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Sentenza

Sentenza n. 8213/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento: A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO: previa adozione delle idonee misure cautelari e con istanza di oscuramento dei dati ex art. 52 D. Lgs. 196/2003: - del provvedimento del 5.12.22, notificato il 7.12.22 a PV con lettera prot. n. -OMISSIS-del 6.12.22 e ai sindaci con lettere prot. -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS- (-OMISSIS-) e-OMISSIS-(-OMISSIS-) del 6.12.22, con il quale la COVIP ha deliberato di irrogare a carico di ciascuno dei membri del Collegio Sindacale di -OMISSIS- (a) la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.600,00 per la presunta mancata vigilanza sul rispetto degli Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati del 24.1.08 e (b) la sanzione di euro 500,00 per la presunta mancata vigilanza sul rispetto della Deliberazione COVIP del 22.7.10, recante disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22.2.17, nonché a PV, quale obbligato in solido al pagamento delle sanzioni sopra indicate, la sanzione di euro 9.300; - dell’atto di contestazione notificato a PV in data 12.4.22 con lettere prot. nn. -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS- del 8.4.22 e ai sindaci in pari data, con il quale COVIP ha avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti dei sindaci di PV in relazione alle predette presunte violazioni; - della lettera prot. n. -OMISSIS- del 13/1/22, con la quale la COVIP ha comunicato che l’accertamento ispettivo relativo al PIP “è da intendersi concluso in data odierna essendo stata completata la verifica della documentazione acquisita nel corso dell'ispezione stessa” e che tale comunicazione dovesse intendersi effettuata “anche ai fini e per gli effetti della deliberazione COVIP del 29 luglio 2020”; - del rapporto ispettivo posto alla base dell’avvio del procedimento sanzionatorio; - della lettera del 27.5.22, prot. n. -OMISSIS- con cui la COVIP ha richiesto di svolgere attività per eliminare taluni rilievi; - della relazione del Comitato per l’esame delle irregolarità del 28.11.22 (non conosciuta), con la quale il Comitato, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive formulate dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni; - della nota del 20.5.22, con cui la COVIP ha trasmesso il Rapporto ispettivo in forma omissata, senza addurre giustificazioni per l'oscuramento dei contenuti del documento; - della nota del 25.5.22, inviata alla Compagnia il 26.5.22 con la quale la COVIP ha respinto l’istanza di ostensione integrale del Rapporto ispettivo e l'istanza di proroga del termine per il deposito delle controdeduzioni; - degli Orientamenti 2008; - della Deliberazione 2010; - della Deliberazione del 29.7.20, con la quale la COVIP ha adottato il “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”, anche nella parte che disciplina la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori (art. 12, commi 3, 4, e 5); - della Deliberazione del 30.5.07, con la quale la COVIP ha adottato il precedente “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria” ivi incluso l’art. 6; - dell’art. 16 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della COVIP, come modificato con deliberazione del 18.10.12; B) con riferimento al primo ricorso per motivi aggiunti: - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio; - del provvedimento n. -OMISSIS-(con il quale la COVIP ha deliberato di rideterminare la composizione e le regole di funzionamento del Comitato per l’esame delle irregolarità); - del parere del Comitato (di data e contenuto ignoti) previsto dal citato provvedimento n. -OMISSIS-; C) con riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento n. -OMISSIS-, con il quale la COVIP ha deliberato di rideterminare la composizione e le regole di funzionamento del Comitato per l’esame delle irregolarità; - della relazione del Comitato per la Commissione del 28/11/2022; - del verbale della riunione del Comitato del 28/11/2022, contenente le proposte di determinazione delle sanzioni; - degli atti citati nella Relazione del Comitato e nel verbale del 28/11/2022, ma non presenti nel fascicolo processuale di seguito indicati: - della “relazione sui fatti rilevati unitamente a copia dei relativi atti” allegata alla richiesta del Servizio Vigilanza Fondi Pensione di convocare il Comitato, di data e contenuto ignoti; - dei verbali delle riunioni del Comitato del 3 febbraio e del 2 marzo 2022, citate nella Relazione del Comitato del 28/11/2022, p. 1, di contenuto ignoto; - delle “risultanze del Comitato per l’esame delle irregolarità”, previste dal citato provvedimento n. -OMISSIS-, poste alla base della decisione del Direttore Generale della COVIP di avviare i procedimenti sanzionatori e sottoscrivere gli atti di contestazione, di data e contenuto ignoti; - del verbale contenente il parere del Comitato (di data e contenuto ignoti) sull’avvio del procedimento sanzionatorio, previsto dal citato provvedimento n. -OMISSIS-; - della relazione del Servizio Legale e Contenzioso del 25/11/2022, di contenuto ignoto, menzionata nella relazione del Comitato del 28/11/2022 e nel verbale della riunione del Comitato del 28/11/2022, p. 1; - dell’atto, di contenuto ignoto, contenente “i parametri” per la quantificazione delle sanzioni “definiti dalla Commissione in data 31 marzo 2011”;

Giustizia amministrativa202301736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento sanzionatorio COVIP che ha irrogato sanzioni pecuniarie alla società, quale obbligata in solido, e ai componenti del collegio sindacale per irregolarità nella raccolta di adesioni a piani individuali pensionistici e nelle comunicazioni agli iscritti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento sanzionatorio, l’atto di contestazione, gli atti ispettivi e gli atti organizzativi e istruttori connessi, deducendo: violazione degli artt. 14 l. 689/1981 e 19-quinquies d.lgs. 252/2005, per tardiva contestazione oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell’ispezione; illegittimità della disciplina regolamentare COVIP sul dies a quo; violazione del principio di legalità per l’utilizzo della relazione e del parere del Comitato per l’esame delle irregolarità, non previsto espressamente dal regolamento sanzionatorio; mancata comunicazione e sottoposizione al contraddittorio degli atti del Comitato; carenza di terzietà del Comitato e confusione tra funzioni istruttorie e decisorie; erroneità delle contestazioni relative a nove adesioni a PIP di soggetti prossimi o successivi all’età pensionabile; insussistenza o irrilevanza delle irregolarità nel questionario previdenziale; violazione dell’art. 19-quinquies d.lgs. 252/2005 per assenza di pregiudizio agli aderenti; illegittimità delle comunicazioni agli iscritti per violazioni ritenute meramente formali; assenza dell’elemento soggettivo e responsabilità dei sindaci, in ragione dei compiti attribuiti al responsabile dei PIP; illegittimità della pubblicazione non anonima della sanzione e contrasto con l’art. 48 della direttiva (UE) 2016/2341; erronea e immotivata quantificazione delle sanzioni. Con i motivi aggiunti sono stati inoltre impugnati atti istruttori e organizzativi del Comitato e richiesti ulteriori documenti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso introduttivo e ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i due ricorsi per motivi aggiunti. L’istanza istruttoria è stata respinta perché gli atti richiesti erano stati impugnati senza specifiche censure, avevano natura endoprocedimentale e non immediatamente lesiva e non erano stati previamente richiesti mediante accesso. Quanto al termine di contestazione, il Collegio ha ritenuto che l’attività ispettiva comprendesse sia l’acquisizione della documentazione presso il soggetto vigilato sia la successiva analisi e valutazione presso l’Amministrazione; il termine di novanta giorni decorre dalla conclusione di tale complessiva attività, quando l’Autorità acquisisce la piena conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito. La contestazione è stata quindi ritenuta tempestiva. Il Comitato per l’esame delle irregolarità è stato ritenuto legittimamente istituito sulla base della potestà organizzativa attribuita alla COVIP dall’art. 18, comma 4, d.lgs. 252/2005; il relativo parere, endoprocedimentale e non vincolante, non richiede autonoma comunicazione né contraddittorio e non deve essere allegato al provvedimento finale, ferma la possibilità di accesso. Non è necessaria la terzietà propria dell’organo giurisdizionale, purché resti distinta la funzione istruttoria da quella decisoria e sia assicurato il successivo pieno sindacato giurisdizionale. Le irregolarità relative alle adesioni sono state ritenute sussistenti per l’inadeguatezza del questionario previdenziale, che non verificava tutti i requisiti di accesso; benché tre posizioni non avrebbero dovuto essere contestate ai sensi dell’art. 19-quinquies d.lgs. 252/2005, tale errore non ha comportato l’annullamento, poiché la contestazione riguardava il difetto sistemico del controllo e la riduzione da nove a sei posizioni non incideva sulla sanzione. Le violazioni informative sono state qualificate come sostanziali, poiché informazioni inesatte o incomplete possono incidere sulle scelte previdenziali degli aderenti; l’adozione di misure correttive successive non elimina il pregiudizio già prodotto. È stata confermata la responsabilità dei sindaci, gravati da un obbligo di diligenza qualificata e da un dovere autonomo di vigilanza, non trasferibile al responsabile dei PIP; l’elemento soggettivo è assistito dalla presunzione di colpa ex art. 3 l. 689/1981, non superata dai ricorrenti. La pubblicazione delle sanzioni è stata ritenuta compatibile con la direttiva (UE) 2016/2341 e l’anonimizzazione è stata considerata eccezionale, subordinata alla prova di un pregiudizio sproporzionato. Le sanzioni sono state ritenute proporzionate e ragionevoli, anche perché collocate ampiamente sotto la metà della cornice edittale e correlate alla gravità delle condotte e alla rilevanza degli interessi previdenziali. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 10.000,00 oltre oneri di legge; è stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 119 c.p.a.

    Rito applicabile alle controversie concernenti i provvedimenti delle autorità indipendenti.

  • art. 14 l. 689/1981

    Il termine di novanta giorni per la notificazione della contestazione decorre dalla conclusione dell’attività amministrativa necessaria ad accertare compiutamente l’infrazione, comprensiva dell’esame e della valutazione degli elementi acquisiti.

  • art. 3 l. 689/1981

    Per la sanzione amministrativa è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; opera una presunzione di colpa a carico dell’autore, che deve provare di avere agito senza colpa.

  • art. 18, commi 4 e 5, d.lgs. 252/2005

    “l’organo di vertice delibera con apposito regolamento [...] in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione”

    La norma attribuisce alla COVIP il potere di disciplinare con regolamento la propria organizzazione e di costituire organismi istruttori e consultivi.

  • art. 19-quater, comma 2, lett. b), d.lgs. 252/2005

    Prevede la cornice edittale applicabile alle violazioni sanzionate, indicata in sentenza tra 500 e 25.000 euro.

  • art. 19-quinquies d.lgs. 252/2005

    Esclude l’avvio della procedura sanzionatoria in assenza di pregiudizio per le funzioni di vigilanza o per gli interessi protetti; disciplina inoltre la pubblicazione delle sanzioni e l’anonimizzazione come eccezione subordinata a specifici presupposti.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    L’Amministrazione deve indicare gli atti richiamati e renderli disponibili su richiesta, ma non deve necessariamente notificarli o allegarli al provvedimento finale.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    Il principio di legalità non impedisce alla COVIP di disciplinare con il regolamento organizzativo un Comitato istruttorio, quando tale potere trova fondamento nella legge.

  • art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Attribuisce al giudice amministrativo pieno sindacato sulle sanzioni pecuniarie irrogate dalle autorità indipendenti, compresa la verifica della congruità del quantum.

  • artt. 2380-bis, 2392, 2396, 2397, 2403 e 2407 c.c.

    Fondano gli obblighi di diligenza qualificata e di vigilanza degli organi sociali, inclusi i sindaci, anche rispetto all’adeguatezza dell’assetto organizzativo e al concreto funzionamento della società.

  • art. 48, paragrafi 2 e 4, direttiva (UE) 2016/2341

    “le loro sanzioni amministrative e le altre misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive”

    La direttiva impone un livello minimo di pubblicazione delle sanzioni non tempestivamente impugnate, ma non impedisce agli Stati membri di prevedere una pubblicità più ampia, purché sia rispettato il bilanciamento con la proporzionalità e la protezione dei dati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento dei dati identificativi quando necessario a tutelare i diritti o la dignità degli interessati.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Ai fini del termine perentorio per la contestazione di una violazione amministrativa, l’accertamento non coincide necessariamente con la conclusione dell’ispezione presso il soggetto vigilato, ma comprende il successivo esame e la valutazione degli elementi acquisiti, quando necessari per raggiungere la piena conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito.
  • Un’autorità indipendente può istituire, sulla base di una generale attribuzione legislativa del potere di disciplinare la propria organizzazione, un Comitato interno con funzioni istruttorie e consultive, senza che la relativa previsione debba essere necessariamente contenuta nel regolamento sanzionatorio.
  • Il parere di un organo endoprocedimentale con funzioni istruttorie e non vincolanti non è autonomamente lesivo, non richiede un distinto contraddittorio e non deve essere necessariamente allegato al provvedimento finale, purché l’interessato possa accedere agli atti richiamati e sia assicurato il successivo pieno sindacato giurisdizionale.
  • Gli organi sociali di gestione e controllo di operatori soggetti a vigilanza mantengono un autonomo obbligo di diligenza qualificata e di vigilanza sull’adeguatezza dell’organizzazione e sul rispetto della normativa; tale obbligo non è trasferibile al responsabile di una specifica funzione aziendale.
  • Le violazioni degli obblighi informativi degli operatori previdenziali non sono meramente formali quando informazioni inesatte o incomplete possono incidere sull’affidamento degli utenti e sulle loro future scelte previdenziali; le misure correttive adottate successivamente non eliminano il pregiudizio già arrecato.
  • La pubblicazione delle sanzioni amministrative può essere prevista dal diritto nazionale in termini più ampi rispetto al minimo imposto dal diritto dell’Unione, purché l’Autorità valuti e motivi la proporzionalità della pubblicazione integrale o anonima; il semplice interesse alla riservatezza non dimostra, di per sé, un pregiudizio sproporzionato.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieAnticorruzione e vigilanza ANACInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaTrasparenza e pubblicità

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