Cassazione Penale, Sentenza n. 16821/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per furto in concorso (ciclomotore rubato), resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di cosa destinata a pubblico servizio. Il ricorrente ha dedotto cinque censure: 1) erronea applicazione degli artt. 624 e 625 c.p. e mancato riconoscimento dello stato di necessità o della derubricazione ai sensi dell'art. 626 n.2 c.p.; 2) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.; 3) errata valutazione della sussistenza dei reati di cui all'art. 337 e dell'art. 635 comma 2 c.p. (sostenendo che si sarebbe trattato di mera resistenza passiva e che non vi sarebbe stata la condotta descritta); 4) vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa rispetto alla contestazione della recidiva (sostenendo che non fosse stata formalmente contestata); 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., nonostante ammissione di responsabilità e scuse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero congruamente escluso lo stato di necessità e l'attenuante di cui all'art. 626 n.2 perché il bene sottratto era un ciclomotore funzionante e di valore, non un bene di prima necessità; ha confermato la motivazione sulla mancata concessione della speciale tenuità (art. 62 n.4) richiamando il valore del bene, il profitto potenziale e il pregiudizio per la vittima, non valorizzando la restituzione come elemento attenuante. Sui fatti relativi alla resistenza a pubblico ufficiale e al danneggiamento la Corte ha ritenuto non aspecifiche le valutazioni di merito: il verbale e le dichiarazioni del coimputato e dello stesso Renna giustificano la qualificazione come condotta di resistenza e come danno a cosa destinata a pubblico servizio; è stata esclusa l’assorbimento dei reati per manifesta eterogeneità degli elementi costitutivi. Quanto alla recidiva, la Cassazione ha accertato che essa era stata regolarmente contestata nel procedimento direttissimo e nelle successive pronunce, l'omissione formale nella intestazione della sentenza di primo grado è stata considerata errore materiale. Infine le doglianze sulle attenuanti generiche sono state ritenute aspecifiche, atteso che i giudici di merito hanno motivato il rifiuto valutando modalità dell'azione e precedenti dell'imputato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto: applicata alla sottrazione del ciclomotore; la corte ha ritenuto non sussistere l'ipotesi di furto lieve per bisogno ex art. 626 n.2 in quanto il bene non era di prima necessità e non sussisteva indilazionabilità del bisogno.
art. 625 n.7 cod. pen.
Norma sul danneggiamento aggravato: applicata al danneggiamento dell'autoradio pubblica durante la fuga; ritenuto distinto e concorrente rispetto al reato di resistenza a pubblico ufficiale.
art. 626 n.2 cod. pen.
Circostanza attenuante del furto commesso per bisogno: esclusa dalla Corte perché il bene sottratto (ciclomotore) non rientra nei beni destinati a soddisfare esigenze di prima necessità e perché non era dimostrata l'indilazionabilità del bisogno.
art. 54 cod. pen.
Esimente dello stato di necessità: interpretata in senso restrittivo; lo stato di difficoltà economica e la necessità di garantire beni per la prole non sono di per sé sufficiente, occorre pericolo grave e indilazionabile e mancanza di alternative (sussidi, aiuti familiari).
art. 337 cod. pen.
Norma relativa alla resistenza a pubblico ufficiale: la condotta di fuga con tentativo di eludere un posto di blocco è stata ritenuta qualificabile come resistenza, non mera resistenza passiva, alla luce delle risultanze (verbale, dichiarazioni del coimputato e del ricorrente).
art. 635 comma 2 n.1 cod. pen.
Riguarda il deterioramento di cosa destinata a pubblico servizio: il danno all'autoradio è stato ritenuto evento distinto rispetto alla resistenza, con elementi costitutivi eterogenei che impediscono l'assorbimento di un reato nell'altro.
art. 61 n.2 cod. pen.
Riguarda il concorso di persone nel reato: citato nei capi d'imputazione per il reato commesso in concorso; la Corte di merito ha valutato le dichiarazioni del coautore come coerenti con l'accaduto.
art. 15 cod. pen.
Principio di specialità nel concorso apparente di norme: richiamato per spiegare che il criterio di specialità opera solo se una norma è specializzante rispetto all'altra; la Corte ha escluso concorso apparente perché le fattispecie perseguono beni giuridici e elementi diversi.
art. 62 n.4 cod. pen.
Attenuante della speciale tenuità del fatto: negata perché il valore del bene, il danno e il profitto potenziale non consentivano di considerare il fatto di speciale tenuità; la restituzione post factum è stata considerata posteriore e non rilevante.
art. 62-bis cod. pen.
Attenuanti generiche: la loro non concessione è stata motivata dai giudici di merito con riferimento alla modalità dell'azione e ai precedenti penali dell'imputato; censura ritenuta aspecifica.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese processuali: richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese nella cassazione per rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Lo stato di necessità ex art. 54 c.p. è applicato in maniera restrittiva: la semplice difficoltà economica o l'esigenza legata alla prole non costituiscono di per sé pericolo grave e indilazionabile; occorre dimostrare l'assenza di alternative ragionevoli.
- L'attenuante del furto lieve per bisogno (art. 626 n.2 c.p.) non opera quando il bene sottratto non è destinato a soddisfare bisogni primari o quando ha valore significativo e profitto potenziale dalla sua vendita.
- La restituzione della refurtiva compiuta dopo il fatto è un elemento post factum e normalmente non incide sulla valutazione dell'attenuante della speciale tenuità o del beneficio attenuante, salvo fatti particolarmente rilevanti e valutati in modo motivato.
- La qualificazione della condotta come resistenza a pubblico ufficiale richiede valutazione concreta degli elementi dinamici (es. tentativo di eludere posto di blocco, forzatura, pericolosità): non sempre la fuga è mera resistenza passiva.
- Danno a cosa destinata a pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale possono costituire reati distinti e concorrenti se hanno elementi costitutivi eterogenei; non sempre è possibile assorbire un reato nell'altro.
- Le censure sulla motivazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le ragioni espresse dai giudici di merito; le doglianze generiche o ripetitive sono inammissibili.
- La contestazione della recidiva deve risultare dagli atti processuali principali (presentazione in direttissimo, atti dell'udienza, ordinanze): errori formali nelle intestazioni possono essere considerati meri errori materiali se la contestazione risulta complessivamente dagli atti.
- I giudizi di merito, quando fondati su verbali e dichiarazioni ritenute affidabili, godono di ampia discrezionalità e sono difficili da riformare in sede di legittimità salvo vizi di motivazione specifici.
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