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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23651/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17/11/2021 del GIP di Torino che ha rigettato la richiesta di revoca dell'obbligo di presentazione personale alla Pubblica Sicurezza in occasione delle partite della FC Juventus (misura derivante da DASPO convalidato il 19/09/2019). Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 6, comma 5, L. 401/1989 perché il giudice non ha valutato la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" pronunciata dal Tribunale di Torino il 20/10/2021, che costituirebbe un fatto nuovo idoneo a far venire meno o a mutare le condizioni che giustificarono l'emissione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, pur non determinando automaticamente la decadenza della misura l'assoluzione penale, tale pronuncia costituisce un elemento nuovo di rilevanza che impone al giudice del riesame una valutazione motivata sul permanere o meno dei presupposti di pericolosità che giustificano l'obbligo di presentazione. Nel caso di specie il GIP non ha fornito una motivazione sufficiente e specifica che spiegasse, alla luce dell'assoluzione, perché le esigenze di prevenzione e la pericolosità concreta del ricorrente persistessero; la motivazione è stata ritenuta apparente/insufficiente. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame, in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 5

    "anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per essere venute meno o per essere mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione"

    La norma consente la revoca o modifica della misura alla luce di provvedimenti dell'autorità giudiziaria; la Corte interpreta che la pronuncia assolutoria non determina automaticamente la revoca, ma costituisce un elemento nuovo che impone una rinnovata e motivata valutazione del permanere delle condizioni di pericolosità

  • Cass. Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016

    Giurisprudenza che impone al giudice una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza e la motivazione circa la riconducibilità delle condotte e la pericolosità concreta del destinatario

  • Cass. Sez. Un., n. 4441 del 29/11/2005 (Zito)

    Riferimento giurisprudenziale sulla necessità di motivare il giudizio di pericolosità che giustifica misure di natura preventiva

  • Cass. Sez. Un., n. 33273 del 27/10/2004 (Labbia)

    Principi sulla valutazione della pericolosità sociale nelle misure amministrative preventive connessi alle manifestazioni sportive

  • Cass. Sez. 3, 12/07/2018, Rv. 274563

    Conferma che il giudizio di pericolosità che fonda misure come il DASPO segue criteri distinti dal giudizio penale

  • Corte EDU, Serazin c. Croazia, decisione 08/11/2018

    Richiamo internazionale sul bilanciamento tra misure restrittive e garanzie individuali nell'ambito di misure preventive legate ad eventi sportivi

  • Cass. Sez. U., 27/11/2008, n. 3287

    Principio secondo cui motivazioni apodittiche o generiche sono viziate e non soddisfano i requisiti di coerenza e completezza

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 14/09/2005, n. 4733 (citate dal ricorrente)

    Giurisprudenza che sostiene il dovere di revoca della misura quando i presupposti sono sconfessati dall'autorità giudiziaria penale (argomentazione del ricorrente, non adottata automaticamente dalla Corte di Cassazione)

Massime di principio

  • L'assoluzione penale non determina automaticamente la decadenza di misure amministrative preventive (es. obbligo di presentazione/DASPO), ma costituisce un elemento nuovo che obbliga il giudice a rivalutare motivatamente il permanere delle condizioni che giustificarono la misura
  • Il giudice che decide sulla revoca o modifica della misura deve esplicitare in motivazione i criteri e gli elementi fattuali che giustificano la persistenza o la cessazione della pericolosità concreta e attuale del destinatario; il mero rinvio alla motivazione originaria non è sufficiente se è intervenuto un fatto nuovo rilevante
  • La motivazione deve essere specifica, coerente e completa: affermazioni generiche o apodittiche possono determinare la cassazione per vizio di motivazione
  • In presenza di motivazione carente la Corte può annullare e rinviare il provvedimento per nuovo esame ad altro giudice; pertanto chi chiede la revoca ha interesse a documentare e sottolineare gli elementi nuovi (es. sentenza di assoluzione) che possano incidere sul giudizio di pericolosità
  • Le misure adottate dalla Questura si fondano su un giudizio di pericolosità distinto dal giudizio penale, ma questo non esclude che provvedimenti giudiziari favorevoli a chi ha subito la misura possano avere rilievo decisivo nella rivalutazione della misura stessa

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