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Ordinanza

Ordinanza n. 412/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento degli effetti giuridici della SCIA per l'esercizio di un'agenzia d'affari destinata all'organizzazione continuativa di eventi presso una struttura privata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione, il provvedimento comunale notificato il 24 aprile 2026 con cui sono stati annullati gli effetti giuridici della SCIA presentata per l'esercizio di un'agenzia d'affari finalizzata all'organizzazione di eventi all'interno di una struttura privata. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia cautelare riguardava, in particolare, la dubbia utilizzabilità della SCIA per lo svolgimento continuativo dell'attività di organizzazione di eventi in un immobile avente una specifica destinazione d'uso non coerente con tale attività, anche in relazione alla locazione dell'immobile. Il testo non espone ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo che, a un primo esame proprio della fase cautelare, il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris. La valutazione negativa è stata fondata sull'ampia e articolata motivazione del Comune circa la dubbia utilizzabilità della SCIA per l'esercizio continuativo dell'attività in una struttura privata con destinazione d'uso specifica e non coerente. Non risulta espressamente illustrata una distinta valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi 750 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il rigetto è dipeso dall'insufficienza del fumus boni iuris rilevato in questa fase.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere rigettata quando, a un primo esame, il ricorso non presenti un sufficiente fumus boni iuris, anche qualora l'amministrazione abbia fornito una motivazione ampia e articolata sulla legittimità dell'atto impugnato.
  • La legittimità dell'utilizzo della SCIA per un'attività esercitata continuativamente può essere posta in dubbio quando l'attività sia svolta in una struttura privata avente una destinazione d'uso specifica e non coerente con l'attività dichiarata.

Come è indicizzato

MaterieSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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