Ordinanza n. 6944/2026 - Roma, Sezione 3B
Istanza ex art. 114 c. 6 c.p.a. per l’effettivo insediamento del Commissario ad acta già nominato con la sentenza del Tar Lazio, Sez. III bis, n. 3076 del 10 marzo 2020 (resa in accoglimento del ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 10933/2008 del TAR del Lazio, Sez. III bis, sul ricorso r.g. n. 16322/1997) ai fini dell’esecuzione della stessa; nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell'integrale esecuzione del giudicato relativo al riconoscimento e al pagamento dell'indennità integrativa speciale, nonostante la nomina di un Commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, un'istanza ex art. 114, comma 6, c.p.a. per ottenere l'effettivo insediamento del Commissario ad acta già nominato con una precedente sentenza di ottemperanza e la piena esecuzione delle sentenze presupposte. Ha dedotto il perdurante inadempimento dell'amministrazione, evidenziando che il decreto scolastico del 4 febbraio 2026 si limitava a riconoscere l'indennità integrativa speciale e a trasmettere gli atti alla Ragioneria territoriale dello Stato per la liquidazione, senza che fossero intervenuti né la liquidazione né l'accredito delle somme. Ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L'amministrazione ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere dato integrale esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento dell'indennità e il precedente pagamento delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che il giudicato non fosse stato ancora integralmente eseguito, poiché il decreto adottato dall'amministrazione aveva riconosciuto l'indennità ma l'aveva soltanto trasmesso alla Ragioneria competente per la liquidazione, senza prova dell'effettivo pagamento. Ha quindi sollecitato l'amministrazione e il Commissario ad acta, nominato sin dalla precedente sentenza, a concludere tempestivamente il procedimento e a procedere all'effettiva liquidazione e al pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, richiamando la responsabilità contabile e le conseguenze sulla valutazione della performance derivanti dall'ulteriore inottemperanza. Non ha accolto la richiesta di astreinte: ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di penalità di mora, rilevando che essa non può essere esaminata nell'ambito del reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., avente natura diversa dall'azione di ottemperanza in senso stretto. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 17 giugno 2026 per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 114, comma 1, c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e la partecipazione delle altre parti del giudizio definito dalla sentenza; è richiamato per l'istanza proposta dalla ricorrente nell'ambito dell'esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora in caso di mancata esecuzione del giudicato; la relativa richiesta non è stata esaminata favorevolmente nel reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a.
art. 114, comma 6, c.p.a.
Disciplina il reclamo nell'ambito dell'ottemperanza; secondo il TAR, per la sua specifica natura non consente di accogliere in tale sede la domanda di astreinte, distinta dall'azione di ottemperanza in senso stretto.
Massime di principio
- L'esecuzione del giudicato amministrativo non è completa quando l'amministrazione si limita ad adottare un atto di riconoscimento del diritto e a trasmetterlo all'ufficio competente per la liquidazione: occorrono anche la concreta liquidazione e il pagamento delle somme dovute.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione e al Commissario ad acta già nominato di concludere il procedimento esecutivo entro un termine determinato, quando l'attività amministrativa risulti ancora incompleta e il pagamento non sia stato effettuato.
- La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può essere accolta nell'ambito del reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., poiché tale reclamo ha natura diversa dall'azione di ottemperanza in senso stretto.
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