, che definisce la stabile organizzazione come una struttura diversa dalla sede principale, caratterizzata da sufficiente permanenza e da mezzi umani e tecnici idonei a ricevere e utilizzare i servizi per le proprie esigenze.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se una società stabilita fuori dell’Unione possa essere considerata dotata di stabile organizzazione in Belgio quando:
- prestatore e destinatario sono società distinte ma appartenenti allo stesso gruppo;
- il prestatore si impegna esclusivamente a utilizzare i propri mezzi per il destinatario;
- il prestatore fornisce anche attività accessorie o supplementari, di supporto logistico e operativo;
- i mezzi materiali e umani restano formalmente del prestatore.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 44 della direttiva IVA stabilisce una regola generale: il luogo delle prestazioni è quello della sede dell’attività economica del destinatario. Il collegamento alla stabile organizzazione ha carattere derogatorio e richiede la prova di una struttura effettiva nello Stato membro interessato.
La nozione di stabile organizzazione implica:
- un grado sufficiente di permanenza;
- una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici;
- la possibilità per il soggetto passivo di ricevere e utilizzare i servizi per le proprie esigenze.
La Corte sottolinea che l’esistenza della stabile organizzazione va valutata rispetto al destinatario dei servizi, non rispetto al prestatore. Inoltre, non è sufficiente il solo fatto che il prestatore e il destinatario appartengano allo stesso gruppo o siano contrattualmente vincolati da un rapporto esclusivo.
Quanto ai mezzi tecnici e umani, la Corte ribadisce che il destinatario non deve necessariamente possederli in proprio, ma deve poterli utilizzare come se fossero propri, sulla base di un potere di disposizione concreto e stabile. Tuttavia, un contratto di servizi esclusivo non basta, di per sé, a trasformare i mezzi del prestatore in mezzi del cliente, perché il prestatore resta responsabile dei propri mezzi e opera a proprio rischio.
La Corte distingue poi le prestazioni di lavoro per conto terzi dalla successiva vendita dei prodotti da parte della società svizzera: si tratta di operazioni diverse, soggette a regimi IVA differenti. Di conseguenza, il fatto che il prestatore svolga anche attività accessorie o supplementari che agevolano le vendite del destinatario non incide sulla verifica dell’esistenza di una stabile organizzazione per il ricevimento dei servizi.
Infine, la Corte osserva che, nel caso concreto, non emerge che la Cabot Switzerland disponga in Belgio di una propria struttura idonea a ricevere e utilizzare i servizi come propri. Le attività di supporto logistico e operativo svolte dalla Cabot Plastics non sono sufficienti a dimostrare una stabile organizzazione della società svizzera.
Decisione/dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede dell’attività economica è fuori dell’Unione europea, non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro del prestatore, giuridicamente distinto, quando in tale Stato non ha una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione.
Tale conclusione vale anche se il prestatore si impegna contrattualmente in via esclusiva a impiegare i propri mezzi per il destinatario e presta, oltre al lavoro per conto terzi, servizi accessori o supplementari che contribuiscono all’attività economica del destinatario nello Stato membro interessato.
Principio affermato
Ai fini dell’articolo 44 della direttiva IVA, la stabile organizzazione del destinatario di servizi sussiste solo se questi dispone nello Stato membro di una propria struttura, con sufficiente permanenza e mezzi umani e tecnici effettivamente a sua disposizione; non è sufficiente che il prestatore giuridicamente indipendente, anche se appartenente allo stesso gruppo e vincolato da esclusiva contrattuale, utilizzi i propri mezzi per eseguire i servizi e attività accessorie a favore del destinatario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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