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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20249/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della responsabilità per furto aggravato. Carbone contestava la validità del decreto di giudizio immediato (richiamando artt. 453 e 550 c.p.p. e la mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.) e chiedeva la riqualificazione della sua condotta nell'ipotesi di cui all'art. 379 c.p.; Conte deduceva omessa motivazione in relazione al diniego di esclusione della recidiva contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Nel dettaglio: per Carbone il motivo relativo alla nullità del giudizio immediato è stato ritenuto manifestamente infondato perché la nullità di regime intermedio non dedotta nel primo grado è stata sanata dalla scelta del rito (effetto sanante della richiesta del rito abbreviato ai sensi dell'art. 183 c.p.p., secondo la giurisprudenza citata). Anche la pretesa riqualificazione è stata respinta in quanto la valutazione di fatto ha evidenziato l'esistenza di un accordo e il ruolo del Carbone come staffetta, rendendolo partecipante al furto. Quanto a Conte, la Cassazione ha ritenuto motivata l'applicazione della recidiva sulla base dei precedenti, della loro prossimità temporale e delle modalità di commissione (organizzazione e coinvolgimento di più persone), valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 183 cod. proc. pen.

    La scelta del rito speciale (abbreviato) ha effetto sanante sulle nullità di regime intermedio che non sono state dedotte nel giudizio di primo grado; pertanto una nullità di tal genere non può più essere fatta valere in cassazione se non dedotta anteriormente.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini; la mancata ricezione di tale avviso, in relazione al giudizio immediato, è stata valutata nel contesto della presunta nullità di regime intermedio poi ritenuta sanata.

  • art. 453 e art. 550 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente come base di nullità del decreto di giudizio immediato; la Corte ha ritenuto l'eccezione manifestamente infondata alla luce dell'effetto sanante della scelta del rito abbreviato.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di furto aggravato, ossia il reato per il quale i ricorrenti erano stati dichiarati responsabili; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come furto aggravato.

  • art. 379 cod. pen.

    Norma invocata dal ricorrente Carbone per chiedere una diversa qualificazione (ipotetico favoreggiamento); la Corte ha escluso tale riqualificazione ritenendo provata la partecipazione attiva e l'accordo preventivo.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla disciplina delle spese e alla determinazione della causa di inammissibilità: in mancanza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, è comunque possibile la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie come determinato dalla Corte.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, Rv. 277525-01)

    Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, Rv. 277525-01

    Fa testo l'orientamento secondo cui l'instaurazione del giudizio immediato per reati che richiedono l'azione con citazione diretta determina una nullità di regime intermedio che viene sanata dalla scelta del rito abbreviato; la Corte d'appello ha applicato questo principio.

Massime di principio

  • Le nullità di "regime intermedio" non dedotte nel primo grado possono essere sanate dalla successiva scelta di un rito speciale (es. abbreviato) ai sensi dell'art. 183 c.p.p.; pertanto è cruciale dedurre le nullità nel primo grado per preservare la doglianza.
  • La distinzione tra partecipazione al reato e favoreggiamento è sostanzialmente una valutazione di fatto: se emergono elementi di accordo preventivo e ruoli concordati (es. staffetta), il soggetto può essere ritenuto partecipe e non semplice favoreggiatore; tali valutazioni di merito sono difficilmente rimesse alla Cassazione.
  • L'applicazione della recidiva comporta una valutazione complessiva di merito che considera precedenti, prossimità temporale e modalità del reato; se fondata su elementi plausibili e motivati, la rilevanza della recidiva non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Ricorsi manifestamente infondati sono suscettibili di inammissibilità e possono comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, salvo che non sia ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Quando si chiede una riqualificazione del fatto in sede di gravame, occorre che la contestazione fattuale sia effettivamente alternativa e supportata da elementi probatori: in assenza di contestazione dei fatti probati, la riqualificazione è difficilmente accolta.

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