Cassazione Penale, Sentenza n. 20249/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della responsabilità per furto aggravato. Carbone contestava la validità del decreto di giudizio immediato (richiamando artt. 453 e 550 c.p.p. e la mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.) e chiedeva la riqualificazione della sua condotta nell'ipotesi di cui all'art. 379 c.p.; Conte deduceva omessa motivazione in relazione al diniego di esclusione della recidiva contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Nel dettaglio: per Carbone il motivo relativo alla nullità del giudizio immediato è stato ritenuto manifestamente infondato perché la nullità di regime intermedio non dedotta nel primo grado è stata sanata dalla scelta del rito (effetto sanante della richiesta del rito abbreviato ai sensi dell'art. 183 c.p.p., secondo la giurisprudenza citata). Anche la pretesa riqualificazione è stata respinta in quanto la valutazione di fatto ha evidenziato l'esistenza di un accordo e il ruolo del Carbone come staffetta, rendendolo partecipante al furto. Quanto a Conte, la Cassazione ha ritenuto motivata l'applicazione della recidiva sulla base dei precedenti, della loro prossimità temporale e delle modalità di commissione (organizzazione e coinvolgimento di più persone), valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 183 cod. proc. pen.
La scelta del rito speciale (abbreviato) ha effetto sanante sulle nullità di regime intermedio che non sono state dedotte nel giudizio di primo grado; pertanto una nullità di tal genere non può più essere fatta valere in cassazione se non dedotta anteriormente.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Riferimento alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini; la mancata ricezione di tale avviso, in relazione al giudizio immediato, è stata valutata nel contesto della presunta nullità di regime intermedio poi ritenuta sanata.
art. 453 e art. 550 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come base di nullità del decreto di giudizio immediato; la Corte ha ritenuto l'eccezione manifestamente infondata alla luce dell'effetto sanante della scelta del rito abbreviato.
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di furto aggravato, ossia il reato per il quale i ricorrenti erano stati dichiarati responsabili; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come furto aggravato.
art. 379 cod. pen.
Norma invocata dal ricorrente Carbone per chiedere una diversa qualificazione (ipotetico favoreggiamento); la Corte ha escluso tale riqualificazione ritenendo provata la partecipazione attiva e l'accordo preventivo.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla disciplina delle spese e alla determinazione della causa di inammissibilità: in mancanza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, è comunque possibile la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie come determinato dalla Corte.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, Rv. 277525-01)
Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, Rv. 277525-01
Fa testo l'orientamento secondo cui l'instaurazione del giudizio immediato per reati che richiedono l'azione con citazione diretta determina una nullità di regime intermedio che viene sanata dalla scelta del rito abbreviato; la Corte d'appello ha applicato questo principio.
Massime di principio
- Le nullità di "regime intermedio" non dedotte nel primo grado possono essere sanate dalla successiva scelta di un rito speciale (es. abbreviato) ai sensi dell'art. 183 c.p.p.; pertanto è cruciale dedurre le nullità nel primo grado per preservare la doglianza.
- La distinzione tra partecipazione al reato e favoreggiamento è sostanzialmente una valutazione di fatto: se emergono elementi di accordo preventivo e ruoli concordati (es. staffetta), il soggetto può essere ritenuto partecipe e non semplice favoreggiatore; tali valutazioni di merito sono difficilmente rimesse alla Cassazione.
- L'applicazione della recidiva comporta una valutazione complessiva di merito che considera precedenti, prossimità temporale e modalità del reato; se fondata su elementi plausibili e motivati, la rilevanza della recidiva non è sindacabile in sede di legittimità.
- Ricorsi manifestamente infondati sono suscettibili di inammissibilità e possono comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, salvo che non sia ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando si chiede una riqualificazione del fatto in sede di gravame, occorre che la contestazione fattuale sia effettivamente alternativa e supportata da elementi probatori: in assenza di contestazione dei fatti probati, la riqualificazione è difficilmente accolta.
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